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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 36196/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 giugno 2020, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 12 novembre 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale amministratore unico di una società, aveva occultato al personale della Guardia di finanza, che stava procedendo a verifica fiscale, la quasi totalità delle scritture contabili obbligatorie, in modo da ostacolare la ricostruzione del reddito di impresa e del volume d'affari.

La Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione priva di specificità estrinseca, in quanto non contenente puntuali riferimenti critici alla motivazione della sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla supposta carenza del gravame rispetto all'enunciazione della sentenza di primo grado.

La difesa afferma di avere sostenuto che non era stata provata la responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio, perché qualora il risultato economico possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore, il reato non può essere ritenuto sussistente.

2.2. In secondo luogo, si deduce la violazione di legge, sul rilievo che mancherebbe nel caso di specie l'elemento oggettivo del reato, consistente nell'impossibilità per gli accertatori di ricostituire il volume di affari.

3. La difesa ha depositato conclusioni, con le quali replica alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insistendo in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente - è inammissibile.

4.1. Deve richiamarsi la sentenza Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01 secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

In sostanza, i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice.

Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello.

4.2. Come ben evidenziato dalla Corte di merito, la necessaria specificità dei motivi di impugnazione è mancata nel caso di specie, in cui la sentenza di primo grado non è stata presa in considerazione in chiave critica.

A ciò può aggiungersi che neanche il provvedimento di inammissibilità della Corte d'appello è stato impugnato in modo sufficientemente specifico, perché, dalla formulazione del ricorso per cassazione, non emerge con chiarezza quale fosse l'esatto contenuto dell'atto di appello e quali fossero gli specifici punti della sentenza di primo grado posti in discussione dallo stesso.

Deve( in ogni caso/ rilevarsi che la sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente nella parte in cui evidenzia che le affermazioni difensive contenute nell'atto di gravami sono totalmente sganciate dalla motivazione della sentenza di primo grado, perché consistono nel richiamo di atti estranei al procedimento e nella mera asserzione della possibilità di "riconciliazione" delle fatture; "riconciliazione" sulla cui impossibilità la sentenza di primo grado si era puntualmente pronunciata.

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/06/2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 giugno 2020, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 12 novembre 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale amministratore unico di una società, aveva occultato al personale della Guardia di finanza, che stava procedendo a verifica fiscale, la quasi totalità delle scritture contabili obbligatorie, in modo da ostacolare la ricostruzione del reddito di impresa e del volume d'affari. La Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione priva di specificità estrinseca, in quanto non contenente puntuali riferimenti critici alla motivazione della sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla supposta carenza del gravame rispetto all'enunciazione della sentenza di primo grado. La difesa afferma di avere sostenuto che non era stata provata la responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio, perché qualora il risultato economico possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore, il reato non può essere ritenuto sussistente. 2.2. In secondo luogo, si deduce la violazione di legge, sul rilievo che mancherebbe nel caso di specie l'elemento oggettivo del reato, consistente nell'impossibilità per gli accertatori di ricostituire il volume di affari. 3. La difesa ha depositato conclusioni, con le quali replica alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insistendo in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente - è inammissibile. 4.1. Deve richiamarsi la sentenza Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01 secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. In sostanza, i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello. 4.2. Come ben evidenziato dalla Corte di merito, la necessaria specificità dei motivi di impugnazione è mancata nel caso di specie, in cui la sentenza di primo grado non è stata presa in considerazione in chiave critica. A ciò può aggiungersi che neanche il provvedimento di inammissibilità della Corte d'appello è stato impugnato in modo sufficientemente specifico, perché, dalla formulazione del ricorso per cassazione, non emerge con chiarezza quale fosse l'esatto contenuto dell'atto di appello e quali fossero gli specifici punti della sentenza di primo grado posti in discussione dallo stesso. Deve( in ogni caso/ rilevarsi che la sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente nella parte in cui evidenzia che le affermazioni difensive contenute nell'atto di gravami sono totalmente sganciate dalla motivazione della sentenza di primo grado, perché consistono nel richiamo di atti estranei al procedimento e nella mera asserzione della possibilità di "riconciliazione" delle fatture; "riconciliazione" sulla cui impossibilità la sentenza di primo grado si era puntualmente pronunciata. 5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 36196/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris