CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2025
Cassazione n. 10444/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28112/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' VITALIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] C.SS, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3582/2019,depositata i l 27/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3582/2019, che ha dichiarato inammissibile e rigettato l’appello dalla medesima fatto valere. Ha resistito con controricorso la società agricola Visentini di [OSCURATO:PERSONA] C. s.s. 2. Con atto del 19 marzo 2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia “agli atti, al diritto e all’azione di cui al ricorso”. La controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia. 3. L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione