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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2026

ECLI:EU:C:2026:40
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0206_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 gennaio 2026 – Commissione/Bulgaria (Direttiva energie rinnovabili) (causa C‑206/23) «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Ambiente – Direttiva (UE) 2018/2001 – Energia prodotta da fonti rinnovabili – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di recepimento – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punti 49, 52)

2. Energia – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2018/2001 – Omessa trasposizione entro i termini impartiti – Mancata comunicazione delle misure di recepimento – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 36) (v. punti 50, 63)

3. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Direttiva che prevede per la sua attuazione che nelle disposizioni nazionali di trasposizione venga fatto riferimento alla direttiva stessa – Rilevanza – Obbligo per gli Stati membri di adottare un atto di trasposizione positivo della direttiva (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 36) (v. punti 51‑53)

4. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione – Forza maggiore – Presupposti (Art. 258 TFUE) (v. punti 56‑58)

5. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 60, 61)

6. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Potere discrezionale della Corte – Criteri (Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 36) (v. punti 97‑104)

7. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Determinazione dell’importo – Criteri (Artt. 194 e 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, considerando 2, 3 e 4 e artt. 1 e 36) (v. punti 105‑118, 125‑136)

8. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Inadempimento perdurante sino all’esame dei fatti da parte della Corte – Condanna al pagamento – Presupposto – Persistenza dell’inadempimento sino alla pronuncia della sentenza (Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 36) (v. punti 137‑139)

9. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Determinazione dell’importo – Criteri (Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 36) (v. punti 140‑146) Dispositivo 1) La Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato della Commissione europea del 2 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 36 di tale direttiva. 2) Non avendo adottato, alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per recepire nel suo diritto interno le disposizioni della direttiva 2018/2001 né, pertanto, comunicato alla Commissione europea tali misure, la Repubblica di Bulgaria ha persistito nel proprio inadempimento. 3) La Repubblica di Bulgaria è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria d’importo pari a EUR 1500000. 4) Nel caso in cui l’inadempimento constatato al punto 1 persista alla data di pronuncia della presente sentenza, la Repubblica di Bulgaria è condannata a pagare alla Commissione europea, a decorrere da tale data e fino a quando tale Stato membro non abbia posto fine a tale inadempimento, una penalità giornaliera di importo pari a EUR 9000. 5) La Repubblica di Bulgaria è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

62023CJ0206_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 gennaio 2026 – Commissione/Bulgaria (Direttiva energie rinnovabili) (causa C‑206/23) «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Ambiente – Direttiva (UE) 2018/2001 – Energia prodotta da fonti rinnovabili – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di recepimento – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punti 49, 52) 2. Energia – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2018/2001 – Omessa trasposizione entro i termini impartiti – Mancata comunicazione delle misure di recepimento – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 36) (v. punti 50, 63) 3. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Direttiva che prevede per la sua attuazione che nelle disposizioni nazionali di trasposizione venga fatto riferimento alla direttiva stessa – Rilevanza – Obbligo per gli Stati membri di adottare un atto di trasposizione positivo della direttiva (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 36) (v. punti 51‑53) 4. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione – Forza maggiore – Presupposti (Art. 258 TFUE) (v. punti 56‑58) 5. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 60, 61) 6. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Potere discrezionale della Corte – Criteri (Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 36) (v. punti 97‑104) 7. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Determinazione dell’importo – Criteri (Artt. 194 e 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, considerando 2, 3 e 4 e artt. 1 e 36) (v. punti 105‑118, 125‑136) 8. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Inadempimento perdurante sino all’esame dei fatti da parte della Corte – Condanna al pagamento – Presupposto – Persistenza dell’inadempimento sino alla pronuncia della sentenza (Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 36) (v. punti 137‑139) 9. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Determinazione dell’importo – Criteri (Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001, art. 36) (v. punti 140‑146) Dispositivo 1) La Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato della Commissione europea del 2 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 36 di tale direttiva. 2) Non avendo adottato, alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per recepire nel suo diritto interno le disposizioni della direttiva 2018/2001 né, pertanto, comunicato alla Commissione europea tali misure, la Repubblica di Bulgaria ha persistito nel proprio inadempimento. 3) La Repubblica di Bulgaria è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria d’importo pari a EUR 1500000. 4) Nel caso in cui l’inadempimento constatato al punto 1 persista alla data di pronuncia della presente sentenza, la Repubblica di Bulgaria è condannata a pagare alla Commissione europea, a decorrere da tale data e fino a quando tale Stato membro non abbia posto fine a tale inadempimento, una penalità giornaliera di importo pari a EUR 9000. 5) La Repubblica di Bulgaria è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
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