Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1972
ECLI:EU:C:1972:5
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0078
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 26 GENNAIO 1972 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
Il ricorrente è italiano, assunto nel 1966 come agente locale, dal 1
o
ottobre 1968 passava dipendente in prova, veniva confermato in ruolo il 1
o
aprile 1969 e inquadrato nel grado C 3/3. Attualmente è occupato come operatore linofilm presso l'Ufficio pubblicazioni.
Più volte egli cerco di ottenere il posto di assistente correttore di lingua italiana nella carriera B 3 — B 2 presso lo stesso ufficio presentandosi a vari concorsi, tra cui quello del 10 marzo 1966, al quale non veniva ammesso. Nel concorso HA/INT/60/B riusciva ad essere classificato tra gli idonei, ma non era nominato. Il 17 luglio 1970 veniva bandito il concorso interno COM 152/70, cui egli si presentava. Le prove d'esame si svolgevano l'8 e il 9 dicembre, ma l'interessato non riusciva a classificarsi tra gli idonei. La commissione esaminatrice comunicava questo risultato al Costacurta il 2 febbraio 1971. Conosciuta l'identità dei candidati nominati, il Costacurta presentava un reclamo amministrativo il 26 marzo 1971, reclamo giunto all'amministrazione il 23 aprile: si riteneva irregolare la nomina di assistenti di età avanzata, che in precedenza avevano lavorato per la Commissione come collaboratori indipendenti ed erano stati assunti come dipendenti temporanei solo il 1
o
giugno 1970. L'esame orale inoltre si era svolto in modo superficiale, quindi vi era motivo di annullarlo.
Di fronte al silenzio della Commissione, il Costacurta proponeva ricorso giurisdizionale il 18 agosto 1971, il concorso COM/152/70 era impugnato per omessa indicazione dell'età massima dei candidati e per violazione delle legittime aspettative del ricorrente alla carriera. Erano quindi annullabili il bando di concorso e le nomine dei candidati prescelti, nonché il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del Costacurta.
1.
In spregio all'art. 1, n. 1, lettera g) dello statuto, il bando non specificava il limite di età dei candidati, né stabiliva le eventuali modifiche di tale limite per i dipendenti in servizio da almeno un anno. Questi elementi sono giudicati essenziali dal ricorrente, perché consentono all'amministrazione di assumere di preferenza i candidati più giovani.
L
affermazione trova un certo fondamento nell'art. 1, n. 1 dell'allegato III dello statuto che recita: «. . . Il bando deve specificare … g) i limiti di età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno». Inoltre si può affermare che le sole deroghe espressamente previste sono quelle contemplate dalle lettere f) ed i) dello stesso articolo, ove compare il termine «eventualmente». Il ricorrente ne conclude che le altre disposizioni sono tassative.
Direi più attendibile la tesi della Commissione: le disposizioni mirano a garantire la regolarità del concorso, cioè i criteri di valutazione dei candidati devono venir specificati in precedenza. Vi sono però posti nei quali l'età del titolare non ha importanza, quindi è inutile porre tale condizione nel bando di concorso. Se l'autorità che ha il potere di nomina dovesse determinare il limite anche in questi casi, probabilmente esso coinciderebbe con l'età della pensione. D'altro canto lo statuto mai prescrive che nei concorsi interni si devono nominare di preferenza i candidati più giovani.
Se poi il limite di età rosse molto basso, le conseguenze per i dipendenti sarebbero indubbiamente negative: i dipendenti più anziani si vedrebbero precluso l'accesso ai gradi superiori, anche se talvolta il limite di età viene aumentato per coloro che sono già in servizio da almeno un anno. Si commetterebbe insomma una discriminazione a danno dei più anziani. Lo statuto non può venir interpretato così. Il principio della preferenza ai più giovani è forse giustificabile per l'assunzione di candidati provenienti dall'esterno, ma è inammissibile come criterio di valutazione nei concorsi interni.
Nemmeno la giurisprudenza in materie similari fornisce argomenti a sostegno della tesi: la sentenza
35-64 (Raccolta 1965, pag. 334)
stabilisce che l'art. 1 dell'allegato III dello statuto elenca «gli elementi che il bando di concorso deve specificare», ma questa affermazione tassativa non riguardava particolarmente il limite di età, poiché la causa verteva su altre questioni. L'affermazione della Corte non può quindi sic et simpliciter esser invocata come principio universalmente valido, che prescrive che tutti gli elementi devono comparire nel bando, pena la sua nullità.
Pur se l'art. 1 summenzionato cita un limite di età, il requisito non è essenziale e la sua omissione non implica la nullità degli atti principali, né tanto meno di Quelli conseguenti.
2.
In secondo luogo il ricorrente lamenta che sono stati ammessi al concorso candidati che nei confronti dell'Ufficio pubblicazioni erano stati fino a poco tempo prima semplici prestatori d'opera. La loro nomina a dipendenti temporanei era avvenuta solo il 1
o
giugno 1970.
La giurisprudenza della Corte pero (causa
16-64, Raccolta 1965, pag. 184
), stabilisce che ai concorsi interni possono partecipare «tutte le persone che presso tale istituzione prestino la loro opera, a qualunque titolo». Come ha affermato la Commissione, anche se i candidati prescelti avevano prestato la loro opera senza essere dipendenti dell'istituzione fino a poche settimane prima del concorso, il loro rendimento non era inferiore in pratica a quello degli altri dipendenti. Essi comunque lavoravano per l'istituzione già da lungo tempo (rispettivamente dal 1963. dal 1966 e dal 1967) e solo ragioni di bilancio avevano impedito di regolarizzare la loro posizione prima del 1970. La collaborazione di questi correttori indipendenti aveva ormai raggiunto un grado tale, che in pratica essi potevano esser equiparati ai dipendenti ausiliari, che sono indubbiamente legittimati a partecipare ai concorsi.
Per di più gli interessati erano stati nominati dipendenti temporanei non appena il Consiglio aveva autorizzato l'ampliamento dell'organico.
Il protrarsi delle pratiche amministrative aveva impedito che la nomina potesse avere effetto da una data anteriore al 1
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giugno 1970. Allorché fu bandito il concorso e furono presentate le candidature, la posizione dei quattro dipendenti nominati era perciò inattaccabile.
Queste osservazioni possono considerarsi sufficienti, anche se i rapporti di lavoro che avevano avuto inizio il 1
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giugno 1970 non avevano durata illimitata e al momento in cui si sono svolti gli esami non erano più in vigore. Il ricorrente non afferma che i candidati a questo momento non erano più alle dipendenze delle Comunità. Inoltre i rapporti di lavoro sono stati in seguito rinnovati, probabilmente con effetto retroattivo, cosicché i candidati, al momento della nomina al posto dichiarato vacante, erano nuovamente dipendenti temporanei.
Sono quindi d'avviso che le norme comunitarie che disciplinano i concorsi nella fattispecie non sono state violate dalla Commissione e gli argomenti svolti dal ricorrente per corroborare la domanda di annullamento vanno disattesi.
3.
Nella replica si è rinunciato espressamente al mezzo fondato sulle interferenze illecite rispetto alla legittima aspettativa del ricorrente circa la sua carriera.
4.
Concludo come segue:
Il ricorso è infondato. Le spese vanno regolate secondo le disposizioni dell'art. 70 del regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal tedesco.