CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36687/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Si dà atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di AGRIGENTO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], non si è presentato in udienza, nonostante la richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 29/7/2020 - ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 12, comma 5 ter, e all'art. 5, comma 8 bis, D. Lgs. 286 del 1998, per avere favorito la permanenza in Italia di varie persone extracomunitarie, al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, in particolare per avere contraffatto ed alterato documenti dietro pagamento di corrispettivi in denaro onde consentire a dette persone di conseguire il permesso di soggiorno, ma ha dichiarato prescritto il reato di cui al capo B) limitatamente alle condotte di falsificazione documentale prestate in favore di [OSCURATO:PERSONA]Zouhra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; conseguentemente ha rideterminato la pena in un anno e otto mesi di reclusione, parificando a tale misura la durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di commercialista e revocando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Fatti accertati in Canicattì, negli anni 2011, 2012, 2013, 2014. L'imputato ha conseguito la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo profili di violazione di legge e vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.1. La prima censura è quella di erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dichiarato d'ufficio la prescrizione dei reati di falsificazione documentale operati dal [OSCURATO:PERSONA] per le posizioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e prescritto il 25/4/2021), [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e prescritto il 23/4/2021), e [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e prescritto il 12/1/2021). 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, in ciascuna delle declinazioni normative, con riferimento all'elemento psicologico delle fattispecie di reato di cui ai capi A) e B). Rileva il ricorrente che per le condotte di falsificazione, tanto in forma di contraffazione che di alterazione, è necessario il dolo specifico, rappresentato dal fine di conseguire - tramite il documento falso - il rilascio dei documenti abilitativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero. Nella specie, quanto al reato sub B), [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a compilare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e ad ordinare la documentazione fornitagli dalle persone extracomunitarie a corredo delstanza, 2 rito senza alcun intervento di modifica o formazione di tali documenti. Infatti, l'imputato si occupa di consulenza fiscale, e non è consulente del lavoro. Quanto al reato di cui al capo A), il ricorrente ha svolto l'incarico affida- togli dagli interessati dietro un esiguo corrispettivo in danaro - 100/150 euro a pratica, comprese le spese - non qualificabile come ingiusto profitto, bensì come retribuzione per l'opera di commercialista svolta su mandato dei medesimi. Non è stato dimostrato che da tali vicende professionali [OSCURATO:PERSONA] abbia tratto un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, il quale si sia trovato in condizione di contraente debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall'equilibrio del rapporto sinallagmatico. 2.3. Nel terzo motivo si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 195 e 63 cod. proc. pen., e all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Si denuncia la inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese dai cittadini extracomunitari in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., nonché delle deposizioni degli appartenenti alla Polizia giudiziaria per violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., avendo in massima parte ad oggetto le sommarie informazioni rese dagli extracomunitari e da loro acquisite nel corso delle indagini. Quanto agli atti documentali, non sarebbe corretta la mera qualificazione in termini di "verbali di constatazione", essendo invece rilevante il momento di esercizio della funzione amministrativa: se dall'accertamento amministrativo emergono indizi di reato, come nel caso in esame, gli organi pubblici hanno il dovere di condurre le indagini nell'osservanza delle norme del codice di rito, come dispone l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., e dunque anche alla stregua dei relativi criteri di utilizzabilità della documentazione acquisita. Pertanto, il verbale di constatazione, contenendo al suo interno la notitia criminis, non poteva confluire nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen. Quanto alle dichiarazioni rese dai coimputati cittadini extracomunitari, peraltro senza ausilio di interprete, esse non potevano formare oggetto di testi- monianza de relato, a tenore dell'art. 62 cod. proc. pen., mentre si sarebbero dovute acquisire in forma diretta e verbalizzata, unica modalità che garantisce la genuinità di tali dichiarazioni e al contempo assicura il diritto al silenzio dell'indagato ai sensi dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. Detti soggetti si sarebbero dovuti sentire fin dall'inizio in qualità di sotto- posti ad indagine, a tenore dell'art. 63 cod. proc. pen., pena la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, anche nei confronti dei terzi; la verifica di dette qualità compete al giudice, secondo un esame di tipo sostanziale e non basato su meri indici formali, quali l'iscrizione o meno nel registro degli indagati. 2.4. Nell'ultimo motivo di impugnazione si deplora la mancata conces- sione delle circostanze attenuanti generiche, la cui motivazione si è r olta ad enfatizzare la gravità del fatto, elemento già considerato per la dosimetria della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., così da richiedere l'indicazione di altri criteri giustificativi per il diniego delle invocate attenuanti. L'esegesi di legittimità indirizza alla valorizzazione di particolari situazioni di fatto che abbiano valore significante per l'adeguamento della pena alla natura ed entità del fatto e alla personalità del reo. Peraltro, nessun cenno è stato dato alla qualità di incensurato del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, da un canto, non si confronta con le ragioni di rigetto esplicitate nell'impugnata sentenza, riproponendo temi già vagliati con corretta e diffusa motivazione, dall'altro deduce ulteriori elementi - la prescrizione di alcune violazioni - che risultano manifestamente infondati. 1.1. Iniziando da tale rilievo, non precluso dal fatto che detta censura non sia stata avanzata nelle conclusioni della difesa nel processo di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015, Romano, Rv. 263889), si osserva che la sentenza impugnata è stata emessa in data 28/10/2021, epoca in cui non si era prescritto nulla degli episodi indicati nel ricorso. Infatti, emerge dall'impugnata sentenza (pag. 4 e 15) e da quella di primo grado (pag. 54) che vi sono state sospensioni del processo, sia in primo che in secondo grado, per complessivi dieci mesi e quindici giorni, dunque, i calcoli della difesa devono incrementarsi della corrispondente misura: 12/1/2021 = 27/11/2021; 23/4/2021 = 8/5/2022; 25/4/2021 = 10/5/2022. 1.2. Quanto all'elemento psicologico dei reati di cui ai capi A) e B), la sentenza impugnata lamenta vizio di motivazione in ordine al dolo specifico, rappresentato dal fine di conseguire, tramite il documento falso, il rilascio dei documenti abilitativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero. Si assume che il ricorrente non sarebbe stato animato da tale finalità, essendosi limitato ad impostare le domande di permesso di soggiorno e a perce- pire il giusto compenso per tale attività professionale svolta in favore degli interessati. Al contrario degli assunti difensivi, l'impugnata sentenza ha dato conto della sussistenza di tale atteggiamento mentale, riportando affermazioni dello stesso imputato in ordine alla impostazione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, facendo figurare i richiedenti come lavoratori autonomi titolari di partita IVA (di cui curava l'apertura e l'iscrizione alla Camera di Commercio), al fine di "aggirare l'ostacolo" costituito dall'assenza di i n datore di lavoro, e dunque evidenziando una condotta intenzionalmente diretta al conseguimento purchessia del titolo abilitativo alla permanenza in Italia. Con precisi elementi di prova, poi, l'impugnata sentenza ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA], commercialista di professione, anche l'elaborazione delle buste-paga e delle dichiarazioni dei redditi degli stranieri interessati - pur se l'imputato aveva negato lo svolgimento di tali attività, esorbitanti dalle sue competenze professionali, all'uopo chiamando in causa la collega [OSCURATO:PERSONA], consulente del lavoro, che l'avrebbe aiutato a seguire alcuni clienti - trattandosi dell'unico soggetto che risultava coinvolto nell'assistenza degli stranieri richie- denti i titoli di soggiorno, e certamente in grado di imbastire documentazione di semplice portata quale la compilazione del CUD. Infatti, i documenti falsificati risultano elaborati ed inoltrati ai competenti uffici dal [OSCURATO:PERSONA], riportandone la firma, il codice fiscale, la Pec, e del resto l'imputato, nell'esame dibattimentale, aveva ammesso di avere curato le pratiche per ciascuno degli stranieri che gli si erano rivolti (vds. pag. 51 sentenza di primo grado). Al medesimo si fanno risalire anche l'apprestamento di conti e situazioni economiche, per le quali l'imputato non aveva saputo spiegare il modo in cui aveva determinato l'ammontare delle entrate indicate in detti documenti. Di tali discrasie, con riferimento a ciascuno degli stranieri coinvolti, le sentenze di merito hanno illustrato le circostanze fattuali e gli elementi probatori da cui era emersa l'attività di contraffazione o alterazione della documentazione necessaria ad ottenere i titoli di soggiorno. In sintesi finale, la Corte territoriale ha ravvisato il dolo specifico dalle modalità delle condotte, interessanti sistematicamente gli stranieri che si rivolge- vano all'imputato, dotato di specifiche competenze professionali ed operante dietro pagamento di un compenso, che è stato ritenuto ingiusto in quanto finaliz- zato a remunerare un'attività illecita e diretta a trarre profitto dalla condizione di illegalità degli stranieri, che è quanto richiede la norma incriminatrice. 1.3. Ulteriore motivo di impugnazione deduce la inutilizzabilità di atti processuali, con riferimento ai verbali di sommarie informazioni rese dai cittadini extracomunitari in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., nonché alle deposizioni degli appartenenti alla Polizia giudiziaria per violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., avendo avuto in massima parte ad oggetto le sommarie informazioni rese dagli stranieri ed acquisite nel corso delle indagini. Il motivo si rivela generico e manifestamente infondato. 1.3.1. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., il ricorso non indica i soggetti e l'oggetto di tale violazione, ma sembra riferirsi alle deposizioni del personale incaricato dei controlli sulle pratiche per il rilascio dei titoli di soggiorno; d'altro canto va considerato che le prove rilevanti nel sente processo sono eminentemente documentali, e scaturiscono dal raffronto tra i documenti acquisiti presso l'INPS o presso privati datori di lavoro e quelli allegati alle domande di permesso di soggiorno, oltre al fatto che nell'esame dibatti- mentale l'imputato aveva ammesso di avere curato le pratiche concernenti la posizione lavorativa degli stranieri interessati (cfr. pag. 49 e seguenti della sentenza di primo grado). Pertanto, le sommarie informazioni rese dagli stranieri ed asseritarnente veicolate dalle deposizioni dei testimoni di Polizia giudiziaria, nemmeno specificate nel ricorso, costituiscono al più un elemento di contorno, ma la prova dei delitti contestati discende dai ben più pregnanti elementi docu- mentali combinati con le dichiarazioni rese dall'imputato in sede processuale: invero, per le vicende non ancora prescritte, è un dato accertato che l'imputato abbia falsificato le dichiarazioni dei redditi dei cittadini stranieri ed abbia curato la creazione e l'iscrizione delle partite IVA presso la Camera di Commercio per attività di lavoro autonomo in realtà inesistenti. Inoltre, come è stato chiarito alla pag. 12 dell'impugnata sentenza, la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] è stata riferita alle discrasie emergenti dalla documentazione allegata alle richieste di permesso di soggiorno, in un momento precedente all'inizio del procedimento penale, dunque ad un'attività estranea al medesimo. Ne deriva che l'attività amministrativa su cui ha riferito la teste, compiuta prima dell'emersione di indizi di reato a carico del [OSCURATO:PERSONA] dotati di qualche consistenza, non risponde ai criteri e alle garanzie penalistiche - come peraltro rileva lo stesso ricorrente - in linea con l'esegesi di legittimità che ha affermato il principio per cui «In materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata» (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679). In aggiunta, va ribadito che è onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti specifica- mente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423), onere nella specie inevaso dal ricorrente. 1.3.2. Il secondo profilo attiene alla dedotta inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese dai cittadini extracomunitari in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. Anche per tale aspetto, il ricorso pecca di genericità, non avendo indicato o allegato i verbali che si ritengono affetti da tale patologia, né la loro concreta incidenza sulle determinazioni dei giudici di merito, così da impedire di verificare la forma processuale delle dichiarazioni rese dagli stranieri ad il peso probatorio delle stesse (ribandendosi comunque che il perno del processo risiede nelle acquisizioni documentali e nelle discrasie da esse emergenti). In termini generali, deve osservarsi che «In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tonnmasi, Rv. 282030). 1.4. Infine, inammissibile è anche il motivo che censura la negazione delle circostanze attenuanti generiche, stante la sua natura fattuale e rivalutativa, diretta ad aggredire i margini di apprezzamento discrezionale riconosciuti al giudice di merito in materia di determinazione della sanzione e riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. Al cospetto delle congrue ragioni evidenziate dai giudici del merito, aderenti ai criteri elaborati nell'esegesi di legittimità, le allegazioni del ricorrente risultano da un lato generiche, dall'altro manifestamente infondate, laddove censurano la mancata considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, invece espressamente considerata nella sua ininfluenza a termini di legge (prime righe di pagina 13). La motivazione sul punto non patisce dunque le dedotte censure di legittimità, essendo stata la discrezionalità riconosciuta al giudicante correttamente esercitata sulla base degli indici previsti dalle disposizioni degli artt. 132 e 133 cod. pen. ed esaustivamente illustrata. Va invece rilevato che il calcolo della pena contiene un errore a favore dell'imputato (non emendabile in assenza di impugnazione della parte pubblica): la pena base - fissata in un anno e sei mesi per il più grave reato sub B) - è stata incrementata di tre mesi per la continuazione interna tra i singoli episodi delittuosi e di altri tre mesi per il reato di cui al capo A), così da condurre alla pena finale di due anni di reclusione, e non di un anno e otto mesi, concreta- mente irrogata. 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determina- zione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza d [OSCURATO:PERSONA] n. 183 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7v1-1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co