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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31959/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Bari con sentenza del 4 dicembre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi due direclusione e 3000 euro di multa per il reato di detenzione di parti di arma daguerra e del munizionamento.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato per violazionedegli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in punto al trattamento sanzionatorio e algiudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva.La Corte nel provvedimento impugnato non si sarebbe confrontataadeguatamente con le ragioni di gravame sul punto e non avrebbe valutato glielementi di segno positivo che avrebbero potuto incidere sul trattamentosanzionatorio in senso più favorevole all’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il motivo è manifestamente infondato.La motivazione che sorregge la scelta di concessione delle attenuantigeneriche in rapporto di mera equivalenza con la recidiva è più che ampia elogica e sottolinea l’assenza di elementi ulteriori da valutare in favordell’imputato, al di là, cioè, della necessità di neutralizzare l’aumento di penaderivante dal riconoscimento della recidiva e sotto tale profilo il ricorso è silente,non individuando alcuna ragione ulteriore tale da fondare un diverso giudizio dibilanciamento.La Corte ha individuato la particolare gravità della condotta tenutadall’[OSCURATO:PERSONA], che vanta un precedente specifico e che era stato raggiunto daldivieto prefettizio di detenere armi, nonostante il quale ha commesso un fattoanalogo nel luglio 2023, cioè qualche tempo prima del fatto in esame.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 4 dicembre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi due direclusione e 3000 euro di multa per il reato di detenzione di parti di arma daguerra e del munizionamento.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato per violazionedegli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in punto al trattamento sanzionatorio e algiudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva.La Corte nel provvedimento impugnato non si sarebbe confrontataadeguatamente con le ragioni di gravame sul punto e non avrebbe valutato glielementi di segno positivo che avrebbero potuto incidere sul trattamentosanzionatorio in senso più favorevole all’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il motivo è manifestamente infondato.La motivazione che sorregge la scelta di concessione delle attenuantigeneriche in rapporto di mera equivalenza con la recidiva è più che ampia elogica e sottolinea l’assenza di elementi ulteriori da valutare in favordell’imputato, al di là, cioè, della necessità di neutralizzare l’aumento di penaderivante dal riconoscimento della recidiva e sotto tale profilo il ricorso è silente,non individuando alcuna ragione ulteriore tale da fondare un diverso giudizio dibilanciamento.La Corte ha individuato la particolare gravità della condotta tenutadall’[OSCURATO:PERSONA], che vanta un precedente specifico e che era stato raggiunto daldivieto prefettizio di detenere armi, nonostante il quale ha commesso un fattoanalogo nel luglio 2023, cioè qualche tempo prima del fatto in esame.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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