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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28484/2026

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orte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;svolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, con lequali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunaledi quella città aveva condannato Krzysztof LATALA per il reato di cui all’art. 186,comma 2, lett. c) e 2-bis, codice strada (tasso alcolemico accertato con etilometropari a 2,2 g/l alla prima prova e a 2,15 g/l alla seconda, in Roma il 28/05/2022).2.

La Corte del gravame ha disatteso le doglianze difensive, con le quali si eracontestata l’erronea valutazione delle prove e la ritenuta sussistenza dell’aggravantedi cui all’art. 186, comma 2-bis, codice strada, nonché il trattamento sanzionatorio.In particolare, quanto alla valutazione delle prove, ha ritenuto che, alla stregua delladinamica, come ricostruita nella sentenza appellata (il veicolo, condottodall’imputato, aveva urtato più volte contro ostacoli, come evidenziato dai danni almezzo, avendone il conducente perduto il controllo a causa della accertata condizionedi alterazione, ricavata dalla verificata sintomatologia e dall’esito delle due prove conetilometro), l’urto fosse avvenuto prima dell’assunzione della posizione statica delmezzo, per mancanza di traccia di urti in quel luogo; che non risultavano coinvoltialtri mezzi; che non erano state segnalate anomalie sulla strada, né la presenza diostacoli alla guida, il tratto stradale essendo privo di insidie.

Ha, poi, fattoapplicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza, quanto allasussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis cit., ritenendo che, nellaspecie, la condizione di alterazione dell’imputato fosse materialmente collegata alverificarsi dei plurimi urti del mezzo condotto, essendo sufficiente il solo verificarsidell’urto contro un ostacolo o la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale, cioèqualsiasi turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni, nellaspecie non causati a terzi per l’orario notturno e le condizioni della strada.

Infine, harigettato le censure al trattamento sanzionatorio, rilevando, quanto alle circostanzecomportamento processuale e la gravità del fatto, laddove, con riguardo alla nonmenzione, ha sottolineato che, nella specie, si era trattato di una condotta dioggettiva gravità che aveva posto in pericolo la pubblica incolumità, altresìrichiamando il comportamento dell’imputato, connotato da atteggiamento noncollaborativo e, anzi, respingente, egli essendosi rifiutato di sottoscrivere il verbale.3.

La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi, prospettando in viapreliminare questione di legittimità costituzionale dell’art. 161 bis cod. proc. pen. inriferimento agli artt. 24, 27 comma 2 e 111 Cost.Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quantoall’asserito mancato esame della doglianza difensiva, con la quale si era rilevatal’assenza di prova della omologazione dello strumento di misurazione e delle revisioniperiodiche, essendo onere della pubblica accusa fornire tale dimostrazione ovel’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’effettuazione di taliadempimenti, come avvenuto nella specie.Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 186 comma 2-bis codice strada: precisa la difesa chenon sarebbe in contestazione il principio astratto per il quale la nozione di incidentestradale rilevante ai fini in esame non richiede il coinvolgimento necessario di terzi,quanto piuttosto l’applicazione distorta di esso: la Corte d’appello, secondo laprospettazione difensiva, avrebbe omesso di verificare il presupposto imprescindibiledell’aggravante, vale a dire l’avvenuto verificarsi dell’evento concretamenteindividuabile, essendosi limitata a inferire la sussistenza di un ipotetico incidente,tuttavia mai localizzato, descritto o riscontrato.Con il terzo motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto al diniego dellecircostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, rigetto cheassume esser stato affidato alla valorizzazione negativa del comportamentoprocessuale, in spregio al principio nemo tenetur se detegere.4.

Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha rassegnatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso.Considerato in diritto1.

In via preliminare, deve rilevarsi l’assoluta genericità della prospettataquestione di legittimità costituzionale.Si è già precisato, infatti, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazioneche, deducendo una eccezione di illegittimità costituzionale, si limiti a indicare solo ledisposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che siassumono violati, poiché, a norma dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., i motivi diimpugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 5, n.51253 del 11/11/2014,Curci, Rv. 262200 – 01; n. 24054 del 27/04/2016, Caturano, Rv. 267113 – 01).Pertanto, la questione deve ritenersi inammissibile.2.

Il primo motivo non è deducibile, non avendo formato oggetto, contrariamente aquanto sostenuto dalla difesa, di un motivo di gravame ammissibile.

Con l’appello,infatti, sono stati contestati la valutazione delle prove, la sussistenza di un sinistro eil trattamento sanzionatorio e, solo all’interno del primo motivo (cfr. pag. 7 delgravame, è rinvenibile un accenno generico al tema, senza alcun confronto con lasentenza appellata.

Pertanto, la doglianza non può costituire o0ggetto di motivo diricorso, secondo i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01, in cui si è affermata, perl’appunto, la non deducibilità, con il ricorso per cassazione, delle questioni che nonabbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che insede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad unpunto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto dimotivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice diappello; n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01).

Il principio,peraltro, deve ritenersi operante anche quando l’inammissibilità, ai sensi dell'art.606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., inerisca a ricorso per cassazione con ilquale sia dedotta una censura solo genericamente prospettata nei motivi di gravamee illustrata in termini specifici soltanto nel ricorso (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020,Tocco, Rv. 280306–01).3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.La difesa, premessa la condivisione del principio di diritto evocato dalla Corteterritoriale quanto ai presupposti di operatività dell’aggravante contestata, si èlimitata a contestare la valutazione degli elementi ricostruttivi della vicenda, condottadai giudici del doppio grado alla stregua del compendio probatorio raccolto, con ilquale è difettato nel motivo ogni effettivo confronto.

In base a esso, infatti, si èritenuto provato che il conducente del mezzo avesse urtato più volte contro degliostacoli, perdendo il controllo del veicolo e così determinando un pericolo anche pergli altri utenti della strada.

E, proprio in ciò va ravvisata la ratio dell’aggravante inesame: per la sua configurabilità, infatti, è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolocontro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sianecessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi,purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni(Sez. 4 n. 36777 del 02/07/2015, Rv. 264419 – 01), richiedendosi unicamentel’accertamento della dipendenza dell'incidente anche dalla condotta di guida delconducente (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Rv. 256209 – 01).

Con la ulterioreprecisazione che “provocare” un incidente significa che esso deve essereconseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quellecodificate dal codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), sianoesse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire ilverificarsi del sinistro medesimo (in motivazione, Sez. 4 n. 33760 del 170/5/2017,Rv. 270612 – 01).

Infatti, la norma di cui all’art. 186 comma 2-bis cit. non richiedel’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma evocaunicamente il collegamento materiale tra il verificarsi dell’incidente e lo stato dialterazione dell’agente (“Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidentestradale”), il maggior disvalore della condotta risiedendo proprio nella condizione dialterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione dipericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua impoverita capacità diapprontare manovre idonee a scongiurare l’incidente, direttamente ricollegabile allostato di alterazione psicofisica.La difesa si è limitata a opporre il mancato accertamento dell’incidente, comesopra inteso, dimenticando, tuttavia, di confrontarsi con quanto emerge dallasentenza censurata, nella quale si è descritta la condizione del mezzo e quelladell’imputato al momento del controllo.

Proprio da tale cornice fattuale, in assenza dialtri veicoli, di anomalie della strada e di altri fattori interferenti, i giudici hannoinferito che il mezzo avesse riportato quei danni a seguito di plurimi urti con ostacoli,prima cioè di raggiungere il punto di quiete, in prossimità del quale non erano statiorilevati danni.

Si tratta di un ragionamento del tutto logico, non contraddetto dallerisultanze fattuali, rispetto al quale la prospettazione difensiva assume i connotati diuna mera confutazione e non di una critica argomentata al ragionamento dei giudici(sui limiti del sindacato di legittimità, Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; Sez. 3, n. 18521del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini,Rv. 253099 – 01).4.

Il terzo motivo è infondato.Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzionesono stati giustificati rimarcandosi, quanto alle circostanze attenuanti generiche,l’assenza di elementi positivi, la oggettiva gravità del fatto e l’assenza diresipiscenza; quanto alla non menzione, la oggettiva gravità del fatto, anche alla lucedella situazione di pericolo creata, nonché l’atteggiamento non collaborativo in fase diaccertamento.

Su entrambi i punti, la decisione è allineata ai principi più volteaffermati dalla giurisprudenza e il complessivo ragionamento risulta adeguato, anchesenza i generici riferimenti contenuti nell’incipit del §

2. della sentenza impugnata ainsindacabili scelte processuali dell’imputato.

