CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 26715/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 839/2025 UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 33504/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 8 marzo 2018, ha escluso la continuazione e rideterminato la pena in mesi sei di reclusione nei confronti del Ratti in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 337, 339, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. Per quanto qui di interesse, la Corte di merito ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale in ordine a fatti di cui all’art. 337 cod. pen. posti in essere in occasione di una manifestazione tenutasi a Firenze il 10 marzo del 2015, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26715/2025 Roma, lì, 21/07/2025 occasione in cui il ricorrente, in concorso con un numero indeterminato di compartecipanti, anche travisati, con armi improprie e per mezzo di lanci di oggetti, avrebbe posto in essere atti violenti nei confronti delle forze dell’ordine intervenute a difesa della pubblica incolumità. Il ricorrente, in detto contesto, veniva specificamente accusato di aver colpito personale di polizia utilizzando una fibbia estratta dalla cintola dei pantaloni. La Corte di appello ha rigettato l’eccezione con cui la difesa aveva censurato la dichiarazione di assenza dell’imputato e la richiesta di assoluzione per prescrizione del reato, confermando la sentenza che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del Ratti, previa esclusione dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen. Secondo la Corte territoriale la carica delle forze dell’ordine costituiva attività legittimamente posta in essere in quanto intervenuta solo dopo le condotte violente, specie quelle che avevano riguardato il Ratti che non si era limitato a brandire la cintura, ma aveva colpito il personale della polizia in servizio di ordine pubblico. L’unicità della condotta delittuosa ha portato la Corte di appello ad eliminare l’aumento di pena applicato dal primo giudice in ordine alla continuazione, escludendo la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena in ragione della prognosi infausta anche a cagione dei plurimi precedenti penali. 2. Avverso tale decisione il ricorrente deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), in ordine agli artt. 601, comma 1, 3, 5, 420, 420-bis cod. proc. pen. quanto a nullità ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. del decreto di citazione in appello. La difesa premette che la citazione in appello era stata notificata presso un indirizzo (via Roma n. 84 di Montignoso) in cui il ricorrente, che aveva omesso ogni elezione e dichiarazione di domicilio, giudicato in contumacia in primo grado, non era residente. Ratti risulta [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Maria n. 30, almeno a partire dal 14 novembre 2022. La raccomandata non veniva recapitata ad alcuno sul presupposto della “momentanea assenza” ed inserita nella buca delle lettere, mentre il relativo avviso con successiva comunicazione CAD veniva recapitata presso detto indirizzo alla madre. Nessuno risulta aver ritirato l’avviso e l’avvocato riceveva in proprio la citazione per l’udienza. All’udienza del 21 aprile 2023 la difesa depositava la propria adesione all’astensione cui si riportava l’avvocato nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che – a sua volta - aderiva alla medesima iniziativa; il Collegio di appello provvedeva a dichiarare l’assenza dell’imputato dopo aver invitato le parti ad interloquire sul punto e ritenuto sussistenti le condizioni di cui agli artt. 420 e 420- bis cod. proc. pen. All’udienza del 9 aprile 2024 la difesa, prima della discussione, lamentava l’erroneità della dichiarazione di assenza disposta alla precedente udienza, dimostrando di non prestare acquiescenza all’eccepita regolarità della notifica che, anche se non emergente dal verbale, è presumibile sia stata rappresentata dal difensore oralmente (in tal senso depone – si assume – il verbale di udienza in cui si dà atto dell’eccezione in ordine alla non regolare notifica agli imputati e la non regolare dichiarazione di assenza formalizzata nonostante l’astensione dall’udienza. Ciò si desume – si assume - dal tenore della sentenza allorché evidenziano le conclusioni con cui si insisteva per la rinnovazione della citazione in appello, richiesta che si spiega solo con la dedotta irregolarità della notifica. Erronea si rivela l’ordinanza resa in udienza con cui si assume la regolarità della notifica sul presupposto che la stessa sia stata effettuata correttamente per l’udienza precedente in cui la difesa aveva dichiarato di astenersi. A prescindere da quanto sopra rilevato in merito alla tempestivamente eccepita nullità, si osserva come l’omessa citazione in appello dell’imputato integra una nullità assoluta ed insanabile deducibile in ogni momento e, pertanto, anche con il ricorso per cassazione. 