CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nate a TREVISO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Vicenza del 28 maggio 2014 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la imputata si duole del vizio della motivazione circa l'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che possano sorreggere la richiesta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/