CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel proc. n. 45542/2023 R.G.N. relativo alla sentenza di questa Corte n. 17962/19 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La richiesta di correzione di errore materiale è inammissibile. Con la sentenza di questa Corte n. 17962/19 si è disposto un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e quella di primo grado, ai sensi degli artt. 620 e 621 cod.proc.pen. e la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni (trattasi di decisione con mero effetto rescindente, essendo stato rilevato un vizio processuale). Non è, pertanto, pertinente il richiamo alla norma di cui 623 lett. c) cod.proc.pen. che riguarda la diversa ipotesi in cui si disponga l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. Non è, inoltre, in discussione che il Tribunale di Terni sia l'autorità competente ed eventuali incompatibilità in ordine alla composizione del collegio attengono all'applicazione delle ordinarie regole tabellari. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale. Così deciso il 2