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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 25012/2022

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nel procedimento instaurato nei confronti di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Livorno; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 12 gennaio 2022 il Tribunale di Livorno, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno avverso il provvedimento del 24 agosto 2021, con cui era stata respinta la declaratoria di estinzione della pena di 400,00 euro di ammenda, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., con la sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale il 30 aprile 2009, divenuta irrevocabile il 20 marzo 2011.

Il respingimento dell'opposizione veniva pronunciato dal Giudice dell'esecuzione sull'assunto che il termine di cinque anni previsto dall'art. 173 cod. pen. per l'estinzione della pena pecuniaria non risultava ancora interamente decorso, essendo stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 2011, con esito positivo, una cartella esattoriale finalizzata a ottenere il pagamento dell'ammenda e delle spese processali; notificazione che costituiva l'inizio dell'esecuzione penale relativa alla pena pecuniaria presupposta.

2. Avverso questa ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che l'assunto che giustificava il respingimento dell'opposizione contrastava con un'interpretazione sistematicamente orientata del combinato disposto degli artt. 172 e 173 cod. pen., atteso che rendeva inestinguibili le pene pecuniarie, disapplicando la disciplina dell'estinzione della pena.

Si deduceva, in proposito, che la soluzione adottata dal Tribunale di Livorno non era ancorata ad alcuna disposizione espressamente dedicata a questo tema e che non era possibile applicare analogicamente la disciplina relativa al recupero delle somme oggetto di sanzioni pecuniarie prevista dall'art. 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, rilevante su un piano amministrativo, per impedire l'estinzione della pena, rilevante su un piano differente, esclusivamente giurisdizionale.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno è infondato.2.

Per inquadrare il tema dell'individuazione dell'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria, sottoposto all'attenzione di questo Collegio, occorre muovere preliminarmente dalla disamina dal risalente e tuttora insuperato intervento regolatore delle Sezioni Unite, che, nel 1994, intervenivano sull'individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione della pena, che storicamente costituisce il primo arresto organico sull'istituto in esame, al quale si collegano alcuni successivi interventi confermativi di tale orientamento (Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196889-01).

In questa pronuncia delle Sezioni Unite, in particolare, si affermava il seguente principio di diritto: «In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l'art. 172 cod. pen. individua il relativo "dies a quo" nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta "irrevocabile", aggettivo, quest'ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo» (Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, cit.).

Con tale intervento le Sezioni Unite ribadivano la necessità di differenziare, sul piano sistematico, l'irrevocabilità della sentenza con la sua eseguibilità, atteso che l'autorità di cosa giudicata non può essere scambiata con l'esecutorietà di una decisione, ben potendo esservi decisioni aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto o in parte eseguibili.

Questa dicotomia effettuale, in generale, si verifica per tutte le sentenze irrevocabili di condanna, nel periodo di tempo intercorrente tra il momento in cui la decisione è stata pronunciata e quello della sua messa in esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria; mentre, tale dicotomia si può verificare in conseguenza di espresse previsioni di legge, come nell'ipotesi delle sentenze di condanna a pena condizionalmente sospesa prevista dall'art. 163 cod. pen. ovvero nelle ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena previste dagli artt. 146 e 147 cod. pen.

In altri termini, l'eseguibilità della sentenza di condanna deve essere posta in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo e alla possibilità giuridica di eseguire la decisione nei confronti di un determinato soggetto.

Diversamente, l'autorità di cosa giudicata di una sentenza di condanna, collegata alla sua irrevocabilità e attribuita a una o più statuizioni contenute nella stessa decisione, è conseguente all'esaurimento del relativo giudizio e - prescindendo dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva da parte dello Stato nei confronti del reo - consente di fare decorrere da tale momento il dies a quo per il computo della prescrizione della pena previsto dall'art. 172, comma 4, cod. pen.Questi principi venivano richiamati e ulteriormente ribaditi in alcune successive pronunzie, con cui la Corte di cassazione tornava ad affrontare il tema dell'individuazione del dies a quo del computo della prescrizione della pena, muovendosi nel solco interpretativo prefigurato dalla decisione di legittimità sopra citata, ribadendo che il combinato disposto degli artt. 172 e 173 cod. pen., individua il dies a quo ai fini dell'estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato e le cause impeditive del decorso di tale termine sono esclusivamente quelle riferibili all'esecuzione della pronuncia irrevocabile (Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015, dep. 2016, Wozniak, Rv. 265454- 01; Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700-01).

3. In questa cornice, si inserisce la questione ermeneutica sollevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, per risolvere la quale non si può che ribadire la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'attivazione della procedura di recupero coattivo delle somme relative alla sanzione pecuniaria irrogata all'imputato è sufficiente a impedire l'estinzione della pena, costituendo espressione della volontà punitiva dello Stato, il cui esercizio impedisce il decorso dei termini prescrizionali, a prescindere dalle vicende riguardanti l'effettivo recupero di quanto dovuto (Sez. 1, n. 22312 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vitobello, Rv. 279453-01; Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981-01).

L'attivazione della procedura di recupero coattivo del credito da parte dello Stato, infatti, costituisce un fatto impeditivo del termine di prescrizione, decorrente dalla data dell'esecutorietà della sentenza, concretizzando l'inizio dell'esecuzione penale ed esprimendo la volontà dello Stato di procedere all'attuazione del titolo esecutivo.

Tale orientamento ermeneutico, a ben vedere, è coerente con la norma dell'art. 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina la procedura di riscossione delle pene pecuniarie, prevedendo che, a cura dell'agente incaricato, siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto e una contestuale cartella di pagamento, con avviso che, in caso contrario, si procederà all'esecuzione forzata nei confronti del condannato.

Ne discende che, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo del debito a carico del condannato, prima del decorso del termine di prescrizione e previo compimento degli atti funzionali alla riscossione delle somme, laddove l'obbligato non adempie nei termini prescritti, si deve ritenere che si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della pena pecuniaria, iniziata, a far data dall'iscrizione a ruolo, impedendo il decorso dei termini prescrizionali di cui all'art. 173 cod. pen.

Sul punto, non si può che ribadire conclusivamente la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima» (Sez. 1, n. 22312 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vitobello, cit.).

4. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto dalla Procura della R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nel procedimento instaurato nei confronti di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Livorno; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 12 gennaio 2022 il Tribunale di Livorno, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno avverso il provvedimento del 24 agosto 2021, con cui era stata respinta la declaratoria di estinzione della pena di 400,00 euro di ammenda, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., con la sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale il 30 aprile 2009, divenuta irrevocabile il 20 marzo 2011. Il respingimento dell'opposizione veniva pronunciato dal Giudice dell'esecuzione sull'assunto che il termine di cinque anni previsto dall'art. 173 cod. pen. per l'estinzione della pena pecuniaria non risultava ancora interamente decorso, essendo stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 2011, con esito positivo, una cartella esattoriale finalizzata a ottenere il pagamento dell'ammenda e delle spese processali; notificazione che costituiva l'inizio dell'esecuzione penale relativa alla pena pecuniaria presupposta. 2. Avverso questa ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che l'assunto che giustificava il respingimento dell'opposizione contrastava con un'interpretazione sistematicamente orientata del combinato disposto degli artt. 172 e 173 cod. pen., atteso che rendeva inestinguibili le pene pecuniarie, disapplicando la disciplina dell'estinzione della pena. Si deduceva, in proposito, che la soluzione adottata dal Tribunale di Livorno non era ancorata ad alcuna disposizione espressamente dedicata a questo tema e che non era possibile applicare analogicamente la disciplina relativa al recupero delle somme oggetto di sanzioni pecuniarie prevista dall'art. 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, rilevante su un piano amministrativo, per impedire l'estinzione della pena, rilevante su un piano differente, esclusivamente giurisdizionale. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno è infondato.2. Per inquadrare il tema dell'individuazione dell'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria, sottoposto all'attenzione di questo Collegio, occorre muovere preliminarmente dalla disamina dal risalente e tuttora insuperato intervento regolatore delle Sezioni Unite, che, nel 1994, intervenivano sull'individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione della pena, che storicamente costituisce il primo arresto organico sull'istituto in esame, al quale si collegano alcuni successivi interventi confermativi di tale orientamento (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196889-01). In questa pronuncia delle Sezioni Unite, in particolare, si affermava il seguente principio di diritto: «In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l'art. 172 cod. pen. individua il relativo "dies a quo" nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta "irrevocabile", aggettivo, quest'ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo» (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, cit.). Con tale intervento le Sezioni Unite ribadivano la necessità di differenziare, sul piano sistematico, l'irrevocabilità della sentenza con la sua eseguibilità, atteso che l'autorità di cosa giudicata non può essere scambiata con l'esecutorietà di una decisione, ben potendo esservi decisioni aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto o in parte eseguibili. Questa dicotomia effettuale, in generale, si verifica per tutte le sentenze irrevocabili di condanna, nel periodo di tempo intercorrente tra il momento in cui la decisione è stata pronunciata e quello della sua messa in esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria; mentre, tale dicotomia si può verificare in conseguenza di espresse previsioni di legge, come nell'ipotesi delle sentenze di condanna a pena condizionalmente sospesa prevista dall'art. 163 cod. pen. ovvero nelle ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena previste dagli artt. 146 e 147 cod. pen. In altri termini, l'eseguibilità della sentenza di condanna deve essere posta in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo e alla possibilità giuridica di eseguire la decisione nei confronti di un determinato soggetto. Diversamente, l'autorità di cosa giudicata di una sentenza di condanna, collegata alla sua irrevocabilità e attribuita a una o più statuizioni contenute nella stessa decisione, è conseguente all'esaurimento del relativo giudizio e - prescindendo dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva da parte dello Stato nei confronti del reo - consente di fare decorrere da tale momento il dies a quo per il computo della prescrizione della pena previsto dall'art. 172, comma 4, cod. pen.Questi principi venivano richiamati e ulteriormente ribaditi in alcune successive pronunzie, con cui la Corte di cassazione tornava ad affrontare il tema dell'individuazione del dies a quo del computo della prescrizione della pena, muovendosi nel solco interpretativo prefigurato dalla decisione di legittimità sopra citata, ribadendo che il combinato disposto degli artt. 172 e 173 cod. pen., individua il dies a quo ai fini dell'estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato e le cause impeditive del decorso di tale termine sono esclusivamente quelle riferibili all'esecuzione della pronuncia irrevocabile (Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015, dep. 2016, Wozniak, Rv. 265454- 01; Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700-01). 3. In questa cornice, si inserisce la questione ermeneutica sollevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, per risolvere la quale non si può che ribadire la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'attivazione della procedura di recupero coattivo delle somme relative alla sanzione pecuniaria irrogata all'imputato è sufficiente a impedire l'estinzione della pena, costituendo espressione della volontà punitiva dello Stato, il cui esercizio impedisce il decorso dei termini prescrizionali, a prescindere dalle vicende riguardanti l'effettivo recupero di quanto dovuto (Sez. 1, n. 22312 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vitobello, Rv. 279453-01; Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981-01). L'attivazione della procedura di recupero coattivo del credito da parte dello Stato, infatti, costituisce un fatto impeditivo del termine di prescrizione, decorrente dalla data dell'esecutorietà della sentenza, concretizzando l'inizio dell'esecuzione penale ed esprimendo la volontà dello Stato di procedere all'attuazione del titolo esecutivo. Tale orientamento ermeneutico, a ben vedere, è coerente con la norma dell'art. 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina la procedura di riscossione delle pene pecuniarie, prevedendo che, a cura dell'agente incaricato, siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto e una contestuale cartella di pagamento, con avviso che, in caso contrario, si procederà all'esecuzione forzata nei confronti del condannato. Ne discende che, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo del debito a carico del condannato, prima del decorso del termine di prescrizione e previo compimento degli atti funzionali alla riscossione delle somme, laddove l'obbligato non adempie nei termini prescritti, si deve ritenere che si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della pena pecuniaria, iniziata, a far data dall'iscrizione a ruolo, impedendo il decorso dei termini prescrizionali di cui all'art. 173 cod. pen. Sul punto, non si può che ribadire conclusivamente la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima» (Sez. 1, n. 22312 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vitobello, cit.). 4. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto dalla Procura della R
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