CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale ddi Roma - sez. misure di prevenzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma - sez. misure di prevenzione con l'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi interessati, avverso la decisione con la quale il giudice delegato, nell'ambito di una procedura di prevenzione patrimoniale, nella quale era stata disposta la confisca di beni, aveva autorizzato gli amministratori giudiziari a stipulare un contratto di affitto con diritto di opzione all'acquisto, avendo ravvisato l'assenza di un concreto interesse degli opponenti in ragione della intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, cui era conseguita la restituzione dei beni alla procedura. 2. Avverso l'ordinanza in verifica, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e agli artt. 36 e 41, comma 1-sexies, d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, lamenta che il Tribunale di Roma ha . omesso di fissare l'udienza camerale richiesta al fine di consentire alle parti di interloquire in merito all'impossibilità di proseguire nella gestione dell'impresa espressa dagli amministratori giudiziari, previa ostensione della relazione redatta dai medesimi. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che il Tribunale di Roma, a fronte della risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, ha ritenuto la carenza di interesse alla revoca del provvedimento del giudice delegato, pronunciato in assenza dei presupposti di legge e privo di idonea motivazione, nonostante la possibilità di future contrattazioni. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 40, comma 5-ter, e 41 d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, lamenta che il tribunale ha erroneamente ritenuto la alienabilità dei beni confiscati in assenza dell'irrevocabilità del provvedimento ablativo. 2.4 Con il quarto motivo proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che il tribunale non ha dato risposta alla richiesta di revoca degli amministratori. 3. Avverso l'ordinanza in verifica, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, articolando le proprie censure in quattro motivi motivi.3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 40, comma 5-ter, d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159 e per vizio di motivazione, lamenta che il tribunale, senza alcuna logica argomentazione, ha ritenuto la carenza di interesse alla revoca del provvedimento del giudice delegato in ragione sia della intervenuta risoluzione nel contratto di affitto con diritto di opzione all'acquisto per inadempimento dell'acquirente, sia della restituzione del compendio aziendale, nonostante la mancanza di un giudicato civile sul punto. 3.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 40, comma 5-ter, e 41 d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159 e per vizio di motivazione, lamenta che il tribunale, senza alcuna logica argomentazione, ha omesso di ravvisare che l'autorizzazione alla vendita di beni non ancora confiscati in via definitiva, fosse stata rilasciata agli amministratori giudiziari in assenza dei presupposti di legge. 3.3 Con il terzo motivo proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che il tribunale non ha dato risposta alla richiesta di revoca degli amministratori giudiziari. 3.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'artt. 45, comma 5-quinquies, e 46 e per vizio di motivazione, lamenta che il tribunale, con motivazione illogica, ha omesso di valutare, a fronte della restituzione del compendio aziendale conseguito all'inadempimento contrattuale, il danno subito a cagione della differenza tra il valore del bene in sé considerato e quello, certamente inferiore, assunto dal medesimo in sede di restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti in entrambi i ricorsi sono sostanzialmente sovrapponibili. 2. Preliminarmente deve osservarsi che, con i ricorsi in esame, si censura il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca dell'autorizzazione rilasciata dal giudice delegato agli amministratori giudiziari a stipulare un contratto di affitto con diritto di opzione all'acquisto, adottato dal Tribunale di Roma - sez. misure di prevenzione sul presupposto di una intervenuta carenza di interesse degli odierni ricorrenti, ricollegabile all'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente e alla restituzione del compendio aziendale. 2.1 Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva processuale eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente e, dunque, nell'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione, sicché il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Migliore, Rv. 282542; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199). La facoltà di attivare i procedimenti di gravame, dunque, non può ritenersi assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione processuale in forza della quale il provvedimento giurisdizionale risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso, per cui non può ammettersi l'esercizio del diritto di impugnazione che abbia di mira la sola correttezza giuridica della decisione, senza che alla posizione processuale del ricorrente derivi alcun risultato pratico favorevole. 2.2 Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che i ricorsi proposti avverso la decisione in verifica, stante la intervenuta risoluzione del contratto di affitto con diritto di opzione alla vendita per inadempimento dell'acquirente e la conseguente restituzione del compendio aziendale, peccano di interesse tenuto conto della inesistenza delle esigenze di attualità e di concreta utilità, riscontrabili ab origine, che risultano indispensabili per il vaglio processuale di questa Corte. 3. A questo primo profilo di inammissibilità dei ricorsi, se ne aggiunge un altro. 3.1 Il Tribunale di Roma - sez. misure di prevenzione ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], dando seguito a quella giurisprudenzia di legittimità, che il Collegio - pur consapevole di un orientamente di segno contrario (seguito da Sez. 5, n. 11426 del 23/11/2015, dep. 2016, Chirco, Rv. 266156 - 01; Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369 - 01) - intende ribadire, secondo cui nel procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato non sono impugnabili in difetto di un'espressa previsione che lo consenta, tenuto conto del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen., fatta eccezione per i provvedimenti indicati dall'art. 47 legge fall. che il giudice delegato può adottare ai sensi dell'art. 40, comma 2, d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, che, appunto, possono essere oggetto di impugnazione nella forma dell'opposizione avanti al tribunale in composizione collegiale, mediante incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 35536 del 30/05/2019, Giavelli, Rv. 276938 - 01; Sez. 5, n. 57130 del 30/10/2018, Porcelli, Rv. 274444 - 01; Sez. 1, n. 19460 del 25/01/2018, Gagliano, Rv. 273128 - 01). 3.2 Dall'analisi dei dati normativi di riferimento si evince, dunque, che soggetti ad impugnazione sono soltanto i provvedimenti del tribunale che dispongono la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro, ovvero la restituzione della cauzione, la liberazione delle garanzie, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia, là dove, diversamente, sono inoppugnabili i provvedimenti del giudice delegato alla procedura, in difetto di una espressa disposizione che preveda mezzi di impugnazione. 3.3 La fattispecie in esame si riferisce all'autorizzazione rilasciata agli amministratori giudiziari alla conclusione di un contratto di affitto di azienda con diritto di opzione all'acquisto che esula, all'evidenza, dall'ipotesi di cui all'art. 40, comma 2, d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159 e che deve essere, piuttosto, ricondotta nell'ambito delineato dall'art. 40, comma 1, del d. I.vo citato e cioè nelle «direttive generali della gestione dei beni sequestrati» che il giudice delegato impartisce «anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto all'Agenzia, ai sensi degli articoli 110, 111 e 112», alla luce della riforma introdotta con legge 17 ottobre 2017, n. 161 che, nel confermare la generale inoppugnabilità dei provvedimenti relativi alla gestione dei beni sequestrati, riserva il gravame solo avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato. 4 L'inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento del giudice delegato di autorizzazione rilasciata agli amministratori giudiziari a stipulare contratti di affitto con diritto di opzione all'acquisto, in uno con la carenza di interesse al ricorso, preclude la delibazione, in questa sede, delle ulteriori questioni articolate nei restanti motivi. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament