CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13862/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 26187/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1882/8/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKLC0I300782/2014. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre .?018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle p:s. r:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente ala declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con i! decorso del termine del 31 dicemb-e 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma 2 [OSCURATO:PERSONA] oggi, 3 MAG yyz2 Ci`tNCELL [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo O [OSCURATO:PERSONA]