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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05278/2023

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U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12797/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, pressol’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LATINA n. 9500/2018depositata il 18/12/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell’istanza di sospensione e il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate impugna, con ricorso affidato ad un unico mezzo, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sopra indicata, che ha respinto il gravame proposto dalla medesima Amministrazione, contro la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Latina (n. 1810/2016), la quale in prime cure aveva accolto ilricorso proposto dal Comune di Fondi avverso l’avviso di accertamento per IVA, anno d’imposta 2012, notificato dall’Agenzia delle Entrate per mancata emissione a fini IVA di fatture relative al corrispettivo pagato dal gestore delle risorse idriche ([OSCURATO:SOCIETA]) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per il finanziamento relativo agli impianti affidati in gestione.

Il Comune di Fondi ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more il Comune ha depositato richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022 a cui è seguita istanza di estinzione del processo per cessata materia del contendere, con la quale il Comune ha dichiarato di aver esercitato l'opzione di cui al medesimo art. 5 cit..

Il Comune ha precisato di aver inviato apposita domanda alla [OSCURATO:PERSONA] competente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente al mod F24 attestante il pagamento del tributo accertato in misura del 5%, ai fini del perfezionamento della definizione agevolatadella controversia tributaria pendente.

Nonostante le contrarie conclusioni del Procuratore Generale, il quale ha rilevato che il valore della controversia supera i limiti fissati dall’art.5 comma 1 legge n. 130/2022, d eve provvedersi alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10 della stessa legge in attesa dell’esito della procedura, che prevede anche l’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia (v. art. 5 comma 11 cit.).

Infatti, non è previsto dalla norma alcun sindacato da parte della Corte sulla richiesta di sospensione che opera ex lege dal momento in cui il contribuente dichiara al giudice «di volersi avvalere» della definizione agevolata («In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7», v. art. 5 comma 10). p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12797/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, pressol’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 9500/2018depositata il 18/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell’istanza di sospensione e il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate impugna, con ricorso affidato ad un unico mezzo, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sopra indicata, che ha respinto il gravame proposto dalla medesima Amministrazione, contro la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Latina (n. 1810/2016), la quale in prime cure aveva accolto ilricorso proposto dal Comune di Fondi avverso l’avviso di accertamento per IVA, anno d’imposta 2012, notificato dall’Agenzia delle Entrate per mancata emissione a fini IVA di fatture relative al corrispettivo pagato dal gestore delle risorse idriche ([OSCURATO:SOCIETA]) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per il finanziamento relativo agli impianti affidati in gestione. Il Comune di Fondi ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more il Comune ha depositato richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022 a cui è seguita istanza di estinzione del processo per cessata materia del contendere, con la quale il Comune ha dichiarato di aver esercitato l'opzione di cui al medesimo art. 5 cit.. Il Comune ha precisato di aver inviato apposita domanda alla [OSCURATO:PERSONA] competente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente al mod F24 attestante il pagamento del tributo accertato in misura del 5%, ai fini del perfezionamento della definizione agevolatadella controversia tributaria pendente. Nonostante le contrarie conclusioni del Procuratore Generale, il quale ha rilevato che il valore della controversia supera i limiti fissati dall’art.5 comma 1 legge n. 130/2022, d eve provvedersi alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10 della stessa legge in attesa dell’esito della procedura, che prevede anche l’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia (v. art. 5 comma 11 cit.). Infatti, non è previsto dalla norma alcun sindacato da parte della Corte sulla richiesta di sospensione che opera ex lege dal momento in cui il contribuente dichiara al giudice «di volersi avvalere» della definizione agevolata («In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7», v. art. 5 comma 10). p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7
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