Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13858/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controMinistero della giustizia, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti incidentali-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27123/2019Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 13858/2026Data pubblicazione 12/05/2026Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli;avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 22625/2017 depositatail 29/04/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la nullitàdell’ordinanza e del procedimento;Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso articolato in dieci motivi avverso l’ordinanza delTribunale di Napoli n. 22625/2017, depositata il 29 aprile 2019.Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso al ricorsoprincipale e ha poi avanzato ricorso incidentale articolato in unmotivo.La [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hannoresistito con controricorso al ricorso principale e spiegato anche lororicorso incidentale.2. - L’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 22625/2017 è stata resaall’esito di un procedimento di opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n.115 del 2002 e 15 del d.lgs. 150 del 2011 al decreto di liquidazionedei compensi dovuti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Massimosequestro preventivo di due società disposto dal giudice per leindagini preliminari presso il Tribunale di Napoli.

Il decreto diliquidazione reso dal medesimo giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Napoli aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27123/2019Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 13858/2026Data pubblicazione 12/05/2026Bruno Rossi e [OSCURATO:PERSONA] l’importo complessivo di € 257.013,00,oltre spese.

In accoglimento dell’opposizione, il Tribunale di Napoli hapoi rideterminato l’importo dei compensi in € 306.438,75.3. - A seguito dell’udienza pubblicata fissata per il 22 maggio 2025, èstata pronunciata ordinanza interlocutoria per sollecitarel’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alTribunale di Napoli e nel quale è stata pronunciata l’ordinanzaimpugnata, allo scopo di verificare l’integrità del contraddittorio.4. - Ha depositato memoria il Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto diaccogliere il secondo, il terzo e l’ottavo motivo del ricorso principale,nonché il ricorso incidentale del Ministero della giustizia, e di rigettarel’ulteriore ricorso incidentale.Hanno depositato memorie anche i ricorrenti principali e i ricorrentiincidentali [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Si impone un rilievo pregiudiziale.Il giudizio di opposizione, per quanto risulta dall’ordinanza impugnatae dall’esposizione sommaria dei fatti di causa contenuta negli atti diparte del giudizio di cassazione, nonché dall’esame diretto degli attidel pregresso procedimento, si è svolto tra gli amministratori ecustodi giudiziari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Massimoe la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] risulta che abbiano partecipato algiudizio di opposizione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], GiovanniCosentino e [OSCURATO:PERSONA], che indica lo stesso ricorso principale,né comunque gli imputati individuati nella sentenza di questa Corte,seconda sezione penale, 4 giugno – 28 giugno 2019, n. 28304, purerichiamata negli atti di questo giudizio.

L’opposizione non era stataNumero registro generale 27123/2019Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 13858/2026Data pubblicazione 12/05/2026notificata nemmeno al Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Napoli.1.1.-Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dellespettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodiaemesso dal magistrato che procede, ai sensi dell’art. 168 del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, sono contraddittori necessari, oltre aibeneficiari ed al Ministero della giustizia (che sopporta l’onereeconomico se il compenso non venga posto a carico dell'eventualecondannato in via definitiva), le parti processuali, compreso ilpubblico ministero.

Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso edel decreto di comparizione - ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 e art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 - alle parti(nella specie, agli imputati e all'ufficio del Pubblico Ministero presso ilTribunale di Napoli), essendo mancata la partecipazione delle stesseal procedimento, determina non l'inammissibilità dell’opposizione, mala nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, inragione della mancanza di integrità del contraddittorio, conconseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa algiudice "a quo" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 18/06/2020, n. 11795; Cass.Sez. 2, 07/12/2010, n. 24786; Cass. Sez. 2, 12/05/1999, n. 4697;Cass.

Sez. 6 - 2, 10/02/2022, n. 4291; Cass. Sez. 2, 06/07/2022, n.21430).Nel medesimo giudizio di opposizione al decreto di liquidazione deicompensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e art.15 del d.lgs. n. 150 del 2011, il deposito del ricorso è, invero, idoneoad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere didecidere, restando questi obbligato, ove riscontri la mancanza dellanotifica, a fissare un'altra udienza con l'assegnazione di un termineperentorio per la rinnovazione della stessa e la instaurazione delcontraddittorio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27123/2019Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 13858/2026Data pubblicazione 12/05/20261.2.-Non sono da condividere le deduzioni svolte nella memoriadepositata dai ricorrenti principali, secondo cui alla notificazionedell’opposizione da eseguire in favore del Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Napoli sarebbe equivalente quellacomunque effettuata al Procuratore generale presso la Corte d’appellodi Napoli, stante l’unità dell’ufficio del pubblico ministero, così comesuperflua sarebbe la partecipazione al giudizio degli imputati, giacchéormai assolti definitivamente in sede penale.L’integrità del contraddittorio ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 e art. 15 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che riguarda leparti del giudizio principale, quanto all’ufficio del pubblico ministero sidetermina avendo riguardo all'ufficio funzionante presso il giudice cheha pronunciato il decreto di liquidazione, attesa l'esistenza di unrapporto d'incidentalità tra questo procedimento ed il processo penaledal quale deriva.

Invero, l’unità e l’indivisibilità tipiche dell’ufficio delpubblico ministero non escludono certamente la diversa competenzafunzionale e le distinte legittimazione del procuratore della Repubblicapresso il tribunale e presso la corte d’appello.

D’altro canto, il ruolo dilitisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto diliquidazione del compenso al consulente tecnico, spettante a tutte leparti del giudizio principale, va affermato nel momento in cui dettogiudizio si instaura, e non valutato secundum eventum litis.Né può condividersi l’ulteriore considerazione contenuta nellamedesima memoria depositata dai ricorrenti principali, secondo cuil’integrazione del contraddittorio di cui si discute costituirebbe ”uninutile dispendio di attività giurisdizionale, che porterebbe ad unaregressione del processo”, contrario al principio della ragionevoledurata del processo, non potendo operarsi alcun bilanciamento tra ilcanone oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia e ildiritto delle parti ad un processo che si svolge in contraddittorioNumero registro generale 27123/2019Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 13858/2026Data pubblicazione 12/05/2026davanti ad un giudice terzo e imparziale, in quanto, ai fini dei principidettati sia dall’art. 111, secondo comma, Cost., sia dall’art. 6 dellaCEDU, ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo(Corte cost., sentenze n. 111 del 2022; n. 317 del 2009; Cass. Sez.Un. 10/04/2024, n. 9611, paragrafo 13 dei Motivi della decisione).2.-Poiché la nullità derivante dalla mancata integrazione delcontraddittorio nelle ipotesi di cui all'art. 102 c.p.c. si ricollega ad undifetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottareun provvedimento per assicurare la regolarità del processo,stabilendo un termine perentorio entro il quale rinnovare la notificaed integrare il contraddittorio, ed è rilevabile d'ufficio pure in sede dilegittimità, non operano nemmeno i temperamenti stabiliti dall'art.157 c.p.c. in ordine alla legittimazione a far valere la nullità.Trattandosi, invero, di vizio processuale rilevabile in ogni stato egrado del processo e relativo a questione "fondante" (la cui omessarilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), esso sisottrae alla regola secondo cui la parte che ha interesse è onerata diproporre impugnazione sul punto, per evitare la formazione delgiudicato interno sulla questione, in applicazione del principio diconversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1,c.p.c. (Cass. Sez.

Un. 29/08/2025, n. 24172).Tale nullità - rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - comportaquella dell'intero procedimento e va ovviata con la rimessione dellacausa al Tribunale di Napoli, il quale provvederà, prima di ogni altrospese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sui ricorsi, dichiara la nullità dellaimpugnata ordinanza e rinvia davanti al Tribunale di Napoli, inNumero registro generale 27123/2019Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 13858/2026Data pubblicazione 12/05/2026persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Il Consigliere estensoreAntonio ScarpaLa PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controMinistero della giustizia, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti incidentali-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27123/2019Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 13858/2026Data pubblicazione 12/05/2026Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli;avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 22625/2017 depositatail 29/04/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la nullitàdell’ordinanza e del procedimento;Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso articolato in dieci motivi avverso l’ordinanza delTribunale di Napoli n. 22625/2017, depositata il 29 aprile 2019.Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso al ricorsoprincipale e ha poi avanzato ricorso incidentale articolato in unmotivo.La [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hannoresistito con controricorso al ricorso principale e spiegato anche lororicorso incidentale.2. - L’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 22625/2017 è stata resaall’esito di un procedimento di opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n.115 del 2002 e 15 del d.lgs. 150 del 2011 al decreto di liquidazionedei compensi dovuti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Massimosequestro preventivo di due società disposto dal giudice per leindagini preliminari presso il Tribunale di Napoli. Il decreto diliquidazione reso dal medesimo giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Napoli aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27123/2019Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 13858/2026Data pubblicazione 12/05/2026Bruno Rossi e [OSCURATO:PERSONA] l’importo complessivo di € 257.013,00,oltre spese. In accoglimento dell’opposizione, il Tribunale di Napoli hapoi rideterminato l’importo dei compensi in € 306.438,75.3. - A seguito dell’udienza pubblicata fissata per il 22 maggio 2025, èstata pronunciata ordinanza interlocutoria per sollecitarel’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alTribunale di Napoli e nel quale è stata pronunciata l’ordinanzaimpugnata, allo scopo di verificare l’integrità del contraddittorio.4. - Ha depositato memoria il Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto diaccogliere il secondo, il terzo e l’ottavo motivo del ricorso principale,nonché il ricorso incidentale del Ministero della giustizia, e di rigettarel’ulteriore ricorso incidentale.Hanno depositato memorie anche i ricorrenti principali e i ricorrentiincidentali [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Si impone un rilievo pregiudiziale.Il giudizio di opposizione, per quanto risulta dall’ordinanza impugnatae dall’esposizione sommaria dei fatti di causa contenuta negli atti diparte del giudizio di cassazione, nonché dall’esame diretto degli attidel pregresso procedimento, si è svolto tra gli amministratori ecustodi giudiziari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Massimoe la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] risulta che abbiano partecipato algiudizio di opposizione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], GiovanniCosentino e [OSCURATO:PERSONA], che indica lo stesso ricorso principale,né comunque gli imputati individuati nella sentenza di questa Corte,seconda sezione penale, 4 giugno – 28 giugno 2019, n. 28304, purerichiamata negli atti di questo giudizio. L’opposizione non era stataNumero registro generale 27123/2019Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 13858/2026Data pubblicazione 12/05/2026notificata nemmeno al Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Napoli.1.1.-Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dellespettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodiaemesso dal magistrato che procede, ai sensi dell’art. 168 del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, sono contraddittori necessari, oltre aibeneficiari ed al Ministero della giustizia (che sopporta l’onereeconomico se il compenso non venga posto a carico dell'eventualecondannato in via definitiva), le parti processuali, compreso ilpubblico ministero. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso edel decreto di comparizione - ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 e art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 - alle parti(nella specie, agli imputati e all'ufficio del Pubblico Ministero presso ilTribunale di Napoli), essendo mancata la partecipazione delle stesseal procedimento, determina non l'inammissibilità dell’opposizione, mala nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, inragione della mancanza di integrità del contraddittorio, conconseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa algiudice "a quo" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 18/06/2020, n. 11795; Cass.Sez. 2, 07/12/2010, n. 24786; Cass. Sez. 2, 12/05/1999, n. 4697;Cass. Sez. 6 - 2, 10/02/2022, n. 4291; Cass. Sez. 2, 06/07/2022, n.21430).Nel medesimo giudizio di opposizione al decreto di liquidazione deicompensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e art.15 del d.lgs. n. 150 del 2011, il deposito del ricorso è, invero, idoneoad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere didecidere, restando questi obbligato, ove riscontri la mancanza dellanotifica, a fissare un'altra udienza con l'assegnazione di un termineperentorio per la rinnovazione della stessa e la instaurazione delcontraddittorio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27123/2019Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 13858/2026Data pubblicazione 12/05/20261.2.-Non sono da condividere le deduzioni svolte nella memoriadepositata dai ricorrenti principali, secondo cui alla notificazionedell’opposizione da eseguire in favore del Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Napoli sarebbe equivalente quellacomunque effettuata al Procuratore generale presso la Corte d’appellodi Napoli, stante l’unità dell’ufficio del pubblico ministero, così comesuperflua sarebbe la partecipazione al giudizio degli imputati, giacchéormai assolti definitivamente in sede penale.L’integrità del contraddittorio ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 e art. 15 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che riguarda leparti del giudizio principale, quanto all’ufficio del pubblico ministero sidetermina avendo riguardo all'ufficio funzionante presso il giudice cheha pronunciato il decreto di liquidazione, attesa l'esistenza di unrapporto d'incidentalità tra questo procedimento ed il processo penaledal quale deriva. Invero, l’unità e l’indivisibilità tipiche dell’ufficio delpubblico ministero non escludono certamente la diversa competenzafunzionale e le distinte legittimazione del procuratore della Repubblicapresso il tribunale e presso la corte d’appello. D’altro canto, il ruolo dilitisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto diliquidazione del compenso al consulente tecnico, spettante a tutte leparti del giudizio principale, va affermato nel momento in cui dettogiudizio si instaura, e non valutato secundum eventum litis.Né può condividersi l’ulteriore considerazione contenuta nellamedesima memoria depositata dai ricorrenti principali, secondo cuil’integrazione del contraddittorio di cui si discute costituirebbe ”uninutile dispendio di attività giurisdizionale, che porterebbe ad unaregressione del processo”, contrario al principio della ragionevoledurata del processo, non potendo operarsi alcun bilanciamento tra ilcanone oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia e ildiritto delle parti ad un processo che si svolge in contraddittorioNumero registro generale 27123/2019Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 13858/2026Data pubblicazione 12/05/2026davanti ad un giudice terzo e imparziale, in quanto, ai fini dei principidettati sia dall’art. 111, secondo comma, Cost., sia dall’art. 6 dellaCEDU, ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo(Corte cost., sentenze n. 111 del 2022; n. 317 del 2009; Cass. Sez.Un. 10/04/2024, n. 9611, paragrafo 13 dei Motivi della decisione).2.-Poiché la nullità derivante dalla mancata integrazione delcontraddittorio nelle ipotesi di cui all'art. 102 c.p.c. si ricollega ad undifetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottareun provvedimento per assicurare la regolarità del processo,stabilendo un termine perentorio entro il quale rinnovare la notificaed integrare il contraddittorio, ed è rilevabile d'ufficio pure in sede dilegittimità, non operano nemmeno i temperamenti stabiliti dall'art.157 c.p.c. in ordine alla legittimazione a far valere la nullità.Trattandosi, invero, di vizio processuale rilevabile in ogni stato egrado del processo e relativo a questione "fondante" (la cui omessarilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), esso sisottrae alla regola secondo cui la parte che ha interesse è onerata diproporre impugnazione sul punto, per evitare la formazione delgiudicato interno sulla questione, in applicazione del principio diconversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1,c.p.c. (Cass. Sez. Un. 29/08/2025, n. 24172).Tale nullità - rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - comportaquella dell'intero procedimento e va ovviata con la rimessione dellacausa al Tribunale di Napoli, il quale provvederà, prima di ogni altrospese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte, pronunciando sui ricorsi, dichiara la nullità dellaimpugnata ordinanza e rinvia davanti al Tribunale di Napoli, inNumero registro generale 27123/2019Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 13858/2026Data pubblicazione 12/05/2026persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Il Consigliere estensoreAntonio ScarpaLa PresidenteMilena Falaschi
Sentenza Cassazione n. 13858/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris