CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 agosto 1975
Cassazione n. 09967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1975 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 19/6/2020, che ha confermato la condanna al medesimo inflitta dal Tribunale di Palermo in ordine al delitto di ricettazione di un telefono cellulare. Al riguardo, deduce: a) violazione di legge e travisamento degli elementi di prova con riferimento all'art. 648 cod. pen., poiché non è dimostrato che la scheda telefonica, sebbene formalmente intestata all'imputato, fosse anche nella sua disponibilità (risultando soltanto essere stata fatta qualche telefonata); b) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del minimo della pena, delle attenuanti generiche nella massima estensione, delle attenuanti di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) e n. 6) cod. pen. da ritenersi prevalenti sulla recidiva. Esclusione della recidiva riguardo al grado di offensività, alla distanza temporale tra i fatti ed alla diversità esistente ed all'occasionalità della ricaduta. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/1/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato limitatamente alla recidiva. E', invece, inammissibile nel resto. 3.1. Quanto all'elemento oggettivo del reato, questo è stato correttamente tratto dall'avere il ricorrente fatto uso, con la propria scheda sinn, in modo "non marginale", del cellulare provento di furto. La circostanza che nell'apparecchio di provenienza furtiva fosse inserita una scheda intestata all'imputato dimostra, in difetto di elementi contrari, neppure specificamente dedotti, la disponibilità del bene di provenienza furtiva in capo all'imputato. 3.2. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale la prova può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto che neppure risulta essere stato specificatamente indicato, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione. 3.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, la modesta offensività del fatto risulta essere stata già valutata dal primo giudice che ha riconosciuto tanto l'attenuante di cui al cpv dell'art. 648 cod. pen., che una pena base assai contenuta (mesi tre di reclusione, aumentata poi per la recidiva), nonostante il ricorrente annoverasse diversi precedenti penali definiti non lievi e numerosi. A fronte di ciò, gli ulteriori indici di minor disvalore indicati anche ai fini delle attenuanti generiche non risultano neppure specificati: il buon comportamento processuale non rinviene alcun riferimento (l'imputato peraltro è assente nel giudizio); l'esiguità del danno non è supportata da alcuna stima sul valore del bene. Non dedotti con l'atto di appello e, dunque, quali motivi nuovi in questa sede inammissibili, sono quelli attinenti al riconoscimento delle attenuanti comuni di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) e 6) cod. pen., peraltro solo genericamente formulati. 3.4. In tema di recidiva, invece, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata (vedi pag. 2), di tale circostanza (nell'ipotesi infraquinquennale) il primo giudice ha tenuto conto, apportando il relativo aumento di pena nella misura di mesi 2 di reclusione ed C 200,00 di multa sulla pena base stabilita in mesi 3 di reclusione ed C 300,00 di multa (pena finale mesi cinque di reclusione ed C 500,00 di multa; vedi pag. 5 della sentenza di primo grado). Inoltre, la Corte di appello ha omesso di rilevare che avendo il primo giudice riconosciuto l'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen., l'aumento della recidiva non poteva essere apportato stante l'illegalità della pena così determinata. Al riguardo, questa Corte ha precisato che in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., sicché l'applicazione dell'aumento per la recidiva, ex art. 99, comma primo e secondo n. 1, cod. pen. sulla pena "attenuata" di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., determina l'illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità, emendabile dal giudice di appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione (Sez. 2, Sentenza n. 25121 del 13/05/2021, Rv. 281675). Alla eliminazione del relativo quantum di aumento "illegale" può procedere direttamente questa Corte in virtù del calcolo effettuato dal primo giudice, risultando così superfluo il rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. Va, di conseguenza, eliminato l'amento apportato per la recidiva pari a mesi 2 di reclusione ed C 200,00 di multa e rideterminata, per l'effetto, la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di ricettazione in mesi 3 di reclusione ed C 300,00 di multa. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'amento per la recidiva che elimina, rideterminando la pena in mesi tre di reclusione ed C 300,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 2/2/2022. Il