CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 38481/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si censura 1) la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità; 2) il vizio di motivazione per avere ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione in punto di trattamento sanzionatorio. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniato su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova. Il secondo motivo non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile dello stesso ricorrente ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]. e est nsore I residente [OSCURATO:PERSONA] i igna A