CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 32038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, incidendo esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, che ha riportato a legalità, e deduce, con un unico e articolato motivo il mancato confronto della motivazione del giudice di appello con le specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi; ritenuto il ricorso manifestamente infondato sotto più profili, in primo luogo per la sua aspecificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); considerato, sotto altro profilo, che le doglianze dedotte in appello riguardavano il difetto di prova dell'elemento psicologico e la dosimetria della pena e che tale ultima doglianza è stata accolta; rilevato, quanto all'elemento psicologico, che la Corte territoriale ha motivato congruamente gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto l'irrilevanza della buona fede dell'imputato che, dal suo conto, nulla ha allegato al riguardo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore I