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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 34878/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 14 novembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiall’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge con riferimentoalla mancata dichiarazione di prescrizione in quanto la sentenza della Corte diappello è stata pronunciata in data 3 dicembre 2025 cioè in data successiva allascadenza del termine previsto per l’estinzione del reato che, calcolata ladisciplina più favorevole, sarebbe maturato il 30 aprile 2025;Rilevato che è pervenuta dichiarazione del difensore di adesioneall’astensione proclamata dall’Unione Italiana della [OSCURATO:PERSONA] ma di questanon se ne può tenere conto in quanto, come da ultimo evidenziato, nel giudiziodi cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenzadi tempestive richieste di discussione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen. in assenza di difensori, «è priva di effetti l'istanza di rinvio presentatadal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata daicompetenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipareall'udienza camerale» e ciò pure considerato che «in caso di trattazione scritta,rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulterioricircostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissionedelle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione» (Sez. 5, n.26764 del 20/04/2023, Dalla, Rv. 284786 – 01; Sez. 4, n. 42081 del28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 – 01; Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P,Rv. 281724 – 01; nonché Cass. Sez. 6, 19/09/2017, n. 21689, Rv. 645714 – 01per cui «l'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria dà facoltà aiprofessionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza, ma nonlegittima l'astensione dall'attività di deposito degli atti processuali»);Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto comecompiutamente evidenziato da ultimo dalle Sezioni unite di questa Corte, per ilcomputo del termine di prescrizione dei reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il31 dicembre 2019 si deve considerare la sospensione di un anno e sei mesi cheintercorre tra il termine della motivazione della sentenza di primo grado e lapronuncia del dispositivo della sentenza di appello e che tale termine, pertanto,si aggiunge a quello già in precedenza previsto pari, nel caso di specie per ilreato commesso il 30 agosto 2017, in 5 anni a cui vanno aggiunti anni 2 e mesisei ex art. 161 cod. pen., per un totale quindi di 9 anni, per cui il reato non eraprescritto allorché la sentenza di appello è stata pronunciata (Sez.

U, n. 20989del 12/12/2024, Pg, Rv. 288175 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte sono manifestamente infondate;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 14 novembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiall’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge con riferimentoalla mancata dichiarazione di prescrizione in quanto la sentenza della Corte diappello è stata pronunciata in data 3 dicembre 2025 cioè in data successiva allascadenza del termine previsto per l’estinzione del reato che, calcolata ladisciplina più favorevole, sarebbe maturato il 30 aprile 2025;Rilevato che è pervenuta dichiarazione del difensore di adesioneall’astensione proclamata dall’Unione Italiana della [OSCURATO:PERSONA] ma di questanon se ne può tenere conto in quanto, come da ultimo evidenziato, nel giudiziodi cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenzadi tempestive richieste di discussione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen. in assenza di difensori, «è priva di effetti l'istanza di rinvio presentatadal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata daicompetenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipareall'udienza camerale» e ciò pure considerato che «in caso di trattazione scritta,rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulterioricircostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissionedelle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione» (Sez. 5, n.26764 del 20/04/2023, Dalla, Rv. 284786 – 01; Sez. 4, n. 42081 del28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 – 01; Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P,Rv. 281724 – 01; nonché Cass. Sez. 6, 19/09/2017, n. 21689, Rv. 645714 – 01per cui «l'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria dà facoltà aiprofessionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza, ma nonlegittima l'astensione dall'attività di deposito degli atti processuali»);Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto comecompiutamente evidenziato da ultimo dalle Sezioni unite di questa Corte, per ilcomputo del termine di prescrizione dei reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il31 dicembre 2019 si deve considerare la sospensione di un anno e sei mesi cheintercorre tra il termine della motivazione della sentenza di primo grado e lapronuncia del dispositivo della sentenza di appello e che tale termine, pertanto,si aggiunge a quello già in precedenza previsto pari, nel caso di specie per ilreato commesso il 30 agosto 2017, in 5 anni a cui vanno aggiunti anni 2 e mesisei ex art. 161 cod. pen., per un totale quindi di 9 anni, per cui il reato non eraprescritto allorché la sentenza di appello è stata pronunciata (Sez. U, n. 20989del 12/12/2024, Pg, Rv. 288175 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte sono manifestamente infondate;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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