2.2. Con il secondo motivo si deducono ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata valutazione in ordine alla possibilità di sostituire la pena detentiva breve ex art. 20-bis e 53 l. n. 689 del 1981. La difesa rileva come l’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 consente la sostituzione della pena detentiva anche nel corso del giudizio di appello, possibilità tenuta ferma con la previsione di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. In tal senso milita la sollecitazione svolta in udienza dalla difesa, desumibile dal deposito della procura speciale con cui si autorizzava la difesa a formulare la relativa richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, attraverso cui si censura l’omessa citazione in appello dell’imputato sul presupposto che la stessa dovesse essere rinnovata in occasione dell’udienza di rinvio fissata a seguito di precedente astensione del difensore dalle udienze, è manifestamente infondato. 2.1. Innanzitutto, occorre ribadire che, secondo ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte formatasi sotto la vigenza della disciplina sulla contumacia, sono legittimi, tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio dell’udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza (Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232905 - 01). La decisione di questa Corte, espressasi su detto profilo nel suo più prestigioso consesso, ha avuto modo di statuire che nessuna illegittimità sussiste in ipotesi di dichiarazione di contumacia dell'imputato resa dal Giudice di merito che, sentito il difensore designato in sostituzione di quello di fiducia rimasto assente, rinvia l’udienza a causa dell’impedimento a comparire di quest'ultimo, dando avviso al solo difensore impedito. Il principio è stato tenuto fermo anche quando, come accaduto nel caso sottoposto al vaglio del Collegio, l’impedimento sia afferente all’espressa volontà del difensore di fiducia di aderire all’iniziativa di astensione dalle udienze indetta dall’associazione di categoria ed in sua vece venga nominato il difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., essendosi esclusa, anche in tale ipotesi, qualsivoglia nullità della declaratoria di contumacia dell'imputato (Sez. 2, n. 37534 del 03/06/2014, Bragagnini, Rv. 260784 - 01). La correttezza della previa verifica della regolare costituzione delle parti da parte del giudice, intesa quale adempimento preliminare rispetto alla valutazione del prospettato impedimento a comparire in caso di assenza dell'imputato e di adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, è stata ribadita anche dall’attuale disciplina che regola il giudizio svoltosi in abstentia (Sez. 6, n. 14396 del 10/01/2019, Taranto, Rv. 275431 - 01). 2.2. Applicati i citati principi di diritto al caso sottoposto al vaglio del Collegio - sulla base degli atti sempre consultabili da questa Corte allorché sono dedotta con il ricorso questioni processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) -, si rileva corretta la dichiarazione di assenza disposta dalla Corte di appello in occasione della prima udienza in appello fissata per la celebrazione del procedimento, occasione in cui il difensore di fiducia, non presente, aveva palesato l’intenzione di aderire all’astensione dichiarata dall’associazione di categoria, così come – di conseguenza - corretta risulta la notifica del rinvio effettuata in favore del solo difensore di fiducia. Ciò posto, si osserva che la notifica della citazione all’udienza del 21 aprile 2023 era avvenuta presso l’indirizzo di Montignoso, alla via Roma n. 84, luogo in cui Brando non veniva rintracciato “per temporanea assenza del destinatario“; immesso nella cassetta postale l’avviso di giacenza, il plico non veniva ritirato. All’udienza in questione, alla luce della dichiarazione trasmessa alla Corte di appello di voler aderire all’astensione