CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14303/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • PARMEGGIANI Barbara [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2015 della Corte di Appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bergamo che ha insistito nei motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 29/04/2015 confermava la pronuncia del Tribunale di Bergamo emessa in data 01/07/2013 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di giustizia perché ritenuta responsabile dei reati di ricettazione di un assegno bancario, truffa e falso a lei ascritti. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, eccependo: - l'inosservanza di norme processuali conseguente all'accertamento della diversa data di commissione dei reati, da individuarsi nel 14/02/2008 anziché nel 14/08/2008, come indicato nel capo d'imputazione, con conseguente "alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito, pregiudicando il contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa", causa di nullità della sentenza di primo grado ex art. 522 cod. proc. pen; - vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, per la carenza di riscontri probatori in ordine al falso ed alla commissione dei reati; - vizio di motivazione circa l'affermata consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno; - violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in ragione della particolare tenuità dell'offesa e del comportamento delittuoso non abituale. Con memoria ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il difensore della ricorrente ha contestato le conclusioni del P.G. puntualizzando i motivi di ricorsi, dei quali ha chiesto l'accoglimento. 3. I motivi di ricorso sono aspecifici perché reiterano censure adeguatamente esaminate dal giudice di appello. 4. Per quanto riguarda l'eccezione di carattere processuale, oggetto del primo motivo di ricorso, la corte di appello, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, ha correttamente rilevato che deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Cass. sez. 2, sent. n. 17879 del 13/03/2014 - dep. 29/04/2014 - Rv. 260009, in fattispecie, nella quale la Corte ha affermato che correttamente il giudice d'appello aveva ritenuto un mero errore materiale l'inesattezza relativa alla data del commesso reato, così come contestata nel capo di imputazione). Nel caso di specie, la collocazione temporale dei fatti nel mese di agosto anziché di febbraio 2011 non ha comportato alcuna significativa modifica della contestazione, identica nei tratti essenziali, senza pregiudizio per le ragioni della difesa, anche perché l'errore materiale - rettificato con il dispositivo della sentenza impugnata - risulta accertato nel contraddittorio delle parti in udienza, nell'irrilevanza della scelta dell'imputata di restare contumace, essendo comunque avvenuta alla presenza del suo difensore.5. Il secondo ed il terzo motivo attengono alla ricostruzione in fatto della fattispecie, per profili estranei al giudizio di cassazione, insistendosi in un'alternativa lettura delle risultanze istruttorie (la buona fede dell'imputata, inconsapevole della falsità del titolo, riconducibile ad altri), senza considerare che in relazione ai reati per cui vi è stata condanna sussiste la cd. "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155). La sentenza impugnata evidenzia la indubbia provenienza illecita dell'assegno bancario, sottratto durante la spedizione per posta, ed il versamento dello stesso, manomesso nelle parti manoscritte, sul conto corrente della ricorrente, la quale non ha saputo fornire giustificazioni a riguardo; con argomenti lineare e logici è stata pertanto accertata la plurioffensività della condotta contestata integrante la truffa, il falso e la ricettazione. 6. Per quanto riguarda tuttavia il reato sub C) deve rilevarsi che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del d. Igs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (Cass. sez. 5 sent. n. 26812 del 10/02/2016 - dep. 28/06/2016 - Rv. 267291). Nell'ipotesi in oggetto, trattandosi di assegno con clausola di non trasferibilità (cfr. capo C dell'imputazione) la rilevanza penale del falso è venuta meno, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Poiché la pena può essere rideterminata sulla base delle statuizioni del giudice di merito ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen. si dispone l'eliminazione della pena comminata per la continuazione del reato sub C (mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa) sì che il trattamento sanzionatorio per i residui reati di ricettazione e truffa risulta di un anno, mesi cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa. L'inammissibilità del ricorso preclude, inoltre, il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 7. Per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione - come nel caso di specie - era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Cass. sez. 5, sent. n. 57491 del 23/11/2017 - dep. 22/12/2017 - Rv. 271877). L'art. 131 bis cp, introdotto con il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015 è entrato in vigore il 2 aprile del 2015; la sentenza impugnata è stata emessa il 29/04/2015. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art.485 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena in continuazione di mesi uno di reclusione ed euro cento di multa; dichiara inammissibile nel resto il ricorso rideterminando la pena per i residui reati sub A) B) in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro cinquecento di multa. Così deciso in Roma il giorno 9 marzo 2022 Il C