Infatti, la motivazione del diniego è deltutto adeguata rispetto agli elementi ulteriori, specificamente valorizzati, quali lagravità della condotta, il comportamento processuale e l’assenza di elementi positivi.4.1.

Quanto alle circostanza attenuanti generiche, infatti, per valutare la congruitàdella giustificazione censurata, va considerata la ratio della disposizione di cui all’art.62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciòche al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ognisingola deduzione difensiva (avendo la difesa agitato anche l’opzione per il ritoabbreviato, dimentica che ad essa fa da pendant la riduzione della pena), rientrandoil relativo riconoscimento nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalitàdel giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere inmisura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravitàeffettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.248737 - 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 2, n.9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01).

Ciò è avvenuto nellaspecie, poiché la Corte territoriale ha ritenuto assenti elementi positivamentevalutabili (in ricorso non indicandosi fatti rilevanti, ignorati dai giudici territoriali);ma, soprattutto, ha valorizzato due elementi che rientrano tra i parametri legali diriferimento (art. 133, cod. pen.), senza che abbia implicato alcuna violazione deldiritto di difesa.4.2.

Quanto al secondo punto, si è già affermato che il beneficio della nonmenzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. si basa effettivamente sulprincipio della "emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e socialedel condannato.

Pertanto, se è vero che la sua concessione è rimessaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, è anche vero che egli hal'obbligo di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi dicui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/3/2019, Iannaccone, Rv. 275813 –01; Sez. 4, n. 31217 del 16/6/2016, Colombo, Rv. 267523 – 01, in cui si è precisatoche poiché il beneficio ha lo scopo di favorire, per l’appunto, il ravvedimento delcondannato, ai fini della sua concessione o del suo diniego, non può attribuirsirilevanza esclusiva alla gravità del danno arrecato, dovendosi valutare tale elementounitamente agli altri in grado di esprimere l'idoneità del beneficio a concorrere alrecupero del reo).