di categoria da parte del difensore di fiducia che aveva formulato espressa richiesta di trattazione orale dell’udienza, non essendo comparso il difensore di fiducia, veniva nominato un difensore di ufficio che, nulla eccependo in ordine all’assenza dichiarata in via preliminare dalla Corte di merito, insisteva nell’istanza di rinvio e ribadiva la personale volontà di aderire alla dichiarazione di astensione dalle udienze. All’udienza successiva dell’aprile 2024, il difensore eccepiva unicamente l’invalidità della dichiarazione di assenza del Brandi sull’erroneo presupposto che ciò fosse precluso in considerazione del fatto che all’udienza precedente anche il difensore nominato di ufficio, quale sostituto, avesse espresso analoga volontà di astensione. Da quanto sopra emerge, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che né alla prima udienza svoltasi il 21 aprile 2023, né in quella di rinvio del 9 aprile 2024, occasioni in cui l’avviso veniva recapitato presso il domicilio della madre ove l’ufficiale postale dichiarava fosse momentaneamente assente, veniva eccepita l’omessa notifica della citazione in appello e del relativo rinvio dell’udienza da parte del difensore nominato di fiducia, in un caso, assente e sostituito da quello di ufficio, nell’altro, presente all’udienza. 2.2. Non è condivisibile la tesi secondo cui si sarebbe in tal modo realizzata una nullità assoluta ed insanabile in ragione dell’omessa citazione invero spedita presso l’indirizzo della madre, luogo che si assume non fosse corrispondente a quello di residenza. La notifica presso un indirizzo noto all’autorità giudiziaria seguita da notifica di avviso al difensore di fiducia della citazione, anche se in proprio, non determina una nullità assoluta ed insanabile, tenuto conto del rapporto fiduciario esistente tra imputato ed il suo difensore, idoneo a scongiurare che il primo non avesse avuto contezza del procedimento che si svolgeva nei suoi confronti. L'omessa notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello al difensore dell'imputato, il quale abbia partecipato alla relativa udienza, potrebbe semmai integrare una nullità a regime intermedio, vizio deducibile, a pena di decadenza, entro la pronuncia della sentenza d'appello. Questa Corte ha, infatti, statuito che la nullità assoluta si realizza solo in ipotesi di mancata partecipazione al processo del difensore di fiducia (Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, Clemente, Rv. 269058 - 01), evenienza – per quanto enunciato - esclusa nel caso di specie in cui l’omessa citazione non veniva tempestivamente dedotta, avendo la difesa rivolto infondate censure alla “sola” dichiarazione di assenza dell’imputato, tema non coincidente con quello oggetto del motivo di ricorso dedotto in sede di legittimità. 3. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si deduce la mancata valutazione in ordine alla possibilità di sostituire la pena detentiva breve ex art. 20-bis e 53 l. n. 689 del 1981. Nonostante il ricorrente assuma di aver depositato la procura speciale con cui la difesa veniva autorizzata alla formulazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva, nessuna richiesta in merito risulta essere stata formulata in tal senso, rimanendo privo di dimostrazione l’assunto secondo cui la verbalizzazione sintetica non ne avrebbe dato conto; detta evenienza, oltre a non essere supportata da allegazione alcuna, risulta smentita dal tenore del contenuto del verbale redatto in occasione dell’udienza tenutasi il 9 aprile 2024, ove si rileva che la difesa aveva inteso riportarsi ai motivi di ricorso senza formulare ulteriori richieste. L’assenza di specifica richiesta rende inconferente il fatto, che si intende valorizzare, secondo cui l’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 consentirebbe la sostituzione della pena detentiva anche nel corso del giudizio di appello (possibilità tenuta sì ferma dall’art. 545-bis cod. proc. pen., ma a condizione che se ne faccia richiesta nei motivi di appello o nei motivi aggiunti, non essendo tempestiva la richiesta formulata nel corso dell’udienza di appello), disposizione che non deroga alla necessità che la sostituzione della pena detentiva venga espressamente richiesta dall’imputato personalmente o dal difensore munito della procura speciale. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/06/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]