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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 gennaio 1962

Cassazione n. 25730/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1962 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga per anni due del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso deduce la violazione di legge ev denziando che la motivazione del provvedimento impugnato è inesistente o apparente in quanto nello stesso non si tiene conto del lungo periodo di sottoposizione al regime differenziato e si fa riferimento esclusivamente al pericolo di mantenere il rapporto con i sodali attraverso i familiari, ciò indicando dei colloqui avvenuti successivamente all'emissione del decreto ovvero mai effettuati; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva pregresse a alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri, alla caratura criminale del ricorrente e al ruolo apicale da questo rivestito, all'attuale operatività del clan che può contare su esponenti di rilievo ancora in libertà- risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della permanenza attuale del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; Rilevato che il riferimento specifico ai colloqui con i familiari risulta pertinente e la specifica indicazione a quelli effettuati, uno dei quali del settembre 2021 precedente al provvedimento amministrativo e anche a quello del maggio 2022, successivo all'emissione del decreto, comunque contenuti nelle informative depositate in atti, non determina alcuna violazione di legge; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto a censura proposta non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. :L8434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10(03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle 2 ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1962 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga per anni due del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso deduce la violazione di legge ev denziando che la motivazione del provvedimento impugnato è inesistente o apparente in quanto nello stesso non si tiene conto del lungo periodo di sottoposizione al regime differenziato e si fa riferimento esclusivamente al pericolo di mantenere il rapporto con i sodali attraverso i familiari, ciò indicando dei colloqui avvenuti successivamente all'emissione del decreto ovvero mai effettuati; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva pregresse a alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri, alla caratura criminale del ricorrente e al ruolo apicale da questo rivestito, all'attuale operatività del clan che può contare su esponenti di rilievo ancora in libertà- risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della permanenza attuale del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; Rilevato che il riferimento specifico ai colloqui con i familiari risulta pertinente e la specifica indicazione a quelli effettuati, uno dei quali del settembre 2021 precedente al provvedimento amministrativo e anche a quello del maggio 2022, successivo all'emissione del decreto, comunque contenuti nelle informative depositate in atti, non determina alcuna violazione di legge; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto a censura proposta non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. :L8434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10(03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle 2 ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
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