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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 31002/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18310-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 422/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2021 R.G.N. 877/2019; Oggetto R.G.N.18310/2021 Cron.

Rep.

Ud.29/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza in epigrafe indicata, l a Corte d'appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto all’attuale controricorrenteil diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento;

2. l a Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa l’assicuratoavesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso l'AGO;

3. c iò che rilevava , per la Corte di merito, era infatti la presenza, già alla data di maturazione del diritto al pensionamento, di un'anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico;

4. a vverso la sentenza, ricorre l'Inps per un motiv o;

5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA]

6. con i l motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell' art. 3 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, in relazione all'art.2, co. 26 e seguenti dellalegge n. 335 del 1995 e sostiene che la Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell'art. 3 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso l'AGO.

Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del [OSCURATO:PERSONA] (FPLD), sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore;

7. i l ricorso è fondato ed è da accogliere in continuità con i precedenti di questa Corte (per tutti, Cass.n.12882/2024);

8. i n analoghi precedenti, in cui era stata esercitata la scelta del computoex art. 3 D.M. 282 del 1996 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, Cass.29839/23 , Cass.29250/23 ) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 legge n.155 del 1981), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione;

9. o ccorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall'art. 3 D.M. 282 del 1996: esso, ai fini dell'esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta;

10. s i può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO, la regola generale è quella dell'art. 22, co.5 della legge n. 153 del 1969: il trattamento pensionistico "decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda";

11. la Gestione separata è una gestione facente parte dell'AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass. n. 10396 del 2009), e il computo di cui all'art. 3 del D.M. 282 del 1996è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge daCass. n. 10396 del 2009, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990in relazione alla facoltà di computo;

12. t rattandosi dunque di cumulo, deve valere l' art.22, co.5 della legge n.153 del 1969;

13. l a sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell'art.22, co.5 della legge n. 153 del 1969, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione , per i conseguenti accertamenti sulla decorrenza del trattamento pensionistico, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d'appello di Bologna,in diversa composizione, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18310-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 422/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2021 R.G.N. 877/2019; Oggetto R.G.N.18310/2021 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, l a Corte d'appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto all’attuale controricorrenteil diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento; 2. l a Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa l’assicuratoavesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso l'AGO; 3. c iò che rilevava , per la Corte di merito, era infatti la presenza, già alla data di maturazione del diritto al pensionamento, di un'anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico; 4. a vverso la sentenza, ricorre l'Inps per un motiv o; 5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] 6. con i l motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell' art. 3 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, in relazione all'art.2, co. 26 e seguenti dellalegge n. 335 del 1995 e sostiene che la Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell'art. 3 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso l'AGO. Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del [OSCURATO:PERSONA] (FPLD), sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore; 7. i l ricorso è fondato ed è da accogliere in continuità con i precedenti di questa Corte (per tutti, Cass.n.12882/2024); 8. i n analoghi precedenti, in cui era stata esercitata la scelta del computoex art. 3 D.M. 282 del 1996 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, Cass.29839/23 , Cass.29250/23 ) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 legge n.155 del 1981), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione; 9. o ccorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall'art. 3 D.M. 282 del 1996: esso, ai fini dell'esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta; 10. s i può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO, la regola generale è quella dell'art. 22, co.5 della legge n. 153 del 1969: il trattamento pensionistico "decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda"; 11. la Gestione separata è una gestione facente parte dell'AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass. n. 10396 del 2009), e il computo di cui all'art. 3 del D.M. 282 del 1996è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge daCass. n. 10396 del 2009, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990in relazione alla facoltà di computo; 12. t rattandosi dunque di cumulo, deve valere l' art.22, co.5 della legge n.153 del 1969; 13. l a sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell'art.22, co.5 della legge n. 153 del 1969, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione , per i conseguenti accertamenti sulla decorrenza del trattamento pensionistico, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d'appello di Bologna,in diversa composizione, anche