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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 07024/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche e comunque aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che ha esaminato i profili di censura adeguatamente con corretti argomenti logico-giuridici (cfr. pp. 6-9 quanto alla sussistenza dei reati ascritti e dell'aggravante e al trattamento sanzionatorio); Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Ersi lvanese [OSCURATO:PERSONA] olo DEPOGriATO IN C _LLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche e comunque aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che ha esaminato i profili di censura adeguatamente con corretti argomenti logico-giuridici (cfr. pp. 6-9 quanto alla sussistenza dei reati ascritti e dell'aggravante e al trattamento sanzionatorio); Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Ersi lvanese [OSCURATO:PERSONA] olo DEPOGriATO IN C _LLERIA
Sentenza Cassazione n. 07024/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris