CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 23981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14491/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 7172/2015 depositata il25/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2015, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]―dipendente dell'AGENZIA DELLE ENTRATE presso la Direzione regionale della Campania, inquadrato in area terza/posizione F3―per l'accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore di retribuzione irrogatagli in data 29 marzo 2011 nonchè per la condanna del datore di lavoro ad inserirlo nella seconda fascia della graduatoria di merito della selezione per la progressione economica indetta in data 19 aprile 2011, oltre al risarcimento del danno. 2. In via pregiudiziale la Corte territoriale respingeva la eccezione di improcedibilità dell’appello opposta dall’appellato MAZZARIELLO, osservando che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non costituiva causa di improcedibilità la notifica del ricorso d’appello e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione oltre il termine, indicato dall’articolo 435 cod.proc.civ., di dieci giorni dalla comunicazione dello stesso decreto. 3. Nel merito, esponeva che l’addebito disciplinare oggetto di causa riguardava la violazione degli articoli 65, comma uno, CCNL comparto [OSCURATO:PERSONA] e 2, comma due, del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per avere il MAZZARIELLO― funzionario delegato alla gestione delle procedure di acquisto, noleggio ed assistenza di macchine fotocopiatrici― partecipato alla assegnazione di tre commesse alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui era titolare il marito della sorella della moglie. 4. La Corte territoriale non condivideva la valutazione del Tribunale, che aveva escluso― in ragione del numero delle commesse in questione rispetto a quelle complessivamente assegnate nel periodo considerato (quattordici)― che la gestione dei contratti di noleggio fosse stata pilotata a favore della società legata al MAZZARIELLO ed aveva apprezzato la vicenda come mera violazione formale. 5. Il giudice dell’appello osservava che il dipendente avrebbe dovuto informare i responsabili del settore ed astenersi dal gestire i procedimenti di assegnazione delle commesse, essendo in una situazione di chiaro conflitto di interessi e che il non averlo fatto integrava le violazioni contestate. 6. Aggiungeva che in tutte le situazioni di conflitto di interessi l'amministrazione pubblica subiva un danno potenziale e non era necessaria la prova del danno effettivo. 7. Il giudice dell’appello, pertanto, accoglieva l’appello dell’amministrazione e dichiarava assorbito l’appello incidentale del MAZZARIELLO. 8. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi di censura ed illustrato con memoria, cui ha resistito l'AGENZIA DELLE ENTRATE con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 291, 421 comma uno e 435 cod.proc.civ. assumendo la nullità insanabile della notifica e l'error in procedendo, in relazione al rigetto dell'opposta eccezione di improcedibilità dell'appello dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE. 2. Ha esposto di aver eccepito l'improcedibilità del gravame non già per violazione del termine di dieci giorni di cui al comma due dell'articolo 435 cod.proc.civ., bensì in ragione dell'omessa notifica dell’ appello; l'AGENZIA DELLE ENTRATE, infatti,non aveva provveduto alla notifica dell’impugnazione sicchè all'udienza di discussione dell'11 novembre 2014 aveva chiesto al collegio giudicante di essere autorizzata alla rinotifica, ai sensi dell'articolo 291 cod.proc.civ. 3.Il giudice dell'appello era dunque incorso in errore nella qualificazione della eccezione, per l’effetto violando il principio, enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte nell’ arresto del 30 luglio 2008 numero 20604, della impossibilità di rinnovare la notifica di un atto di impugnazione omessa. 4.Il motivo è fondato. 5. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 30 luglio 2008 nr. 20604 (seguita da numerose pronunce conformi) nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso; la fattispecie è diversa rispetto a quanto si verifica nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso introduttivo della lite assolve unicamente alla funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio. 6. La richiamata pronuncia è fondata sulla valorizzazione, nella interpretazione delle norme sullo svolgimento del processo, del principio della ragionevole durata, di rango costituzionale (art. 111 Cost.) e sopranazionale (art. 6 CEDU), sicchè ogni soluzione «deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico- concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale» (cosìCass. S.U nr. 20604/2008,in motivazione, che richiama sul punto Cass. S.U. nr. 4636 del 2007). 7. L'improcedibilità, ha aggiunto questa Corte (Cass. n. 1175 del 2015), può essere dichiarata d'ufficio anche nel caso in cui lanotifica sia avvenuta in relazione ad una udienza successiva, cui la causa sia stata rinviata dal giudice. 8. Il principio esposto è ormai condiviso e consolidato ( per tutte : Cassazione civile sez. lav., 14/03/2018, nr.6159) ed è stato ribadito anche con riferimento all'appelloincidentale nelle cause di lavoro (Cass.n. 837 del 19/01/2016), ed in materia di locazione (Cass. n. 9597 del 30/04/2011). 9. Non si può desumere un diverso orientamento nèda Cass. S.U. n. 5700 del 2014, che in materia di procedimenti exL. n. 89 del 2001 ha escluso la perentorietà del termine per lanotifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nè daCass. n. 1483 del 2015 e Cass. n. 2621 del 2017, che hanno ammesso la concessione di un nuovo termine (perentorio) per la rinnovazione dellanotifica nel caso di omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo del giudizio exartt. 414 c.p.c.e ss.: detti arresti concernono la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo o di unico grado, ipotesi che, a differenza del caso esaminato dalle Sezioni Unite del 2008, non presuppongono la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso ( in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014). 10. In particolare, poi, il processo del lavoro di primo grado è strutturalmente diverso rispetto a quello diappello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo ( oggetto della pronuncia di Cass. S.U. nr. 4636 del 2007), aventi natura impugnatoria ovvero struttura bifasica, in quanto in esso lanotifica del ricorso assolve unicamente alla funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e si configura come una fase caratterizzata da autonomia formale e strutturale rispetto a quella precedente, di proposizione della domanda, che si esaurisce nel deposito del ricorso. 11. Parimenti non può essere invocata la soluzione adottata in alcune sentenze con riferimento ai giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art. 99 L. Fall., in relazione ai quali si afferma che l'omessanotifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ma unicamente l'assegnazione al ricorrente di un nuovo temine perentorio per lanotifica in applicazione analogica dell'art. 291 cod.proc.civ.(Cass. n. 24722 del 04/12/2015); la peculiare natura della procedura fallimentare e della fase di accertamento del passivo esclude la estensione del principio a giudizi diversi. 12. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata. 13.Resta assorbito il secondo motivo di ricorso ( con il quale si lamenta― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione e falsa applicazione dell'art. 65, comma uno, CCNL del Comparto [OSCURATO:PERSONA] e dell'articolo 2, comma due, del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DPCM 28 dicembre 2000, allegato allo stesso contratto, sotto il profilo della erroneità della decisione assunta ). 14. La cassazione deve avvenire senza rinvio, in quanto il giudizio di appello non doveva essere proseguito. L’appello incidentale proposto dal MAZZARIELLO, e rimasto assorbito, era infatti inefficace in ragione della improcedibilità dell’impugnazione principale, in quanto tardivo. 15. Le Sezioni Unite di questa Corte ― superando il contrasto riscontrato in materia tra i giudici di legittimità ― hanno da tempo affermato che anche le ipotesi di improcedibilità del ricorso principale determinano l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo, precisando che tale conclusione si regge non sull'applicazione analogica dell'art. 334 cod.proc.civ., comma 2, bensì su una interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass. SU, 14/4/2008 n. 9741). 16. Sulle spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità si provvede come da dispositivo. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’appello non poteva essere proseguito. Condanna la AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento delle spese, che liquida per il grado di appello in € 3.600 complessivi e