Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 12947/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0536CYL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOdat-43-&9`v4set-erfFe-ltrerre udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce vizio di motivazione per non avere il Tribunale, nel pronunciare sentenza di applicazione di pena, valutato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto- che avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990- è inammissibile per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto infatti che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; ritenuto che dalla lettura della imputazione non emerge affatto con indiscussa immediatezza la prospettata erronea qualificazione giuridica del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0536CYL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOdat-43-&9`v4set-erfFe-ltrerre udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce vizio di motivazione per non avere il Tribunale, nel pronunciare sentenza di applicazione di pena, valutato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto- che avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990- è inammissibile per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto infatti che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; ritenuto che dalla lettura della imputazione non emerge affatto con indiscussa immediatezza la prospettata erronea qualificazione giuridica del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Sentenza Cassazione n. 12947/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris