CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25683/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivolcon cui si deduce violazione di legge quanto al ritenuto delitto di cui all'art. 336 cod. pen. itende ad una differente rilettura del compendio processuale che la Corte di appello, attraverso l'analisi degli atti del fascicolo utilizzabile per il rito prescelto, ha dimostrato di aver correttamente e con completezza effettuato, rilevando come, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa nei motivi di gravame, la minaccia, pur di contenuto differente rispetto a quella riportata nella imputazione invero rivolta all'agente di polizia penitenziaria, aveva comunque riguardato l'infermiere per costringerlo ad una somministrazione della terapia in misura superiore rispetto a quella prescritta, evenienza che esclude la possibilità di inquadrare la condotta in una mera minaccia; rilevato che il secondo motivo, che muove dalla smentita ricostruzione prospettata in fatto, con cui si deduce l'assenza degli elementi costitutivi del reato contestato, è riproduttivo di analogo motivo confutato dalla Corte di appello con corretti riferimenti ai dati processuali e giuridici (pagg. 4 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i