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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07763/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31059/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – Oggetto: art. 70 dLgs n. 546/92 – ottemperanza Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 1531/05/20 depositata in data 16/04/2020, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], agiva in ottemperanza ex art. 70 d.

Lgs. n. 546 del 1992 per ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1243/17/16 della CTR di Catania con la quale l’Ufficio era stato condannato al rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, dandosi atto del versamento di un acconto da parte dell’Amministrazione finanziaria; - la CTR accoglieva il ricorso, ritenendo non fornita la prova da parte dell’Amministrazione dello “sforamento” delle istanze amministrative rispetto alla somma stanziata per il triennio 2015-2017; pertanto, difettando il presupposto normativo per l’applicazione dell’art. 16 octies del d.L. n. 91 del 2017 come convertito in Legge n. 123 del 2017, l’Ufficio era tenuto ad ottemperare al giudicato; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente è rimasto intimato; Considerato che: - con l’unico mezzo di impugnazione si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 c. 665 della L. n. 190 del 214 come modificata dall’art. 16 octies del d.

L. n. 91 del 2017, convertivo in L. n. 123 del 2017 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 c. 10 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] la CTR erroneamente ritenuto applicabile, in sede di giudizio di ottemperanza, il disposto dell’art. 18 octiessopra detto; - il motivo è fondato; - questa Corte recentemente ha chiarito come (sul punto si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 16289 del 19/05/2022) nel giudizio tributario diottemperanza, di cui all'art. 70 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art.16 octies del d.L. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.L. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati; - invero, la verifica del rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina in questione trova collocazione proprio nel giudizio di ottemperanza; l e più recenti pronunce di legittimità hanno precisato che i margini quantitativi fissati dalla previsione censurata integrano modalità attuative e procedimentali del credito restitutorio dettate direttamente dalla legge, con la conseguenza che la verifica dei relativi presupposti di operatività attiene al procedimento diesecuzione del comando Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale e non è soggetta alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessi alle parti ( ex aliis , Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 18716 del 2022, 9 giugno 2022, n. 18683, 7 giugno 2022, n. 18358 e 19 maggio 2022, n. 16289).

Al giudice dell'ottemperanza compete quindi il potere - dovere di compiere tutti gli accertamenti indispensabili per delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare e, quindi, nella fattispecie in esame, la verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili (in termini tra molte Corte dicassazione, Sez. 5, sent. n. 16289 e n. 16659 del2022); - in argomento, inoltre, ricorda il Collegio che la Corte Costituzionale, nel prendere atto di tali principi, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 16 octies sopra citato (Corte Cost., sent. n. 197 del 26 luglio 2022); pertanto, la limitazione dello specifico stanziamento non comprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato e neppure ne preclude, definitivamente o sine die, l’attuazione; - il giudice dell'ottemperanza pu ò̀ e deve, infatti, compiere un'attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile; ed è dunque in tale contesto dell'attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, che il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare; - nel caso di specie, detti poteri si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano, nel senso Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] sinora precisato, il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 16-octies d.L. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e del conseguente provvedimento direttoriale; - in caso di verificata incapienza, van no poi attivate, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso», - ciò posto, va rilevato che nel presente caso la CTR si è invece limitata a dare indicazioni al commissario ad acta in ordine al pagamento, dopo aver - erroneamente – ritenuto l’Ufficio onerato della prova in ordine alla circostanza dello sforamento delle istanze amministrative rispetto alla somma stanziata per il triennio 2015-2017, accertamento della quale circostanza non poteva invece addossarsi all’Amministrazione finanziaria per le ragioni sopradette; - pertanto, in accogliento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, algiudice dell’appello; lo stesso, effettuati gli opportuni e doverosi accertamenti, darà le opportune disposizioni al commissario ad acta, il quale, in caso di verificata incapienza, dovrà attivare le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA], in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31059/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – Oggetto: art. 70 dLgs n. 546/92 – ottemperanza Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 1531/05/20 depositata in data 16/04/2020, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], agiva in ottemperanza ex art. 70 d. Lgs. n. 546 del 1992 per ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1243/17/16 della CTR di Catania con la quale l’Ufficio era stato condannato al rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, dandosi atto del versamento di un acconto da parte dell’Amministrazione finanziaria; - la CTR accoglieva il ricorso, ritenendo non fornita la prova da parte dell’Amministrazione dello “sforamento” delle istanze amministrative rispetto alla somma stanziata per il triennio 2015-2017; pertanto, difettando il presupposto normativo per l’applicazione dell’art. 16 octies del d.L. n. 91 del 2017 come convertito in Legge n. 123 del 2017, l’Ufficio era tenuto ad ottemperare al giudicato; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente è rimasto intimato; Considerato che: - con l’unico mezzo di impugnazione si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 c. 665 della L. n. 190 del 214 come modificata dall’art. 16 octies del d. L. n. 91 del 2017, convertivo in L. n. 123 del 2017 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 c. 10 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] la CTR erroneamente ritenuto applicabile, in sede di giudizio di ottemperanza, il disposto dell’art. 18 octiessopra detto; - il motivo è fondato; - questa Corte recentemente ha chiarito come (sul punto si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 16289 del 19/05/2022) nel giudizio tributario diottemperanza, di cui all'art. 70 del d. Lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art.16 octies del d.L. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.L. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati; - invero, la verifica del rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina in questione trova collocazione proprio nel giudizio di ottemperanza; l e più recenti pronunce di legittimità hanno precisato che i margini quantitativi fissati dalla previsione censurata integrano modalità attuative e procedimentali del credito restitutorio dettate direttamente dalla legge, con la conseguenza che la verifica dei relativi presupposti di operatività attiene al procedimento diesecuzione del comando Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale e non è soggetta alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessi alle parti ( ex aliis , Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 18716 del 2022, 9 giugno 2022, n. 18683, 7 giugno 2022, n. 18358 e 19 maggio 2022, n. 16289). Al giudice dell'ottemperanza compete quindi il potere - dovere di compiere tutti gli accertamenti indispensabili per delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare e, quindi, nella fattispecie in esame, la verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili (in termini tra molte Corte dicassazione, Sez. 5, sent. n. 16289 e n. 16659 del2022); - in argomento, inoltre, ricorda il Collegio che la Corte Costituzionale, nel prendere atto di tali principi, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 16 octies sopra citato (Corte Cost., sent. n. 197 del 26 luglio 2022); pertanto, la limitazione dello specifico stanziamento non comprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato e neppure ne preclude, definitivamente o sine die, l’attuazione; - il giudice dell'ottemperanza pu ò̀ e deve, infatti, compiere un'attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile; ed è dunque in tale contesto dell'attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, che il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare; - nel caso di specie, detti poteri si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano, nel senso Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] sinora precisato, il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 16-octies d.L. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e del conseguente provvedimento direttoriale; - in caso di verificata incapienza, van no poi attivate, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso», - ciò posto, va rilevato che nel presente caso la CTR si è invece limitata a dare indicazioni al commissario ad acta in ordine al pagamento, dopo aver - erroneamente – ritenuto l’Ufficio onerato della prova in ordine alla circostanza dello sforamento delle istanze amministrative rispetto alla somma stanziata per il triennio 2015-2017, accertamento della quale circostanza non poteva invece addossarsi all’Amministrazione finanziaria per le ragioni sopradette; - pertanto, in accogliento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, algiudice dell’appello; lo stesso, effettuati gli opportuni e doverosi accertamenti, darà le opportune disposizioni al commissario ad acta, il quale, in caso di verificata incapienza, dovrà attivare le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA], in div
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