CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 4681/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. , rappresentata e difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]. 1524/13/2015, depositata il 9.0 7.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Bologna accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette ed Oggetto: Tributi– Ordinanza interlocutoria IVA, relative all’anno 2005, con il quale erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile, in quanto riguardanti fatture per operazioni oggettivamente inesistenti , emesse da alcune società per fornitura di manodopera per servizi di facchinaggio e lavorazione delle carni; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna accoglieva l’appello principale della società contribuente e rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, annullando l’avviso di accertamento impugnato, in quanto non aveva considerato le osservazioni formulate dalla contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale e gli elementi probatori addotti dall’Amministrazione non erano né precisi né concordanti; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue m otiv i ; -la [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1972, 56, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 21-septies e 21 - octies della l. n. 241 del 1990, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non essendo previsto a pena di nullità dell’atto impositivo che nella motivazione dell o stesso debbano essere formulati specifici rilievi in ordine alle osservazioni presentate dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale; - con il secondo motivo, deduce l’omesso esame di fatti decisivi del giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc., non avendo la CTR esaminato alcuni fatti esposti nell’avviso di accertamento;- in via preliminare, occorre rilevare che la contribuente ha presentato in data 2.05.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ru