CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 29822/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12487/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 367/2021depositata il 04/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per ottenerne la condanna a restituirle la somma di euro 23.016,77 che aveva prelevato dal suo conto corrente quale costo di fideiussione dall’attrice con essa stipulata ai sensi del d.lgs. 122/2005 in relazione un contratto di permuta, essendo il prelievo in questione continuato dopo l’8 febbraio 2008, quando era stato adempiuto il contratto di permuta; lamentava pertanto l’attrice violazione dell’articolo 3, punto 7, d.lgs. 122/2005 nonché la natura abusiva e vessatoria di una clausola di fideiussione che sottraeva la somma fino alla consegna del certificato di abitabilità, chiedendo pertanto che fosse dichiarata inefficace. La banca si costituiva, resistendo. Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 219/2019. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 4 novembre 2021 accoglieva il gravame, condannando l’appellata - divenuta nelle more [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - a pagare all’appellante la somma di euro 23.016,17 oltre interessi. La banca ha proposto ricorso fondato su due motivi, da cui controparte si difende con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 112 c.p.c. e 1362 ss. c.c. Si rileva che il giudice d’appello ha premesso che la garanzia rilasciata dalla banca non è qualificabile come contratto autonomo di garanzia - come invece aveva ritenuto il primo giudice - , ma ha comunque precisato che la questione di qualificazione non è stata censurata dall’appellante e non è dirimente, “attaccando invece la ratio decidendidella sentenza impugnata nella parte in cui l’obbligo del garante era collegato al rilascio del certificato di agibilità invece non previsto dal decreto legislativo n. 122/05, che ha introdotto l’obbligo di prestare garanzia per la restituzione delle somme versate al costruttore al verificarsi di una serie di fatti tipici individuati”; e, definendo “pacifico” il fatto che la banca aveva acquistato la garanzia in base al suddetto decreto legislativo, ha osservato che “la scrittura di fideiussione contempla la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la clausola ‘a prima richiesta’, ‘senza riserva alcuna e nonostante eventuali opposizioni … del Costruttore’, ma non la rinuncia espressa alla facoltà di opporre eccezioni ex art. 1945 c.c., la cui opponibilità risulta soltanto spostata in avanti rispetto al pagamento, secondo lo schema del c.d. solve et repete, … non riconducibile alla funzione di contratto autonomo di garanzia. In ogni caso … la questione non risulta dirimente … dovendosi interpretare l’oggetto e i limiti della garanzia a mente dello scopo impresso dal d.lgs. 122/05”. Osserva la ricorrente che, “con articolata motivazione (non censurata in appello)”, il Tribunale aveva ricondotto il contratto stipulato tra le parti al contratto autonomo di garanzia. Pertanto, per la circoscrizione del devolutum , la corte territoriale, “per quanto abbia ritenuto non dirimente la questione, non avrebbe comunque proceduto ad una nuova e diversa qualificazione del contratto”. Controparte, dal primo atto difensivo, aveva sostenuto che la garanzia si fosse estinta quando si estinse l’obbligazione principale, e a ciò l’attuale ricorrente aveva sempre opposto “la natura di contratto autonomo di garanzia, essendo pertanto irrilevante l’estinzione dell’obbligazione principale”. La garanzia prevedeva l’obbligo della banca al “pagamento, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta … senza riserva alcuna e nonostante eventuali opposizioni … del Costruttore, purché la richiesta sia corredata dalla documentazione”, e il pagamento veniva condizionato al fatto che il “Costruttore incorre in una violazione di crisi” definito dagli articoli 1, secondo comma, e 3, secondo comma, d.lgs. 122/2005; inoltre la garanzia prevedeva la rinuncia alla preventiva escussione ex articolo 1944, secondo comma, c.c. Le argomentazioni del giudice d’appello non sarebbero chiarite, e sussisterebbe così la violazione degli articoli 1362 ss. c.c.; la corte territoriale avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c. “per avere statuito un capo della sentenza” del primo giudice, e avrebbe “anche violato i canoni di ermeneutica contrattuale”. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, lettera c), 2 e 3 d.lgs. cit., 1322 c.c. e 1362 c.c. La garanzia stabilisce: “La presente fideiussione si estinguerà al momento della perfetta esecuzione del contratto d’appalto delle unità immobiliari, delle pertinenze esclusive e delle parti condominiali, con consegna alla Banca del certificato di abitabilità”. È pacifico che tale certificato non è stato consegnato. Il momento del trasferimento della proprietà sarebbe “il termine finale della tutela legale” disposta dal suddetto decreto legislativo a favore del contraente debole rispetto al costruttore. Secondo il giudice d’appello la “perfetta esecuzione dell’appalto” va interpretata come ultimazione delle opere in modo da consentire il rilascio di agibilità; e interpreta la clausola alla luce dell’articolo 3, settimo comma, d.lgs. cit., che stabilisce: “L’efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà…”. La difesa della ricorrente, nei due gradi di merito, ha sostenuto che l’articolo 3, settimo comma, è una norma dispositiva, e perciò “mai derogabile in pejus, ma … sostituibile da un diverso accordo” che dia una “garanzia migliorativa” agli acquirenti degli immobili conformemente all’articolo 1322 c.c., qui individuato “nella consegna del certificato di abitabilità”. Pertanto il giudice d’appello avrebbe violato l’articolo 1322 c.c.: le parti, “rispettata la disciplina minima” del decreto legislativo, e in particolare l’articolo 3, settimo comma - che stabilisce la cessazione della fideiussione al passaggio della proprietà -, possono nell’ambito dell’autonomia contrattuale ex articolo 1322 c.c. “prevedere un termine di estinzione diverso”; quindi, a differenza di quanto ritenuto dalla corte territoriale, nel caso in esame il fatto che la garanzia sia ancorata alla consegna del certificato di abitabilità anziché al trasferimento del bene “rafforza la tutela dei beneficiari quali soggetti deboli”. Pertanto non corrisponde al vero ciò che afferma il giudice d’appello, cioè che l’8 febbraio 2008 è cessata l’esigenza di tutela disposta dal citato decreto legislativo: il mancato rilascio del certificato può costituire l’inadempimento del venditore e talora giustificare la risoluzione del contratto di compravendita, e allora “il beneficiario della garanzia, già divenuto proprietario, che agisca per la risoluzione del contratto nei confronti del costruttore che versi in una situazione di crisi di cui all’art. 1 d.lgs. 122/2005, potrebbe essere legittimato ad escutere la garanzia”. La Corte d’appello avrebbe dunque violato gli articoli 1362 ss. c.c. e non avrebbe ben valorizzato - a differenza del Tribunale - il contenuto del contratto per “comprendere la comune intenzione delle parti”. 3. I due motivi sono vagliabili congiuntamente. 3.1 Il primo motivo, comunque, riguarda in sostanza la erronea qualificazione del contratto da parte del giudice d’appello - nonostante che anche quest’ultimo affermi ciò irrilevante -, con asserita violazione dei canoni ermeneutici e con pretesa ultrapetizione: la corte territoriale avrebbe ritenuto il contratto una fideiussione, il Tribunale invece un contratto autonomo di garanzia. Ciò palesemente non incide peraltro nel rapporto banca- costruttore, bensì nel rapporto banca-acquirente; tuttavia, come la corte territoriale riconosce, qui non rileva, perché (si evince dalla motivazione, non in senso letterale ma di complessiva logica) l’acquirente non risulta avere escusso alcunché. 3.2 Ma ancor più dirimente è l’effettivo contenuto del contratto, non a caso censurato - in fatto e in diritto - nel secondo motivo. Non essendo negato che l’immobile è stato trasferito, non è certo legittimata la banca ad apportare ipotetiche - e dopo anni (2008) evidentemente inesistenti - situazioni in cui l’acquirente avrebbe avuto vantaggio dalla clausola interpretata come sostiene la banca stessa, cioè (contro l’inequivoco dettato dello specifico decreto legislativo) alla ricezione del certificato. In realtà, in evidente difetto concreto di interesse dell’acquirente (che quando fu pronunciata la sentenza di primo grado, cioè undici anni dopo la riconsegna, non si è affermato che abbia escusso in tale ampio spazio temporale; e in seguito questo spazio si è ulteriormente prolungato …), la banca assume un ruolo, non giuridicamente evincibile dal decreto legislativo, né dal contratto, di apparente tutela dell’acquirente, per incassare il corrispettivo di una garanzia che non rientrava più nell’interesse del beneficiario, cioè dell’acquirente stesso. E per assumerlo, la banca giunge ad operare pure una valutazione fattuale sul contenuto del contratto di garanzia. 4. In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato, per cui la ricorrente deve essere condannata a rifondere alla controricorrente le spese processuali,liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 3.400,00, di cui euro 3.200,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorr