CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25623 R.G. anno 2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoChiara Cosi e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati l’avvocatoIvan Marrone;ricorrenti principalicontroIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 503/2021 depositata il 2 marzo 2021 della Cortedi appello Firenze.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Pizzeria daMichele, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per sentire accertare la responsabilitàdella convenuta in ordine al mancato versamento, a mezzo bonifico, dialcuni canoni di locazione dell'immobile in cui era ubicato l'eserciziocommerciale — segnatamente: quelli relativi alle mensilità di febbraio,marzo, aprile, maggio e giugno 2005 — e conseguentemente, per sentircondannare la banca al risarcimento del danno patrimoniale e nonpatrimoniale, quantificato nella misura complessiva di euro 181.136,00.L'attrice ha dedotto di aver conferito mandato all'istituto di credito peril pagamento mensile, a mezzo bonifico, del canone di locazionedell'immobile sopra indicato e di aver inaspettatamente appreso dellamancata corresponsione dello stesso allorché era stata convenutainnanzi al Tribunale di Siena per la risoluzione del contratto permorosità.In giudizio si è costituita la banca, che ha resistito alla domandae i figli della coppia, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], che l’attrice avevadedotto collaborassero all’attività di ristorazione: attività che, a dettadella stessa Ermini, rappresentava l’unica fonte di reddito della famiglia.A seguito dell’esperimento di due consulenze tecniche, unamedica e l’altra contabile, il Tribunale ha pronunciato sentenza con cuiha accertato l’inadempimento della banca e ha condannato la stessa alrisarcimento del danno nella ridotta misura di euro 9.102,00: talesomma rappresenta la sommatoria di due distinti importi: quello di euro5.100,00, che l’attrice aveva dovuto versare al difensore della partelocatrice, risultata vincitrice nel giudizio risolutorio, e quello di euro4.002,00, che la stessa Ermini aveva corrisposto al difensore chel’aveva patrocinata in quel giudizio.2. — La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e daiBianco; ha spiegato appello anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., societàSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026incorporante la Cassa di Risparmio.In esito al giudizio di gravame la Corte di appello di Firenze hareso pronuncia con cui, in parziale riforma della sentenza di primogrado, ha condannato Intesa al risarcimento del danno nella misura dieuro 8.221,35, oltre interessi.3. ─ La sentenza della Corte di Firenze, pubblicata il 2 marzo2021, è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e MicheleBianco con un ricorso basato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] col proprio controricorso ha spiegato una impugnazione incidentalebasata di due motivi. I ricorrenti principali hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Nell’ordine logico, precede l’esame del primo motivo delricorso incidentale, vertente sull’an della responsabilità risarcitoria fattavalere da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari.2. — La banca lamenta, con tale mezzo di impugnazione, l’errataapplicazione dell’art. 1375 c.c.. Rileva che al momento del contestatoinadempimento il conto corrente acceso da [OSCURATO:PERSONA] presentavaun saldo contabile a debito di euro 17.611,73, mentre l’affidamentoconcesso alla stessa era limitato all’importo di euro 15.000,00;aggiunge che il comportamento tenuto da esso istituto di credito dovevaritenersi conforme alle intercorse pattuizioni: pattuizioni cheescludevano alcuna responsabilità della banca per mancato pagamentoin caso di assenza o insufficienza di fondi, non essendocontrattualmente previsto alcun obbligo di avvertire la cliente in siffatteevenienze. [OSCURATO:PERSONA] la correntista ben sapeva che illimite del fido era di euro 15.000,00 e che il saldo passivo del conto erasuperiore a tale importo; rileva l’istante che in base all’art. 1 delcontratto concluso, la controparte si era impegnata a mantenere sulconto fondi sufficienti perché potessero essere eseguiti i pagamenti dicui la banca era stata incaricata.Il motivo è inammissibile.Sez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026Esso non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] del gravame ha anzitutto osservato che la clausola cheesonerava la banca dall’obbligo di avviso in caso di insufficienza di fondidoveva considerarsi vessatoria e che la stessa non era stata approvataspecificamente; ha poi rimarcato che, secondo quanto rilevato dalc.t.u., il quale aveva esaminato l'andamento complessivo del rapportodi conto corrente, la banca aveva consentito il superamento del limitedell’affidamento con una certa frequenza: l’ausiliario aveva infattievidenziato che anche nei momenti in cui il saldo debitore del contorisultava superiore a tale limite la banca aveva consentito l'esecuzionedi operazioni che importavano addebiti (come i pagamenti delle utenze,o la contabilizzazione di assegni e bonifici a favore di terzi), sicché, neltempo, «le operazioni di pagamento [erano] state eseguite con lanormale operatività a prescindere che il saldo del conto fosse o menonei limiti del fido concesso»; in base alla prassi contrattuale, dunque,la normale operatività del conto corrente non risultava vincolata alrispetto dei limiti dell'affidamento. Secondo la Corte di merito siconfigurava una responsabilità dell’istituto di credito per non aver datocorso ai bonifici «in ragione di un modesto sconfinamento dal fido»; lacondotta della banca — ha spiegato la Corte — integravainadempimento «quantomeno sul piano della violazione del principio dibuona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, specie considerandoche, sulla scorta di tali principi generali e non essendo stataspecificamente sottoscritta la clausola n. 3», che prevedeva l'obbligo diavviso, «la banca aveva quantomeno l'obbligo di avvisare la correntistadello scoperto di conto corrente oltre fido che, a norma di contratto,non avrebbe consentito di eseguire il bonifico del canone di gennaio2005, appunto per avere la banca sempre pagato in precedenza tuttele mensilità anche in presenza di scoperto extrafido».Anzitutto la ricorrente incidentale non confuta il dato dellamancata specifica approvazione della clausola n. 3, limitandosi adSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 4Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026esprimere un generico e immotivato dissenso quanto al giudizio divessatorietà espresso, al riguardo, dalla Corte di merito: con tuttaevidenza, il detto apprezzamento avrebbe dovuto essere aggredito sullabase di puntuali e argomentate censure.In secondo luogo, appare ineccepibile l’applicazione che il Giudicedistrettuale ha fatto del principio di buona fede nella fattispecie per cuiè causa. L’obbligo di buona fede è espressione del principio di solidarietàcontrattuale che si declina in termini di lealtà del comportamento e disalvaguardia degli altrui interessi, cioè come tutela degli interessi dellacontroparte. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., in particolare, ilprincipio di correttezza e buona fede, il quale, secondo la Relazioneministeriale al codice civile, «richiama nella sfera del creditore laconsiderazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore ilgiusto riguardo all'interesse del creditore», deve essere inteso in sensooggettivo, in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art.2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la suarilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ildovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, aprescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quantoespressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dallaviolazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di persé, un danno risarcibile (Cass. Sez. U. 25 novembre 2008, n. 28056;Cass. 2 aprile 2021, n. 9200; Cass. 10 novembre 2010, n. 22819).L’obbligo di buona fede è suscettibile, poi, di essere declinato comedovere di avvisare la controparte di circostanze rilevanti perl’esecuzione del contratto: e tale obbligo si configura anche nel caso incui la parte intenda pretendere dalla controparte l’osservanza di regoleconvenute contrattualmente per lungo tempo concordemente disattesedai due contraenti; così, si è affermato, ad esempio, che in presenza direiterati ritardi del conduttore nel pagamento del canone di locazione,l’obbligo di buona fede impone che il locatore, contestualmente o ancheSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 5Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026successivamente all'atto di tolleranza, manifesti la sua volontà diavvalersi della clausola risolutiva espressa solo in caso di ulterioreprotrazione dell'inadempimento e comunque per il futuro (Cass. 8 luglio2020, n. 14240; cfr. pure Cass. 31 ottobre 2013, n. 24564). In taleprospettiva, è ben possibile individuare una violazione del principio dibuona fede nella condotta della banca che nel corso di un rapporto diapertura di credito con il cliente in cui aveva esecuzione ad operazionidi pagamento in favore di terzi anche a fronte di esposizioni debitoriedel correntista che si collocavano oltre il limite della linea difinanziamento concessa, si sia astenuta dal procedere allo stesso modoin presenza di uno sconfinamento di modeste sproporzioni, senzaavvertire tempestivamente il cliente di tale sua determinazione, la qualesi poneva in evidente discontinuità col precedente svolgimento delrapporto.3. — I restanti motivi, quelli del ricorso principale, e il secondodel ricorso incidentale, concernono la liquidazione del danno.4. — Col primo motivo del ricorso principale si lamenta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 1218 e 1223 c.c. oltreche l’insufficiente o contraddittoria motivazione. Ci si duole che la Cortedi appello abbia negato la corresponsione della voce di dannorappresentata dalla perdita dell'indennità di avviamento ritenendo,erroneamente, che spettasse all'attore provare la data di rilasciodell'immobile. Si deduce che, all'opposto, l'indennità in questionerappresenterebbe un'obbligazione dovuta ex lege al conduttore altermine del rapporto locatizio e che tale utilità sarebbe stata perdutadalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell'interruzione delrapporto locatizio imputabile alla banca.Il motivo è inammissibile.Di un risarcimento del danno consistito nella mancata percezionedell’indennità di avviamento di all’art. 34 l. n. 392 del 1978 la sentenzaimpugnata non parla. A pag. 8 della pronuncia si rileva che, secondo gliSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 6Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026appellanti principali ([OSCURATO:PERSONA] e i Bianco), il calcolo del dannopatrimoniale sofferto avrebbe dovuto essere operato sulla scorta delvalore medio degli ultimi tre anni di fatturato della pizzeria; si precisa,al riguardo, che il pregiudizio patrimoniale dedotto in citazione «sifondava sul c.d. calcolo di avviamento, comunemente usato per leimputabili al conduttore»; la sentenza di appello, dunque, non recaalcuna menzione di una domanda risarcitoria specificamente riferita allaperdita dell’indennità di cui al cit. art. 34, ma dà atto dellaprospettazione (da parte degli odierni istanti) di un pregiudiziopatrimoniale del tutto diverso, da computarsi sulla base dei precedentiricavi dell’esercizio di ristorazione; né i ricorrenti principali si mostranocapaci di fornire precisi ragguagli quanto alla rappresentazione, nelgiudizio di merito, del danno patrimoniale su cui è fondato il motivo dicensura in esame. Ciò posto, ove con il ricorso per cassazione sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata,è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione diinammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenutaloro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio alprincipio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo allaSuprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694).5. — Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta laviolazione dell’art. 116 c.p.c. e l'insufficiente od omessa motivazione inrelazione all’art. 196 c.p.c.. Si rileva che il Giudice distrettuale avrebberecepito in modo acritico la consulenza tecnica d'ufficio, la qualeavrebbe dovuto essere rinnovata o integrata, e che la richiesta aventead oggetto il supplemento istruttorio era stata erroneamente disattesa,essendo stata reputata inammissibile. Ci si duole dell’improprioSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 7Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026apprezzamento di documenti, del fatto che al consulente non era statorichiesto di «esprimere un parere in merito alla prova del rilascioanticipato dell’immobile» e della mancata risposta dello stesso ausiliarioal «quesito sul danno diretto subito dall'attività commerciale inconseguenza dell'illecito commesso dalla banca».Il motivo è nel complesso infondato.La Corte territoriale, con riguardo al danno patrimoniale, perquanto qui rileva, ha osservato: che nonostante il lamentatoinadempimento risalisse all'anno 2005 nel momento in cui era statanotificata la citazione (1 settembre 2008), il rilascio forzosodell'immobile non aveva avuto luogo e anzi le parti avevano raggiuntouna transazione per la riconsegna dei locali alla data del 31 marzo 2009;che, il danno sofferto per la perdita dell'avviamento commercialeavrebbe quindi dovuto essere necessariamente calcolato avendoriguardo all'effettivo periodo intercorso tra la detta data del 31 marzo2009 e quella del 1 novembre 2011, di scadenza del contratto dilocazione; che gli appellanti principali avrebbero dovuto fornire tutti glielementi di prova necessari per poter addivenire alla quantificazione ditale danno; che di contro, come accertato dal consulente tecnico, siignorava se il rilascio avesse effettivamente avuto luogo alla data del31 marzo 2009, se fosse stato negoziato un'ulteriore rinvio, se lalocatrice avesse avviato una nuova procedura per la liberazione forzosadell'immobile e se quest’ultima si fosse conclusa prima del 1 novembre2011; che il verbale di rilascio dell'immobile, al pari di altri documenti,era stato depositato in causa nel corso dello svolgimento delleoperazioni peritali, e quindi tardivamente; che, anche ammettendo laliberazione dei locali alla data convenuta del 31 marzo 2009, non eraprova del danno patrimoniale occorso, difettando documentazionecontabile dell’attività dell’impresa per il periodo successivo al 2007.Ciò detto, la censura portata contro il passaggio della decisioneimpugnata secondo cui andava «ritenuta ineccepibile» la decisione delSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 8Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026consulente di non poter valutare documenti prodotti oltre i termini dicui all’art. 183, comma 6, n. 2. c.p.c. per non essere stati acquisiti dalc.t.u. senza il consenso delle parti», si sottrae a censura. Infatti, intema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione,da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentementeprodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali enon meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o perfacta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi, tral’altro, quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nelcorso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimiprivi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelleinerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio (Cass. 7giugno 2024, n. 16012; Cass. 17 gennaio 2024, n. 1763).Per il resto, il motivo si rivela inammissibile. Esso, infatti, oltre arisultare carente di specificità — dovendosi rammentare chel'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso sifondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481),oltre che fornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicolidi causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184) —, è diretto a una nonconsentita revisione del giudizio di fatto (avendo specificamenteriguardo agli elementi da cui desumere il danno da perditadell’avviamento realmente sofferto), non essendo proficuo, a tal fine,invocare la violazione dell’art. 116 c.p.c.: una siffatta censura, infatti,è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― inassenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiaSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 9Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass.9 giugno 2021, n.16016; cfr. pure Cass. 14 aprile 2025, n. 9731). Non si vede, del resto,perché mai alla Corte di merito dovesse considerarsi preclusa lavalorizzazione di carenze documentali evidenziate dal c.t.u. (comequella relativa all’effettivo rilascio dei locali).6. — Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazionedell’art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e 167 c.p.c.; oppone,altresì, l'insufficiente o perplessa motivazione. Secondo gli istanti, laCorte di appello avrebbe mancato di considerare pacifica tra le parti ladata di rilascio dell'immobile, nonostante la circostanza dovesseconsiderarsi incontestata.Anche tale motivo è nell’insieme infondato.La Corte territoriale ha escluso che la documentazione prodottain giudizio da parte attrice fosse restata incontestata: da tale evenienza,secondo gli istanti, avrebbe dovuto dedursi che il calcolo del dannodovesse considerarsi pacifico. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha spiegato che laregola posta dall’art. 115 c.p.c. valeva soltanto per la mancatacontestazione dei fatti dedotti dalla controparte a fondamento di vere eproprie domande e che tale non poteva considerarsi la quantificazionedel danno; ha aggiunto che la banca convenuta aveva comunquecontestato in radice la sussistenza di un danno risarcibile, qualeconseguenza della propria condotta, onde spettava a parte attricedimostrare l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio sofferto.La parte ricorrente raccorda il principio di non contestazione alcontenuto della transazione in cui era stata convenuta la data di rilascio(pag. 18 del ricorso) ed è chiara traccia, nella sentenza impugnata (pag.19), della proposizione, in appello, di una censura siffatta: gli odierniistanti fanno quindi questione della mancata contestazione di quantoavrebbe dovuto desumersi, a loro avviso, dal detto documentocontrattuale. Va però evidenziato che il principio di non contestazioneSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 10Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domandeed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibilidalla valutazione di documenti (Cass. 23 maggio 2024, n. 14399; Cass.17 novembre 2021, n. 35037) e tantomeno i documenti in séconsiderati, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventualedisconoscimento, nei casi e nei modi di cui all'art. 214 c.p.c. (Cass. 6aprile 2016, n. 6606).7. — Col quarto motivo di impugnazione i ricorrenti principali sidolgono della violazione degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c.; prospettano,altresì, l'insufficiente motivazione. Viene rilevato che la Corte di appelloha rigettato la domanda risarcitoria relativa alla lesione dell'integritàpsicofisica degli odierni istanti: lesione che si era nondimeno tradottain un’invalidità temporanea.Il motivo è inammissibile.La Corte territoriale, a proposito del danno non patrimoniale, haosservato che l’ausiliario esperto in neuropsichiatria che era statoaffiancato al c.t.u. aveva rilevato il quadro clinico degli attuali ricorrentinon presentava sintomi psicopatologici di una qualche significatività,essendo stati gli stessi vittime, piuttosto, di un'ansia reattiva a unasituazione contingente da considerarsi sostanzialmente fisiologica. Hapoi aggiunto che il consulente d’ufficio aveva ravvisato «un periodo diinabilità temporanea parziale al 10% stimabile in complessivi 90 giorni»e che, purtuttavia, tali conclusioni non rilevavano ai fini del decidere,«trattandosi di una tipologia di danno completamente diverso da quellobiologico e/o esistenziale che [era] stato richiesto dall'attrice e dagliintervenuti».La sentenza impugnata si fonda, come è evidente, sulle risultanzeperitali: ora, stante la mancata trascrizione, anche in forma riassuntiva,del brano dell’elaborato del c.t.u. riferito all’imprecisata inabilitàtemporanea di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non è datoapprezzare il fondamento della censura, tanto più alla luce dellaSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 11Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026valorizzazione, da parte della Corte di appello, della circostanza per cuiil quadro clinico dei ricorrenti non dava ragione di sintomipsicopatologici significativi. In conclusione, il ricorso non lasciacomprendere a cosa si riferisca l’inabilità temporanea parziale che, adavviso degli istanti, sarebbe da considerare ricompresa nella tipologiadel danno da loro lamentato (inabilità temporanea che, oltretutto, lacontroricorrente assume relativa al periodo pregresso).8. — Il secondo motivo del ricorso incidentale propone unacensura di «errata valutazione della documentazione in atti e dellerisultanze processuali e conseguente insufficiente motivazione». Sirileva che la somma di euro 5.100,00, oggetto della condannarisarcitoria e riferita al rimborso delle spese processuali che PatriziaErmini aveva dovuto corrispondere, quale parte soccombente, allalocatrice, non poteva esserle addebitata, in quanto la causa si eraconclusa col rigetto delle domande proposte dall’odierna ricorrente. Sideduce, poi, che la banca non avrebbe potuto essere condannata alpagamento dell’ulteriore somma di euro 3.121,35, «pari ai canoni dilocazione non pagati dalla banca alla scadenza ma che sono stati pagatisuccessivamente».Il motivo è inammissibile.La decisione impugnata ha quantificato il danno patrimonialetenendo conto, anzitutto, dell’importo che [OSCURATO:PERSONA] aveva dovutocorrispondere alla sua locatrice a titolo di rimborso delle speseprocessuali nel giudizio di risoluzione intrapreso nei suoi confronti aseguito della mancata esecuzione del pagamento dei canoni da partedella banca. A tale somma ha aggiunto quanto la stessa banca avevariconosciuto dovuto in fase di gravame, ove aveva concluso per lacondanna di essa [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro3.121,35.L’errata valutazione delle risultanze di causa e l’insufficienza dimotivazione non integrano vizi della sentenza che possano essereSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 12Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026dedotti nella presente sede di legittimità. Il ricorso per cassazione deveessere articolato in specifiche censure riconducibili in manieraimmediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazioneprevisti dall'art. 360 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione diformule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predettimotivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i viziprospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa(Cass. Sez. U. 8 novembre 2021, n. 32415): il giudizio di cassazione èinfatti un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso; ilsingolo motivo assume, così, una funzione identificativa condizionatadalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative dicensura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore; latassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, unaprecisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nellecategorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14 maggio2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29 maggio2012, n. 8585).Si osserva, per mera completezza: l’addebito delle spese legalidel giudizio risolutorio alla banca trova, in linea di principio, pienagiustificazione alla luce del rilievo per cui, in base a quanto accertato insede merito, la risoluzione del contratto era addebitabile alla condottadell’istituto di credito; quanto alla condanna avente ad oggettol’ulteriore importo di euro 3.121,25, essa si basa sull’interpretazione diquanto richiesto dalla banca col proprio appello incidentale e, come ènoto, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni investeun apprezzamento di fatto il cui apprezzamento può essere esaminatoin sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione,entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art.360, n. 5, c.p.c. (Cass. 20 maggio 2025, n. 13439; Cass. 3 dicembre2019, n. 31546): nel caso in esame, per contro, i ricorrenti si sonoSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 13Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026limitati a lamentare che la Corte territoriale abbia optato per unainterpretazione non condivisibile della detta domanda.9. — In conclusione, il ricorso principale va respinto, mentrequello incidentale deve dichiararsi inammissibile.10. — L’esito del giudizio di legittimità dà ragione della totalecompensazione delle relative spese.Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] allabanca diSilvia [OSCURATO:PERSONA] Consigliere esecuzione dibonifici -[OSCURATO:PERSONA]. ResponsabilitàGuido [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCC [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25623 R.G. anno 2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoChiara Cosi e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati l’avvocatoIvan Marrone;ricorrenti principalicontroIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 503/2021 depositata il 2 marzo 2021 della Cortedi appello Firenze.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Pizzeria daMichele, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per sentire accertare la responsabilitàdella convenuta in ordine al mancato versamento, a mezzo bonifico, dialcuni canoni di locazione dell'immobile in cui era ubicato l'eserciziocommerciale — segnatamente: quelli relativi alle mensilità di febbraio,marzo, aprile, maggio e giugno 2005 — e conseguentemente, per sentircondannare la banca al risarcimento del danno patrimoniale e nonpatrimoniale, quantificato nella misura complessiva di euro 181.136,00.L'attrice ha dedotto di aver conferito mandato all'istituto di credito peril pagamento mensile, a mezzo bonifico, del canone di locazionedell'immobile sopra indicato e di aver inaspettatamente appreso dellamancata corresponsione dello stesso allorché era stata convenutainnanzi al Tribunale di Siena per la risoluzione del contratto permorosità.In giudizio si è costituita la banca, che ha resistito alla domandae i figli della coppia, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], che l’attrice avevadedotto collaborassero all’attività di ristorazione: attività che, a dettadella stessa Ermini, rappresentava l’unica fonte di reddito della famiglia.A seguito dell’esperimento di due consulenze tecniche, unamedica e l’altra contabile, il Tribunale ha pronunciato sentenza con cuiha accertato l’inadempimento della banca e ha condannato la stessa alrisarcimento del danno nella ridotta misura di euro 9.102,00: talesomma rappresenta la sommatoria di due distinti importi: quello di euro5.100,00, che l’attrice aveva dovuto versare al difensore della partelocatrice, risultata vincitrice nel giudizio risolutorio, e quello di euro4.002,00, che la stessa Ermini aveva corrisposto al difensore chel’aveva patrocinata in quel giudizio.2. — La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e daiBianco; ha spiegato appello anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., societàSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026incorporante la Cassa di Risparmio.In esito al giudizio di gravame la Corte di appello di Firenze hareso pronuncia con cui, in parziale riforma della sentenza di primogrado, ha condannato Intesa al risarcimento del danno nella misura dieuro 8.221,35, oltre interessi.3. ─ La sentenza della Corte di Firenze, pubblicata il 2 marzo2021, è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e MicheleBianco con un ricorso basato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] col proprio controricorso ha spiegato una impugnazione incidentalebasata di due motivi. I ricorrenti principali hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Nell’ordine logico, precede l’esame del primo motivo delricorso incidentale, vertente sull’an della responsabilità risarcitoria fattavalere da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari.2. — La banca lamenta, con tale mezzo di impugnazione, l’errataapplicazione dell’art. 1375 c.c.. Rileva che al momento del contestatoinadempimento il conto corrente acceso da [OSCURATO:PERSONA] presentavaun saldo contabile a debito di euro 17.611,73, mentre l’affidamentoconcesso alla stessa era limitato all’importo di euro 15.000,00;aggiunge che il comportamento tenuto da esso istituto di credito dovevaritenersi conforme alle intercorse pattuizioni: pattuizioni cheescludevano alcuna responsabilità della banca per mancato pagamentoin caso di assenza o insufficienza di fondi, non essendocontrattualmente previsto alcun obbligo di avvertire la cliente in siffatteevenienze. [OSCURATO:PERSONA] la correntista ben sapeva che illimite del fido era di euro 15.000,00 e che il saldo passivo del conto erasuperiore a tale importo; rileva l’istante che in base all’art. 1 delcontratto concluso, la controparte si era impegnata a mantenere sulconto fondi sufficienti perché potessero essere eseguiti i pagamenti dicui la banca era stata incaricata.Il motivo è inammissibile.Sez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026Esso non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] del gravame ha anzitutto osservato che la clausola cheesonerava la banca dall’obbligo di avviso in caso di insufficienza di fondidoveva considerarsi vessatoria e che la stessa non era stata approvataspecificamente; ha poi rimarcato che, secondo quanto rilevato dalc.t.u., il quale aveva esaminato l'andamento complessivo del rapportodi conto corrente, la banca aveva consentito il superamento del limitedell’affidamento con una certa frequenza: l’ausiliario aveva infattievidenziato che anche nei momenti in cui il saldo debitore del contorisultava superiore a tale limite la banca aveva consentito l'esecuzionedi operazioni che importavano addebiti (come i pagamenti delle utenze,o la contabilizzazione di assegni e bonifici a favore di terzi), sicché, neltempo, «le operazioni di pagamento [erano] state eseguite con lanormale operatività a prescindere che il saldo del conto fosse o menonei limiti del fido concesso»; in base alla prassi contrattuale, dunque,la normale operatività del conto corrente non risultava vincolata alrispetto dei limiti dell'affidamento. Secondo la Corte di merito siconfigurava una responsabilità dell’istituto di credito per non aver datocorso ai bonifici «in ragione di un modesto sconfinamento dal fido»; lacondotta della banca — ha spiegato la Corte — integravainadempimento «quantomeno sul piano della violazione del principio dibuona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, specie considerandoche, sulla scorta di tali principi generali e non essendo stataspecificamente sottoscritta la clausola n. 3», che prevedeva l'obbligo diavviso, «la banca aveva quantomeno l'obbligo di avvisare la correntistadello scoperto di conto corrente oltre fido che, a norma di contratto,non avrebbe consentito di eseguire il bonifico del canone di gennaio2005, appunto per avere la banca sempre pagato in precedenza tuttele mensilità anche in presenza di scoperto extrafido».Anzitutto la ricorrente incidentale non confuta il dato dellamancata specifica approvazione della clausola n. 3, limitandosi adSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 4Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026esprimere un generico e immotivato dissenso quanto al giudizio divessatorietà espresso, al riguardo, dalla Corte di merito: con tuttaevidenza, il detto apprezzamento avrebbe dovuto essere aggredito sullabase di puntuali e argomentate censure.In secondo luogo, appare ineccepibile l’applicazione che il Giudicedistrettuale ha fatto del principio di buona fede nella fattispecie per cuiè causa. L’obbligo di buona fede è espressione del principio di solidarietàcontrattuale che si declina in termini di lealtà del comportamento e disalvaguardia degli altrui interessi, cioè come tutela degli interessi dellacontroparte. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., in particolare, ilprincipio di correttezza e buona fede, il quale, secondo la Relazioneministeriale al codice civile, «richiama nella sfera del creditore laconsiderazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore ilgiusto riguardo all'interesse del creditore», deve essere inteso in sensooggettivo, in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art.2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la suarilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ildovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, aprescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quantoespressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dallaviolazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di persé, un danno risarcibile (Cass. Sez. U. 25 novembre 2008, n. 28056;Cass. 2 aprile 2021, n. 9200; Cass. 10 novembre 2010, n. 22819).L’obbligo di buona fede è suscettibile, poi, di essere declinato comedovere di avvisare la controparte di circostanze rilevanti perl’esecuzione del contratto: e tale obbligo si configura anche nel caso incui la parte intenda pretendere dalla controparte l’osservanza di regoleconvenute contrattualmente per lungo tempo concordemente disattesedai due contraenti; così, si è affermato, ad esempio, che in presenza direiterati ritardi del conduttore nel pagamento del canone di locazione,l’obbligo di buona fede impone che il locatore, contestualmente o ancheSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 5Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026successivamente all'atto di tolleranza, manifesti la sua volontà diavvalersi della clausola risolutiva espressa solo in caso di ulterioreprotrazione dell'inadempimento e comunque per il futuro (Cass. 8 luglio2020, n. 14240; cfr. pure Cass. 31 ottobre 2013, n. 24564). In taleprospettiva, è ben possibile individuare una violazione del principio dibuona fede nella condotta della banca che nel corso di un rapporto diapertura di credito con il cliente in cui aveva esecuzione ad operazionidi pagamento in favore di terzi anche a fronte di esposizioni debitoriedel correntista che si collocavano oltre il limite della linea difinanziamento concessa, si sia astenuta dal procedere allo stesso modoin presenza di uno sconfinamento di modeste sproporzioni, senzaavvertire tempestivamente il cliente di tale sua determinazione, la qualesi poneva in evidente discontinuità col precedente svolgimento delrapporto.3. — I restanti motivi, quelli del ricorso principale, e il secondodel ricorso incidentale, concernono la liquidazione del danno.4. — Col primo motivo del ricorso principale si lamenta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 1218 e 1223 c.c. oltreche l’insufficiente o contraddittoria motivazione. Ci si duole che la Cortedi appello abbia negato la corresponsione della voce di dannorappresentata dalla perdita dell'indennità di avviamento ritenendo,erroneamente, che spettasse all'attore provare la data di rilasciodell'immobile. Si deduce che, all'opposto, l'indennità in questionerappresenterebbe un'obbligazione dovuta ex lege al conduttore altermine del rapporto locatizio e che tale utilità sarebbe stata perdutadalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell'interruzione delrapporto locatizio imputabile alla banca.Il motivo è inammissibile.Di un risarcimento del danno consistito nella mancata percezionedell’indennità di avviamento di all’art. 34 l. n. 392 del 1978 la sentenzaimpugnata non parla. A pag. 8 della pronuncia si rileva che, secondo gliSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 6Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026appellanti principali ([OSCURATO:PERSONA] e i Bianco), il calcolo del dannopatrimoniale sofferto avrebbe dovuto essere operato sulla scorta delvalore medio degli ultimi tre anni di fatturato della pizzeria; si precisa,al riguardo, che il pregiudizio patrimoniale dedotto in citazione «sifondava sul c.d. calcolo di avviamento, comunemente usato per leimputabili al conduttore»; la sentenza di appello, dunque, non recaalcuna menzione di una domanda risarcitoria specificamente riferita allaperdita dell’indennità di cui al cit. art. 34, ma dà atto dellaprospettazione (da parte degli odierni istanti) di un pregiudiziopatrimoniale del tutto diverso, da computarsi sulla base dei precedentiricavi dell’esercizio di ristorazione; né i ricorrenti principali si mostranocapaci di fornire precisi ragguagli quanto alla rappresentazione, nelgiudizio di merito, del danno patrimoniale su cui è fondato il motivo dicensura in esame. Ciò posto, ove con il ricorso per cassazione sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata,è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione diinammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenutaloro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio alprincipio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo allaSuprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694).5. — Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta laviolazione dell’art. 116 c.p.c. e l'insufficiente od omessa motivazione inrelazione all’art. 196 c.p.c.. Si rileva che il Giudice distrettuale avrebberecepito in modo acritico la consulenza tecnica d'ufficio, la qualeavrebbe dovuto essere rinnovata o integrata, e che la richiesta aventead oggetto il supplemento istruttorio era stata erroneamente disattesa,essendo stata reputata inammissibile. Ci si duole dell’improprioSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 7Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026apprezzamento di documenti, del fatto che al consulente non era statorichiesto di «esprimere un parere in merito alla prova del rilascioanticipato dell’immobile» e della mancata risposta dello stesso ausiliarioal «quesito sul danno diretto subito dall'attività commerciale inconseguenza dell'illecito commesso dalla banca».Il motivo è nel complesso infondato.La Corte territoriale, con riguardo al danno patrimoniale, perquanto qui rileva, ha osservato: che nonostante il lamentatoinadempimento risalisse all'anno 2005 nel momento in cui era statanotificata la citazione (1 settembre 2008), il rilascio forzosodell'immobile non aveva avuto luogo e anzi le parti avevano raggiuntouna transazione per la riconsegna dei locali alla data del 31 marzo 2009;che, il danno sofferto per la perdita dell'avviamento commercialeavrebbe quindi dovuto essere necessariamente calcolato avendoriguardo all'effettivo periodo intercorso tra la detta data del 31 marzo2009 e quella del 1 novembre 2011, di scadenza del contratto dilocazione; che gli appellanti principali avrebbero dovuto fornire tutti glielementi di prova necessari per poter addivenire alla quantificazione ditale danno; che di contro, come accertato dal consulente tecnico, siignorava se il rilascio avesse effettivamente avuto luogo alla data del31 marzo 2009, se fosse stato negoziato un'ulteriore rinvio, se lalocatrice avesse avviato una nuova procedura per la liberazione forzosadell'immobile e se quest’ultima si fosse conclusa prima del 1 novembre2011; che il verbale di rilascio dell'immobile, al pari di altri documenti,era stato depositato in causa nel corso dello svolgimento delleoperazioni peritali, e quindi tardivamente; che, anche ammettendo laliberazione dei locali alla data convenuta del 31 marzo 2009, non eraprova del danno patrimoniale occorso, difettando documentazionecontabile dell’attività dell’impresa per il periodo successivo al 2007.Ciò detto, la censura portata contro il passaggio della decisioneimpugnata secondo cui andava «ritenuta ineccepibile» la decisione delSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 8Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026consulente di non poter valutare documenti prodotti oltre i termini dicui all’art. 183, comma 6, n. 2. c.p.c. per non essere stati acquisiti dalc.t.u. senza il consenso delle parti», si sottrae a censura. Infatti, intema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione,da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentementeprodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali enon meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o perfacta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi, tral’altro, quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nelcorso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimiprivi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelleinerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio (Cass. 7giugno 2024, n. 16012; Cass. 17 gennaio 2024, n. 1763).Per il resto, il motivo si rivela inammissibile. Esso, infatti, oltre arisultare carente di specificità — dovendosi rammentare chel'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso sifondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481),oltre che fornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicolidi causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184) —, è diretto a una nonconsentita revisione del giudizio di fatto (avendo specificamenteriguardo agli elementi da cui desumere il danno da perditadell’avviamento realmente sofferto), non essendo proficuo, a tal fine,invocare la violazione dell’art. 116 c.p.c.: una siffatta censura, infatti,è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― inassenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiaSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 9Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass.9 giugno 2021, n.16016; cfr. pure Cass. 14 aprile 2025, n. 9731). Non si vede, del resto,perché mai alla Corte di merito dovesse considerarsi preclusa lavalorizzazione di carenze documentali evidenziate dal c.t.u. (comequella relativa all’effettivo rilascio dei locali).6. — Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazionedell’art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e 167 c.p.c.; oppone,altresì, l'insufficiente o perplessa motivazione. Secondo gli istanti, laCorte di appello avrebbe mancato di considerare pacifica tra le parti ladata di rilascio dell'immobile, nonostante la circostanza dovesseconsiderarsi incontestata.Anche tale motivo è nell’insieme infondato.La Corte territoriale ha escluso che la documentazione prodottain giudizio da parte attrice fosse restata incontestata: da tale evenienza,secondo gli istanti, avrebbe dovuto dedursi che il calcolo del dannodovesse considerarsi pacifico. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha spiegato che laregola posta dall’art. 115 c.p.c. valeva soltanto per la mancatacontestazione dei fatti dedotti dalla controparte a fondamento di vere eproprie domande e che tale non poteva considerarsi la quantificazionedel danno; ha aggiunto che la banca convenuta aveva comunquecontestato in radice la sussistenza di un danno risarcibile, qualeconseguenza della propria condotta, onde spettava a parte attricedimostrare l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio sofferto.La parte ricorrente raccorda il principio di non contestazione alcontenuto della transazione in cui era stata convenuta la data di rilascio(pag. 18 del ricorso) ed è chiara traccia, nella sentenza impugnata (pag.19), della proposizione, in appello, di una censura siffatta: gli odierniistanti fanno quindi questione della mancata contestazione di quantoavrebbe dovuto desumersi, a loro avviso, dal detto documentocontrattuale. Va però evidenziato che il principio di non contestazioneSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 10Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domandeed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibilidalla valutazione di documenti (Cass. 23 maggio 2024, n. 14399; Cass.17 novembre 2021, n. 35037) e tantomeno i documenti in séconsiderati, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventualedisconoscimento, nei casi e nei modi di cui all'art. 214 c.p.c. (Cass. 6aprile 2016, n. 6606).7. — Col quarto motivo di impugnazione i ricorrenti principali sidolgono della violazione degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c.; prospettano,altresì, l'insufficiente motivazione. Viene rilevato che la Corte di appelloha rigettato la domanda risarcitoria relativa alla lesione dell'integritàpsicofisica degli odierni istanti: lesione che si era nondimeno tradottain un’invalidità temporanea.Il motivo è inammissibile.La Corte territoriale, a proposito del danno non patrimoniale, haosservato che l’ausiliario esperto in neuropsichiatria che era statoaffiancato al c.t.u. aveva rilevato il quadro clinico degli attuali ricorrentinon presentava sintomi psicopatologici di una qualche significatività,essendo stati gli stessi vittime, piuttosto, di un'ansia reattiva a unasituazione contingente da considerarsi sostanzialmente fisiologica. Hapoi aggiunto che il consulente d’ufficio aveva ravvisato «un periodo diinabilità temporanea parziale al 10% stimabile in complessivi 90 giorni»e che, purtuttavia, tali conclusioni non rilevavano ai fini del decidere,«trattandosi di una tipologia di danno completamente diverso da quellobiologico e/o esistenziale che [era] stato richiesto dall'attrice e dagliintervenuti».La sentenza impugnata si fonda, come è evidente, sulle risultanzeperitali: ora, stante la mancata trascrizione, anche in forma riassuntiva,del brano dell’elaborato del c.t.u. riferito all’imprecisata inabilitàtemporanea di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non è datoapprezzare il fondamento della censura, tanto più alla luce dellaSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 11Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026valorizzazione, da parte della Corte di appello, della circostanza per cuiil quadro clinico dei ricorrenti non dava ragione di sintomipsicopatologici significativi. In conclusione, il ricorso non lasciacomprendere a cosa si riferisca l’inabilità temporanea parziale che, adavviso degli istanti, sarebbe da considerare ricompresa nella tipologiadel danno da loro lamentato (inabilità temporanea che, oltretutto, lacontroricorrente assume relativa al periodo pregresso).8. — Il secondo motivo del ricorso incidentale propone unacensura di «errata valutazione della documentazione in atti e dellerisultanze processuali e conseguente insufficiente motivazione». Sirileva che la somma di euro 5.100,00, oggetto della condannarisarcitoria e riferita al rimborso delle spese processuali che PatriziaErmini aveva dovuto corrispondere, quale parte soccombente, allalocatrice, non poteva esserle addebitata, in quanto la causa si eraconclusa col rigetto delle domande proposte dall’odierna ricorrente. Sideduce, poi, che la banca non avrebbe potuto essere condannata alpagamento dell’ulteriore somma di euro 3.121,35, «pari ai canoni dilocazione non pagati dalla banca alla scadenza ma che sono stati pagatisuccessivamente».Il motivo è inammissibile.La decisione impugnata ha quantificato il danno patrimonialetenendo conto, anzitutto, dell’importo che [OSCURATO:PERSONA] aveva dovutocorrispondere alla sua locatrice a titolo di rimborso delle speseprocessuali nel giudizio di risoluzione intrapreso nei suoi confronti aseguito della mancata esecuzione del pagamento dei canoni da partedella banca. A tale somma ha aggiunto quanto la stessa banca avevariconosciuto dovuto in fase di gravame, ove aveva concluso per lacondanna di essa [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro3.121,35.L’errata valutazione delle risultanze di causa e l’insufficienza dimotivazione non integrano vizi della sentenza che possano essereSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 12Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026dedotti nella presente sede di legittimità. Il ricorso per cassazione deveessere articolato in specifiche censure riconducibili in manieraimmediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazioneprevisti dall'art. 360 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione diformule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predettimotivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i viziprospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa(Cass. Sez. U. 8 novembre 2021, n. 32415): il giudizio di cassazione èinfatti un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso; ilsingolo motivo assume, così, una funzione identificativa condizionatadalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative dicensura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore; latassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, unaprecisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nellecategorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14 maggio2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29 maggio2012, n. 8585).Si osserva, per mera completezza: l’addebito delle spese legalidel giudizio risolutorio alla banca trova, in linea di principio, pienagiustificazione alla luce del rilievo per cui, in base a quanto accertato insede merito, la risoluzione del contratto era addebitabile alla condottadell’istituto di credito; quanto alla condanna avente ad oggettol’ulteriore importo di euro 3.121,25, essa si basa sull’interpretazione diquanto richiesto dalla banca col proprio appello incidentale e, come ènoto, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni investeun apprezzamento di fatto il cui apprezzamento può essere esaminatoin sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione,entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art.360, n. 5, c.p.c. (Cass. 20 maggio 2025, n. 13439; Cass. 3 dicembre2019, n. 31546): nel caso in esame, per contro, i ricorrenti si sonoSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 13Numero registro generale 25623/2021Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 7159/2026Data pubblicazione 25/03/2026limitati a lamentare che la Corte territoriale abbia optato per unainterpretazione non condivisibile della detta domanda.9. — In conclusione, il ricorso principale va respinto, mentrequello incidentale deve dichiararsi inammissibile.10. — L’esito del giudizio di legittimità dà ragione della totalecompensazione delle relative spese. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali edella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 14P.Q.MLa Corterigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali edella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 25623/2021camera di consiglio 23.2.2026 14