Ora, nella specie, la Corte ha congruamente giustificato il giudizionegativo, valorizzando sì la oggettiva gravità del fatto, ma unitamente alla situazionedi pericolo creata e all’atteggiamento non collaborativo assunto all’attodell’accertamento.5.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;svolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, con lequali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunaledi quella città aveva condannato Krzysztof LATALA per il reato di cui all’art. 186,comma 2, lett. c) e 2-bis, codice strada (tasso alcolemico accertato con etilometropari a 2,2 g/l alla prima prova e a 2,15 g/l alla seconda, in Roma il 28/05/2022).2. La Corte del gravame ha disatteso le doglianze difensive, con le quali si eracontestata l’erronea valutazione delle prove e la ritenuta sussistenza dell’aggravantedi cui all’art. 186, comma 2-bis, codice strada, nonché il trattamento sanzionatorio.In particolare, quanto alla valutazione delle prove, ha ritenuto che, alla stregua delladinamica, come ricostruita nella sentenza appellata (il veicolo, condottodall’imputato, aveva urtato più volte contro ostacoli, come evidenziato dai danni almezzo, avendone il conducente perduto il controllo a causa della accertata condizionedi alterazione, ricavata dalla verificata sintomatologia e dall’esito delle due prove conetilometro), l’urto fosse avvenuto prima dell’assunzione della posizione statica delmezzo, per mancanza di traccia di urti in quel luogo; che non risultavano coinvoltialtri mezzi; che non erano state segnalate anomalie sulla strada, né la presenza diostacoli alla guida, il tratto stradale essendo privo di insidie. Ha, poi, fattoapplicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza, quanto allasussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis cit., ritenendo che, nellaspecie, la condizione di alterazione dell’imputato fosse materialmente collegata alverificarsi dei plurimi urti del mezzo condotto, essendo sufficiente il solo verificarsidell’urto contro un ostacolo o la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale, cioèqualsiasi turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni, nellaspecie non causati a terzi per l’orario notturno e le condizioni della strada. Infine, harigettato le censure al trattamento sanzionatorio, rilevando, quanto alle circostanzecomportamento processuale e la gravità del fatto, laddove, con riguardo alla nonmenzione, ha sottolineato che, nella specie, si era trattato di una condotta dioggettiva gravità che aveva posto in pericolo la pubblica incolumità, altresìrichiamando il comportamento dell’imputato, connotato da atteggiamento noncollaborativo e, anzi, respingente, egli essendosi rifiutato di sottoscrivere il verbale.3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi, prospettando in viapreliminare questione di legittimità costituzionale dell’art. 161 bis cod. proc. pen. inriferimento agli artt. 24, 27 comma 2 e 111 Cost.Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quantoall’asserito mancato esame della doglianza difensiva, con la quale si era rilevatal’assenza di prova della omologazione dello strumento di misurazione e delle revisioniperiodiche, essendo onere della pubblica accusa fornire tale dimostrazione ovel’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’effettuazione di taliadempimenti, come avvenuto nella specie.Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 186 comma 2-bis codice strada: precisa la difesa chenon sarebbe in contestazione il principio astratto per il quale la nozione di incidentestradale rilevante ai fini in esame non richiede il coinvolgimento necessario di terzi,quanto piuttosto l’applicazione distorta di esso: la Corte d’appello, secondo laprospettazione difensiva, avrebbe omesso di verificare il presupposto imprescindibiledell’aggravante, vale a dire l’avvenuto verificarsi dell’evento concretamenteindividuabile, essendosi limitata a inferire la sussistenza di un ipotetico incidente,tuttavia mai localizzato, descritto o riscontrato.Con il terzo motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto al diniego dellecircostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, rigetto cheassume esser stato affidato alla valorizzazione negativa del comportamentoprocessuale, in spregio al principio nemo tenetur se detegere.4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha rassegnatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso.Considerato in diritto1. In via preliminare, deve rilevarsi l’assoluta genericità della prospettataquestione di legittimità costituzionale.Si è già precisato, infatti, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazioneche, deducendo una eccezione di illegittimità costituzionale, si limiti a indicare solo ledisposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che siassumono violati, poiché, a norma dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., i motivi diimpugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 5, n.51253 del 11/11/2014,Curci, Rv. 262200 – 01; n. 24054 del 27/04/2016, Caturano, Rv. 267113 – 01).Pertanto, la questione deve ritenersi inammissibile.2. Il primo motivo non è deducibile, non avendo formato oggetto, contrariamente aquanto sostenuto dalla difesa, di un motivo di gravame ammissibile. Con l’appello,infatti, sono stati contestati la valutazione delle prove, la sussistenza di un sinistro eil trattamento sanzionatorio e, solo all’interno del primo motivo (cfr. pag. 7 delgravame, è rinvenibile un accenno generico al tema, senza alcun confronto con lasentenza appellata. Pertanto, la doglianza non può costituire o0ggetto di motivo diricorso, secondo i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01, in cui si è affermata, perl’appunto, la non deducibilità, con il ricorso per cassazione, delle questioni che nonabbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che insede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad unpunto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto dimotivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice diappello; n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01). Il principio,peraltro, deve ritenersi operante anche quando l’inammissibilità, ai sensi dell'art.606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., inerisca a ricorso per cassazione con ilquale sia dedotta una censura solo genericamente prospettata nei motivi di gravamee illustrata in termini specifici soltanto nel ricorso (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020,Tocco, Rv. 280306–01).3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.La difesa, premessa la condivisione del principio di diritto evocato dalla Corteterritoriale quanto ai presupposti di operatività dell’aggravante contestata, si èlimitata a contestare la valutazione degli elementi ricostruttivi della vicenda, condottadai giudici del doppio grado alla stregua del compendio probatorio raccolto, con ilquale è difettato nel motivo ogni effettivo confronto. In base a esso, infatti, si èritenuto provato che il conducente del mezzo avesse urtato più volte contro degliostacoli, perdendo il controllo del veicolo e così determinando un pericolo anche pergli altri utenti della strada. E, proprio in ciò va ravvisata la ratio dell’aggravante inesame: per la sua configurabilità, infatti, è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolocontro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sianecessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi,purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni(Sez. 4 n. 36777 del 02/07/2015, Rv. 264419 – 01), richiedendosi unicamentel’accertamento della dipendenza dell'incidente anche dalla condotta di guida delconducente (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Rv. 256209 – 01). Con la ulterioreprecisazione che “provocare” un incidente significa che esso deve essereconseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quellecodificate dal codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), sianoesse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire ilverificarsi del sinistro medesimo (in motivazione, Sez. 4 n. 33760 del 170/5/2017,Rv. 270612 – 01). Infatti, la norma di cui all’art. 186 comma 2-bis cit. non richiedel’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma evocaunicamente il collegamento materiale tra il verificarsi dell’incidente e lo stato dialterazione dell’agente (“Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidentestradale”), il maggior disvalore della condotta risiedendo proprio nella condizione dialterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione dipericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua impoverita capacità diapprontare manovre idonee a scongiurare l’incidente, direttamente ricollegabile allostato di alterazione psicofisica.La difesa si è limitata a opporre il mancato accertamento dell’incidente, comesopra inteso, dimenticando, tuttavia, di confrontarsi con quanto emerge dallasentenza censurata, nella quale si è descritta la condizione del mezzo e quelladell’imputato al momento del controllo. Proprio da tale cornice fattuale, in assenza dialtri veicoli, di anomalie della strada e di altri fattori interferenti, i giudici hannoinferito che il mezzo avesse riportato quei danni a seguito di plurimi urti con ostacoli,prima cioè di raggiungere il punto di quiete, in prossimità del quale non erano statiorilevati danni. Si tratta di un ragionamento del tutto logico, non contraddetto dallerisultanze fattuali, rispetto al quale la prospettazione difensiva assume i connotati diuna mera confutazione e non di una critica argomentata al ragionamento dei giudici(sui limiti del sindacato di legittimità, Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; Sez. 3, n. 18521del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini,Rv. 253099 – 01).4. Il terzo motivo è infondato.Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzionesono stati giustificati rimarcandosi, quanto alle circostanze attenuanti generiche,l’assenza di elementi positivi, la oggettiva gravità del fatto e l’assenza diresipiscenza; quanto alla non menzione, la oggettiva gravità del fatto, anche alla lucedella situazione di pericolo creata, nonché l’atteggiamento non collaborativo in fase diaccertamento. Su entrambi i punti, la decisione è allineata ai principi più volteaffermati dalla giurisprudenza e il complessivo ragionamento risulta adeguato, anchesenza i generici riferimenti contenuti nell’incipit del § 2. della sentenza impugnata ainsindacabili scelte processuali dell’imputato. Infatti, la motivazione del diniego è deltutto adeguata rispetto agli elementi ulteriori, specificamente valorizzati, quali lagravità della condotta, il comportamento processuale e l’assenza di elementi positivi.4.1. Quanto alle circostanza attenuanti generiche, infatti, per valutare la congruitàdella giustificazione censurata, va considerata la ratio della disposizione di cui all’art.62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciòche al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ognisingola deduzione difensiva (avendo la difesa agitato anche l’opzione per il ritoabbreviato, dimentica che ad essa fa da pendant la riduzione della pena), rientrandoil relativo riconoscimento nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalitàdel giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere inmisura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravitàeffettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.248737 - 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 2, n.9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01). Ciò è avvenuto nellaspecie, poiché la Corte territoriale ha ritenuto assenti elementi positivamentevalutabili (in ricorso non indicandosi fatti rilevanti, ignorati dai giudici territoriali);ma, soprattutto, ha valorizzato due elementi che rientrano tra i parametri legali diriferimento (art. 133, cod. pen.), senza che abbia implicato alcuna violazione deldiritto di difesa.4.2. Quanto al secondo punto, si è già affermato che il beneficio della nonmenzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. si basa effettivamente sulprincipio della "emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e socialedel condannato. Pertanto, se è vero che la sua concessione è rimessaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, è anche vero che egli hal'obbligo di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi dicui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/3/2019, Iannaccone, Rv. 275813 –01; Sez. 4, n. 31217 del 16/6/2016, Colombo, Rv. 267523 – 01, in cui si è precisatoche poiché il beneficio ha lo scopo di favorire, per l’appunto, il ravvedimento delcondannato, ai fini della sua concessione o del suo diniego, non può attribuirsirilevanza esclusiva alla gravità del danno arrecato, dovendosi valutare tale elementounitamente agli altri in grado di esprimere l'idoneità del beneficio a concorrere alrecupero del reo). Ora, nella specie, la Corte ha congruamente giustificato il giudizionegativo, valorizzando sì la oggettiva gravità del fatto, ma unitamente alla situazionedi pericolo creata e all’atteggiamento non collaborativo assunto all’attodell’accertamento.5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28484/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris