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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 33070/2022

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8336/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via BALDO degli UBALDI, n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso SENTENZA della CORTE d'APPELLO di SALERNO n. 1290/2019 depositata il 19/09/2019.

Ad.06/10/2022 CC Ricorson. 8336 del 2020 ; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., condomina del [OSCURATO:PERSONA],proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. pro. civ. innanzi al Tribunale di Salerno, avverso il precetto che le era stato notificato da altra condomina del detto Condominio, la [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di oltre settantunomila euro (precisamente complessivi € 71.030,79), a titolo di risarcimento dei danni da infiltrazioni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in forza della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1283 del 2013, di condanna nei confronti del condominio.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando nullo il precetto.

Su impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 1290 del 12.09.2019, in accoglimento dell’impugnazione, riformava la decisione del primo giudice, e dichiarava legittimo il precetto notificato, compensando integralmente le spese dei due gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale, con atto affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambele parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità , è opportuno precisare che il Tribunale di Salerno aveva ritenuta l’illegittimità del precetto notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. quale condomina, sulla base della giurisprudenza in tema di parziarietà dell’obbligazione, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9148 del 8/04/2008, pur Ad.06/10/2022 CC Ricorson. 8336 del 2020 ; estensore: C. Valle richiamando in motivazione altra sentenza, segnatamente di Cass.n. 01674 del 29/01/2015, della Seconda Sezione di questa Corte, che escludeva che la regola della parziarietà potesse applicarsi alle obbligazioni extracontrattuali.

La Corte di Appello di Salerno, ha rilevato l’erroneità dell’affermazione del Tribunale e ha ribadito l’orientamento di cui alla citata Cass. n. 01764 del 29/01/2015, affermando che in assenza di un definitivo arresto delle Sez.

U. in ordine alla linea di demarcazione circa la fonte dell’obbligazione operato dalle sentenze del 2015-2017 e per la presenza di numerosi contrasti in materia, ricorressero eccezionali ragioni per disporre la totale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. nonché violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente.

La ricorrente sostiene che il giudice abbia errato laddove ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Con il secondo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. pone censura di violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n.4 cod. proc. civ., evidenziando un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nonché motivazione perplessa o incomprensibile.

La ricorrente sostiene che la sentenza sia viziata da «insuperabile nullità per la presenza di una motivazione perplessa, incomprensibile e al tempo stesso dalle affermazioni contrastanti».

Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 91, comma 1, cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

La ricorrente sostiene che controparte abbia agito in giudizio con un comportamento valutabile ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e 88 cod. proc. civ.: la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di secondo grado violerebbe l’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., premiando l’abuso del processo.

Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Ricorson. 8336 del 2020 ; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], il quarto, e ultimo,motivo deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 6 Carta EDU, esi incentra sull’erronea compensazione delle spese di lite, che, nel caso di specie, avrebbe comportato alla [OSCURATO:SOCIETA]. un rilevante dannopatrimoniale, nonché una violazione del principio del giusto ed equo processo.

La questione principale che il ricorso pone è quello dell’erronea compensazione delle spese di lite da parte dellasentenza, resa nella seconda metà dell’anno 2019,della Corte di Appello di Salerno , che ha ritenuto esservi una giurisprudenza non ancora consolidata in tema di parziarietà o solidarietà delle obbligazioni nei confronti dei condomini, dopo le sentenze del biennio 2015-2017 (a partire da Cass. n. 01674 del 29/01/2015 Rv. 634159 - 01) e c he vi fossero ancora dei contrasti in materia.

I motivi di ricorso, a parte una loro complessiva mancanza di specificità, in quanto compendiati in poco più di due facciate e mezza, non censurano adeguatamente il percorso logico argomentativo adottato dalla Corte territoriale.

La sentenza impugnata ha effettivamente riconosciuto che il giudice di primo grado aveva compiuto un’erronea ricognizione della giurisprudenza in materia di ripartizione delle obbligazioni dei condomini, richiamando la sentenza di questa Corte n. 01674 del 2015, ma traendone conseguenze contrarie, in quanto aveva ritenuto vigente il criterio della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, senza compiere un’adeguata distinzione sulla base dell’individuazione della fonte dell’obbligazione, se contrattuale, ossia avente riferimento a un’obbligazione contratta dall’amministratore del condominio, ovvero extracontrattuale, da illecito aquiliano per nocumenti arrecati al condominio e ai condomini, anche eventualmente da uno dei condomini stessi.

Ad.06/10/2022 CC Ricorson. 8336 del 2020 ; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha, nondimeno, ritenuto sussistente un contrasto di giurisprudenza, affermando che non vi era stata ancora una pronuncia delle Sezioni Unite in detto ambito, e detta affermazione non è adeguatamente censurata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che si limita ad affermare che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, ossia sull’applicabilità del criterio della solidarietà, era sostanzialmente pacifico.

Viceversa, ritiene il Collegio che l’affermazione della Corte d’Appello di Salerno non è sprovvista di fondamento, poiché vi è stato di certo un mutamento nella giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione degli debiti tra i condomini, in quanto fino al 2015 il principale criterio appariva essere, in forza della sentenza delle Sezioni Unite n. 09148 del 08/04/2008, quello della parziarietà, mentre solo con la sentenza n. 01674 del 29/01/ 2015, resa a sezione semplice e già più volte richiamata, venne ritenuto applicabile il criterio della solidarietà tra tutti i condomini con riferimento alle obbligazioni risarcitorie da illecito aquiliano, e i contrasti, o comunque le incertezze della giurisprudenza, alla data della decisione in fase di appello, non era ancora del tutto sopiti, fermo restando che essi erano di sicuro sussistenti al momento dell’introduzione della lite.

La detta sentenza n. 1674 del 2015 della Seconda Sezione civile di questa Corte compie un’ampia ricostruzione storica delle ragioni dell’applicabilità del principio della solidarietà in materia di obbligazioni a carico del condominio e dei condomini in caso di responsabilità extracontrattuale e le affermazioni in essa contenute si connotavano, all’epoca, per una forte innovatività.

Al momento della decisione della Corte di Appello di Salerno della controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]. la sentenza della Seconda Sezione non era stata ancora, e ciò non risulta controverso, seguita da un arresto delle Sezioni Unite di questa Corte.

Ad.06/10/2022 CC Ricorson. 8336 del 2020 ; estensore: C. Valle I primi due motivi di ricorso concernentil’errata compensazione delle spese di lite non colgono, pertanto, nel segno, tenuto, altresì, conto della discrezionalità del giudice di merito nell’operare la compensazione delle spese, salvo il divieto che sia condannata la parte vincitrice, e dell’interpretazione delle gravi e eccezionali ragioni risultante dall’intervento della Corte Costituzionale, come oramai costantemente affermato da questa Corte (si veda, in modo esaustivo, Cass. n. 21400 del 26/07/2021 Rv. 662213 –01).

Il terzo motivo del ricorso, relativo all’abuso del processo, è infondato, oltre che aspecifico, non risultando addotta alcuna specifica ragione volta a sostenere l’assunto della [OSCURATO:SOCIETA]. dell’avere la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, tenuto conto del sopra menzionato stato della giurisprudenza in tema di parziarietà o solidarietà delle obbligazioni dei condomini.

Il quarto, e ultimo, motivo di censura basato sull’art. 111 della Costituzione e sull’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è, poi, del tutto apodittico, non risultando adeguatamente supportato da alcun idoneo addentellato giurisprudenziale ed essendo esso argomentato in modo del tutto insufficiente.

La violazione dei principi del giusto processo non è, invero, riconducibile al mancato riconoscimento delle spese di lite, tenuto conto della discrezionalità che è riconosciuta in detto ambito al giudice di merito (Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 -01).

Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. e tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo Ad.06/10/2022 CC Ricorson. 8336 del 2020 ; estensore: C. Valle di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8336/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via BALDO degli UBALDI, n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso SENTENZA della CORTE d'APPELLO di SALERNO n. 1290/2019 depositata il 19/09/2019. Ad.06/10/2022 CC Ricorson. 8336 del 2020 ; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., condomina del [OSCURATO:PERSONA],proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. pro. civ. innanzi al Tribunale di Salerno, avverso il precetto che le era stato notificato da altra condomina del detto Condominio, la [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di oltre settantunomila euro (precisamente complessivi € 71.030,79), a titolo di risarcimento dei danni da infiltrazioni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in forza della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1283 del 2013, di condanna nei confronti del condominio. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando nullo il precetto. Su impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 1290 del 12.09.2019, in accoglimento dell’impugnazione, riformava la decisione del primo giudice, e dichiarava legittimo il precetto notificato, compensando integralmente le spese dei due gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale, con atto affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte. Entrambele parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità , è opportuno precisare che il Tribunale di Salerno aveva ritenuta l’illegittimità del precetto notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. quale condomina, sulla base della giurisprudenza in tema di parziarietà dell’obbligazione, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9148 del 8/04/2008, pur Ad.06/10/2022 CC Ricorson. 8336 del 2020 ; estensore: C. Valle richiamando in motivazione altra sentenza, segnatamente di Cass.n. 01674 del 29/01/2015, della Seconda Sezione di questa Corte, che escludeva che la regola della parziarietà potesse applicarsi alle obbligazioni extracontrattuali. La Corte di Appello di Salerno, ha rilevato l’erroneità dell’affermazione del Tribunale e ha ribadito l’orientamento di cui alla citata Cass. n. 01764 del 29/01/2015, affermando che in assenza di un definitivo arresto delle Sez. U. in ordine alla linea di demarcazione circa la fonte dell’obbligazione operato dalle sentenze del 2015-2017 e per la presenza di numerosi contrasti in materia, ricorressero eccezionali ragioni per disporre la totale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. nonché violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente. La ricorrente sostiene che il giudice abbia errato laddove ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. Con il secondo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. pone censura di violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n.4 cod. proc. civ., evidenziando un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nonché motivazione perplessa o incomprensibile. La ricorrente sostiene che la sentenza sia viziata da «insuperabile nullità per la presenza di una motivazione perplessa, incomprensibile e al tempo stesso dalle affermazioni contrastanti». Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 91, comma 1, cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che controparte abbia agito in giudizio con un comportamento valutabile ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e 88 cod. proc. civ.: la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di secondo grado violerebbe l’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., premiando l’abuso del processo. Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Ricorson. 8336 del 2020 ; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], il quarto, e ultimo,motivo deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 6 Carta EDU, esi incentra sull’erronea compensazione delle spese di lite, che, nel caso di specie, avrebbe comportato alla [OSCURATO:SOCIETA]. un rilevante dannopatrimoniale, nonché una violazione del principio del giusto ed equo processo. La questione principale che il ricorso pone è quello dell’erronea compensazione delle spese di lite da parte dellasentenza, resa nella seconda metà dell’anno 2019,della Corte di Appello di Salerno , che ha ritenuto esservi una giurisprudenza non ancora consolidata in tema di parziarietà o solidarietà delle obbligazioni nei confronti dei condomini, dopo le sentenze del biennio 2015-2017 (a partire da Cass. n. 01674 del 29/01/2015 Rv. 634159 - 01) e c he vi fossero ancora dei contrasti in materia. I motivi di ricorso, a parte una loro complessiva mancanza di specificità, in quanto compendiati in poco più di due facciate e mezza, non censurano adeguatamente il percorso logico argomentativo adottato dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata ha effettivamente riconosciuto che il giudice di primo grado aveva compiuto un’erronea ricognizione della giurisprudenza in materia di ripartizione delle obbligazioni dei condomini, richiamando la sentenza di questa Corte n. 01674 del 2015, ma traendone conseguenze contrarie, in quanto aveva ritenuto vigente il criterio della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, senza compiere un’adeguata distinzione sulla base dell’individuazione della fonte dell’obbligazione, se contrattuale, ossia avente riferimento a un’obbligazione contratta dall’amministratore del condominio, ovvero extracontrattuale, da illecito aquiliano per nocumenti arrecati al condominio e ai condomini, anche eventualmente da uno dei condomini stessi. Ad.06/10/2022 CC Ricorson. 8336 del 2020 ; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha, nondimeno, ritenuto sussistente un contrasto di giurisprudenza, affermando che non vi era stata ancora una pronuncia delle Sezioni Unite in detto ambito, e detta affermazione non è adeguatamente censurata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che si limita ad affermare che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, ossia sull’applicabilità del criterio della solidarietà, era sostanzialmente pacifico. Viceversa, ritiene il Collegio che l’affermazione della Corte d’Appello di Salerno non è sprovvista di fondamento, poiché vi è stato di certo un mutamento nella giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione degli debiti tra i condomini, in quanto fino al 2015 il principale criterio appariva essere, in forza della sentenza delle Sezioni Unite n. 09148 del 08/04/2008, quello della parziarietà, mentre solo con la sentenza n. 01674 del 29/01/ 2015, resa a sezione semplice e già più volte richiamata, venne ritenuto applicabile il criterio della solidarietà tra tutti i condomini con riferimento alle obbligazioni risarcitorie da illecito aquiliano, e i contrasti, o comunque le incertezze della giurisprudenza, alla data della decisione in fase di appello, non era ancora del tutto sopiti, fermo restando che essi erano di sicuro sussistenti al momento dell’introduzione della lite. La detta sentenza n. 1674 del 2015 della Seconda Sezione civile di questa Corte compie un’ampia ricostruzione storica delle ragioni dell’applicabilità del principio della solidarietà in materia di obbligazioni a carico del condominio e dei condomini in caso di responsabilità extracontrattuale e le affermazioni in essa contenute si connotavano, all’epoca, per una forte innovatività. Al momento della decisione della Corte di Appello di Salerno della controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]. la sentenza della Seconda Sezione non era stata ancora, e ciò non risulta controverso, seguita da un arresto delle Sezioni Unite di questa Corte. Ad.06/10/2022 CC Ricorson. 8336 del 2020 ; estensore: C. Valle I primi due motivi di ricorso concernentil’errata compensazione delle spese di lite non colgono, pertanto, nel segno, tenuto, altresì, conto della discrezionalità del giudice di merito nell’operare la compensazione delle spese, salvo il divieto che sia condannata la parte vincitrice, e dell’interpretazione delle gravi e eccezionali ragioni risultante dall’intervento della Corte Costituzionale, come oramai costantemente affermato da questa Corte (si veda, in modo esaustivo, Cass. n. 21400 del 26/07/2021 Rv. 662213 –01). Il terzo motivo del ricorso, relativo all’abuso del processo, è infondato, oltre che aspecifico, non risultando addotta alcuna specifica ragione volta a sostenere l’assunto della [OSCURATO:SOCIETA]. dell’avere la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, tenuto conto del sopra menzionato stato della giurisprudenza in tema di parziarietà o solidarietà delle obbligazioni dei condomini. Il quarto, e ultimo, motivo di censura basato sull’art. 111 della Costituzione e sull’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è, poi, del tutto apodittico, non risultando adeguatamente supportato da alcun idoneo addentellato giurisprudenziale ed essendo esso argomentato in modo del tutto insufficiente. La violazione dei principi del giusto processo non è, invero, riconducibile al mancato riconoscimento delle spese di lite, tenuto conto della discrezionalità che è riconosciuta in detto ambito al giudice di merito (Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 -01). Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. e tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo Ad.06/10/2022 CC Ricorson. 8336 del 2020 ; estensore: C. Valle di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ric
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