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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32260/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12527/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pro-nuncia del Tribunale di Grosseto del 15 luglio 2024 con la quale è stata condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992, formulando tre motivi di ricorso.

Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione difensiva relativa alla nullità o inutilizzabilità del risultato dell'alcoltest per il mancato avviso circa il diritto all'assistenza difensiva.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta prova dell'avvenuto avviso, sottolineando come la teste, che ha riferito di avere operato l'avviso in questione oralmente / non ha saputo poi giustificare le ragioni della mancata verbalizzazione.

Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa in relazione alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], dalla cui de-posizione si evince che ha formulato l'avviso all'imputato una sola volta (succes-sivamente all'arrivo dell'ambulanza e alla reiterazione dell'invito a sottoporsi all'ac-certamento) e non due, come ritiene la sentenza impugnata.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 26/06/2026 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste per l'ammissibilità e il conseguente acco-glimento del ricorso.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa-zione).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto' e pertanto immune da vizi di legittimità. 2N. 12527/2026 R.G.

Ed invero, i giudici del gravame del merito ricordano, in primis, correttamente che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non sussiste l'ob-bligo di avvisare il conducente di un veicolo a motore della facoltà di farsi assistere da un difensore - o da una persona di fiducia per l'esecuzione dell'alcoltest in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento.

Ciò in quanto l'avvertimento ex art 114 disp. att. cod. proc. pen. è volto a garantire che la presenza del difensore durante l'accertamento dello stato di ebbrezza (o di alterazione da sostanze psicotrope) assicuri che l'atto - a sorpresa e non ripetibile - sia effettuato nei rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Tale obbligo di avviso, pertanto, viene meno in caso di rifiuto a compiere l'atto, poiché, in tale momento, risulta già integrato il reato ex art. 186, comma 7, cod. strada (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Bru-nelli, Rv. 281745 - 01; Sez. 4 - n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072 - 01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278579; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028 - 01; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020', Cava-lieri, Rv. 279920 - 01; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603; Sez. 4 n. 47324 del 04/12/2024, Salvemini, non mass.).

Ricordano correttamente i giudici del gravame del merito che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è funzionale alla facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia durante il compi-mento dell'atto, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, e, dunque, poiché, in ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dei tasso alcolemico, detto atto non può essere coattivamente eseguito, perde di rilievo l'assistenza del difensore e, a monte, l'avvertimento (Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278579 - 01), non essendo il medesimo avviso finalizzato ad avvertire l'indagato a non commettere il reato di rifiuto.

Già tale considerazione, assorbirebbe qualunque altra doglianza in punto di effettuato avviso.

Tuttavia, la Corte fiorentina dà atto, con motivazione logica e congrua — e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità — che il [OSCURATO:PERSONA], come riferito dalla teste escussa, è stato comunque avvisato, dando atto compiu-tamente, al §

3.1.3. della sentenza impugnata, dell'avvenuta verifica dell'attendi-bilità della teste.

La sentenza, dunque, si colloca nel solco dell'altrettanto consolidato orienta-mento di questa Corte di legittimità secondo cui l'avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, se non verbalizzato al momento esatto dell'e-same, può essere validamente provato anche mediante la deposizione dell'agente 3N. 12527/2026 R.G. operante, spettando al giudice valutare la precisione e la completezza della testi-monianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281976).

La Corte distrettuale, nel solco dei principi appena ricordati, ha accertato che le ragioni della mancata verbalizzazione siano da ricondursi alle condizioni in cui versava l'imputato al momento dell'intervento degli operanti (pag. 2 e 3 sentenza ricorsa), in particolare alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si allontanava dal luogo del sinistro in evidente stato di ebbrezza.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.

Così deciso il 14/07/2026Il Cj5nsigliere est sore Il Presidente enzo P uiy BOILEPOS N 2 8 AGO 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lente 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12527/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pro-nuncia del Tribunale di Grosseto del 15 luglio 2024 con la quale è stata condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992, formulando tre motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione difensiva relativa alla nullità o inutilizzabilità del risultato dell'alcoltest per il mancato avviso circa il diritto all'assistenza difensiva. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta prova dell'avvenuto avviso, sottolineando come la teste, che ha riferito di avere operato l'avviso in questione oralmente / non ha saputo poi giustificare le ragioni della mancata verbalizzazione. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa in relazione alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], dalla cui de-posizione si evince che ha formulato l'avviso all'imputato una sola volta (succes-sivamente all'arrivo dell'ambulanza e alla reiterazione dell'invito a sottoporsi all'ac-certamento) e non due, come ritiene la sentenza impugnata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 26/06/2026 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste per l'ammissibilità e il conseguente acco-glimento del ricorso. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa-zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto' e pertanto immune da vizi di legittimità. 2N. 12527/2026 R.G. Ed invero, i giudici del gravame del merito ricordano, in primis, correttamente che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non sussiste l'ob-bligo di avvisare il conducente di un veicolo a motore della facoltà di farsi assistere da un difensore - o da una persona di fiducia per l'esecuzione dell'alcoltest in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento. Ciò in quanto l'avvertimento ex art 114 disp. att. cod. proc. pen. è volto a garantire che la presenza del difensore durante l'accertamento dello stato di ebbrezza (o di alterazione da sostanze psicotrope) assicuri che l'atto - a sorpresa e non ripetibile - sia effettuato nei rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Tale obbligo di avviso, pertanto, viene meno in caso di rifiuto a compiere l'atto, poiché, in tale momento, risulta già integrato il reato ex art. 186, comma 7, cod. strada (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Bru-nelli, Rv. 281745 - 01; Sez. 4 - n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072 - 01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278579; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028 - 01; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020', Cava-lieri, Rv. 279920 - 01; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603; Sez. 4 n. 47324 del 04/12/2024, Salvemini, non mass.). Ricordano correttamente i giudici del gravame del merito che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è funzionale alla facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia durante il compi-mento dell'atto, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, e, dunque, poiché, in ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dei tasso alcolemico, detto atto non può essere coattivamente eseguito, perde di rilievo l'assistenza del difensore e, a monte, l'avvertimento (Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278579 - 01), non essendo il medesimo avviso finalizzato ad avvertire l'indagato a non commettere il reato di rifiuto. Già tale considerazione, assorbirebbe qualunque altra doglianza in punto di effettuato avviso. Tuttavia, la Corte fiorentina dà atto, con motivazione logica e congrua — e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità — che il [OSCURATO:PERSONA], come riferito dalla teste escussa, è stato comunque avvisato, dando atto compiu-tamente, al § 3.1.3. della sentenza impugnata, dell'avvenuta verifica dell'attendi-bilità della teste. La sentenza, dunque, si colloca nel solco dell'altrettanto consolidato orienta-mento di questa Corte di legittimità secondo cui l'avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, se non verbalizzato al momento esatto dell'e-same, può essere validamente provato anche mediante la deposizione dell'agente 3N. 12527/2026 R.G. operante, spettando al giudice valutare la precisione e la completezza della testi-monianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281976). La Corte distrettuale, nel solco dei principi appena ricordati, ha accertato che le ragioni della mancata verbalizzazione siano da ricondursi alle condizioni in cui versava l'imputato al momento dell'intervento degli operanti (pag. 2 e 3 sentenza ricorsa), in particolare alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si allontanava dal luogo del sinistro in evidente stato di ebbrezza. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026Il Cj5nsigliere est sore Il Presidente enzo P uiy BOILEPOS N 2 8 AGO 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lente 4
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