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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43115/2021

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Natale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/06/2020 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA]:za e [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per ALVAR0), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa in data 25/07/2018 dal Tribunale di Palmi, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - [OSCURATO:PERSONA] Nicola era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di estorsione continuata a lui ascritto al capo b) della rubrica (l'imputato veniva invece assolto dall'imputazione associativa di cui al capo a), mentre [OSCURATO:PERSONA] Natale era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di estorsione consumata e di tentata violenza privata (così diversamente qualificata l'originaria ulteriore accusa di tentata estorsione), a lui ascritti al capo e) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] Antonio (anch'egli condannato e qui non ricorrente.

Quest'ultimo ed il [OSCURATO:PERSONA] erano stati invece assolti, dal Tribunale di Palmi, da analoga imputazione estorsiva loro contestata al capo c).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Nicola, a mezzo dei propri difensori.

2.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:

2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inammissibilità, perché tardiva, della richiesta di rito abbreviato condizionato.

Si censura la sentenza impugnata sia per la mancata applicazione dell'art. 458 cod. proc. pen., nel testo emendato dalla sentenza n. 120 del 2002 della Corte costituzionale, sia per aver rigettato comunque la richiesta per la ritenuta assenza dei presupposti di cui al comma 5 dell'art. 438 cod. proc. pen.

A tale ultimo proposito, si osserva che l'intervento "surrogatorio" della Corte d'Appello presuppone il rigetto della richiesta, da parte del primo giudice, per ragioni attinenti al merito della stessa, e non era quindi attivabile nell'ipotesi qui rilevante, di erronea declaratoria di tardività.

2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistere un'ipotesi di estorsione "ambientale", in contrasto logico-giuridico rispetto alla ormai irrevocabile assoluzione dell'[OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione associativa di cui al capo a), ed alle risultanze acquisite (tra cui le dichiarazioni della persona offesa) che consentivano di escludere qualsiasi alterazione o condizionamento dell'autonomia negoziale di quest'ultima nella conclusione e nell'esecuzione del "contratto di guardiania".

2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso".

Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che nel 1991, anno di inizio del rapporto di guardiania, non erano ancora pendenti le vicende giudiziarie relative all'appartenenza del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso.

Si lamenta altresì la valorizzazione di mere supposizioni e retropensieri della persona offesa.2.1.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto carattere specifico della recidiva reiterata.

Si lamenta il mancato apprezzamento del fatto che, secondo le stesse dichiarazioni della persona offesa, i pagamenti erano continuati fino all'arresto del ricorrente (avvenuto in data 03/03/2016), con l'ultima tranche versata in un momento di poco antecedente, mentre la sentenza di condanna per reato della stessa indole era divenuta irrevocabile in data 01/03/2016.

Si censura altresì la sentenza per aver ritenuto idonea a conferire il carattere "specifico" della recidiva la pregressa condanna riportata dall'[OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo.

2.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:

2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tardività della richiesta di giudizio abbreviato condizionato.

Si sviluppano rilievi analoghi a quelli esposti nell'altro ricorso, e si censura la valutazione del merito della richiesta, operata dalla Corte d'Appello ultra petita, visto che la questione devoluta riguardava solo la erronea declaratoria di tardività.

Si deduce altresì che la decisione della Corte aveva precluso al ricorrente di richiedere in subordine l'ammissione al rito abbreviato non condizionato, e quindi di beneficiare della riduzione di pena.

2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per non aver considerato che la persona offesa era stata categorica nell'escludere qualsiasi violenza o minaccia a proprio danno, e che la guardiania non era stata in alcun modo imposta (né il precedente rapporto con altro soggetto era stato in alcun modo preso in considerazione).

2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al "metodo mafioso".

Si censura la sentenza per non aver considerato le dichiarazioni della persona offesa, totalmente liberatorie sul punto.

3. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, deducendo:

3.1. Violazione di legge con riferimento al difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

Si censura l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di estorsione consumata, essendo tale reato stato contestato solo in forma tentata.

Al riguardo, si evidenzia che lo stesso tenore dell'accusa non conteneva alcun riferimento all'effettiva dazione del danaro asseritamente richiesto con modalità estorsive, e che nessun intervento correttivo o modificativo dell'imputazione era intervenuto nel corso del giudizio.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al profitto ricavato dal teste LUPPINO per effetto della sua collaborazione con la giustizia.

Si censura la sentenza per aver disatteso i rilievi formulati ai sensi dell'art. 2 della

I. n. 6 del 2018, sulla scorta di plurime risultanze processuali (rapporti commerciali con i soggetti coinvolti ecc.), e per aver ignorato i profili di illogicità e contraddittorietà evidenziati, in contrasto con la ritenuta credibilità del LUPPINO, dando così luogo ad una violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione cori riferimento alla valutazione delle risultanze segnalate con i motivi di appello.

Si censura il mancato apprezzamento di queste ultime, ritenute idonee ad inficiare la ritenuta credibilità del LUPPINO e tuttavia analizzate in termini meramente apparenti o comunque connotati da una non condivisibile "parzializzazione" della prova.

Si lamenta altresì, da un lato, la mancata precisazione dello status del LUPPINO, le cui dichiarazioni contrastavano comunque con quelle dei [OSCURATO:PERSONA], da ritenere invece pienamente attendibili anche su punti cruciali della vicenda (come quello del "bigliettino" e del suo contenuto); d'altro lato, si censura il mancato apprezzamento della circostanza - su cui invece tutti i dichiaranti erano concordi - relativa al fatto che nessuna somma di danaro a titolo di tangente era stata consegnata a titolo di "gabella".

3.4. Con motivi nuovi tempestivamente trasmessi, i difensori del [OSCURATO:PERSONA] riprendono e sviluppano il primo motivo del ricorso principale, soffermandosi sulle discrasie rilevabili sul piano sostanziale (insussistenza e comunque mancata prova della consumazione dell'estorsione; "indistinzione" tra gli elementi posti a base dell'estorsione rispetto a quelli valutati come tentata violenza privata; sovrapposizione di condotte materiali che avrebbero dovuto invece comportare una valutazione di assorbimento dell'una nell'altra).

I difensori tornano poi sulla mancanza di elementi idonei a comprovare l'avvenuta consegna del danaro e quindi la consumazione della prima estorsione ravvisata, mentre, con riferimento alla seconda (desunta dall'asserita inibizione ai [OSCURATO:PERSONA] di avere in futuro rapporti con il LUPPINO), si contesta l'esistenza del reato, posto che alcun vantaggio era stato ricavato dal soggetto agente (come dimostrato dal successivo contatto tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonio, nel quale quest'ultimo avrebbe declinato la richiesta di acquisto non avendo disponibilità di legname), né alcun pregiudizio veniva subito dalla vittima; si lamenta, in tale prospettiva, la mancata riconduzione della vicenda nell'alveo dell'art. 513-bis cod. pen.

Si censura altresì la diversa valutazione giuridica (estorsione e tentata violenza privata) di due aspetti sovrapponibili della medesima condotta ascritta al ricorrente e all'[OSCURATO:PERSONA] (divieto ai [OSCURATO:PERSONA] di acquistare dal LUPPINO; obbligo imposto ai predetti di acquistare da loro): dovendosi escludere la possibilità di un concorso formale (non ritenuto né motivato), essendovi stata una sola minaccia ed un unico petitum collegato alla stessa, con conseguente necessità di operare un assorbimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Gli odierni ricorsi hanno ad oggetto la decisione della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha integralmente confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Nicola e di [OSCURATO:PERSONA] Natale, emessa dal Tribunale di Palmi in data 25/07/2018, in relazione a due distinte vicende estorsive, aggravate tra l'altro dall'utilizzo del c.d. metodo mafioso, rispettivamente ascritte al capo b) quanto all'[OSCURATO:PERSONA] (in danno di ROSSI Marco) e al capo e) quanto al [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] Antonio, non ricorrente in questa sede, in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe); in relazione al capo e), peraltro, il Tribunale di Palmi ha in parte riqualificato l'originaria accusa ai sensi dell'art.610 cod. pen.

L'ulteriore aggravante concernente l'agevolazione della "cosca [OSCURATO:PERSONA]" è stata invece esclusa dal giudice di primo grado, con riferimento ad entrambi i capi di accusa.

L'eterogeneità delle vicende delittuose in contestazione, anche quanto all'individuazione dei soggetti chiamati a risponderne (oltre che delle persone offese), impone evidentemente una loro trattazione separata, che prende le mosse dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Nicola.

2. I ricorsi proposti nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] sono nel complesso infondati, e devono perciò essere rigettati.

2.1. Con riferimento alle questioni processuali sollevate da entrambi i difensori, aventi ad oggetto sia l'erronea declaratoria di inammissibilità per tardività della richiesta di rito abbreviato condizionato, sia l'illegittimità dell'esame "nel merito" della predetta richiesta da parte della Corte territoriale, deve osservarsi quanto segue.

2.1.1. I difensori dell'[OSCURATO:PERSONA] avevano censurato, in appello, la decisione del Tribunale di Palmi di dichiarare inammissibile, perché tardiva, la richiesta di rito abbreviato condizionato all'audizione di tre testi, formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (quale codifensore e procuratore speciale) dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dibattimentale a seguito di decreto di giudizio immediato (l'omessa notifica di tale avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato, in prima udienza, un rinvio per instaurare il contraddittorio anche nei confronti del predetto codifensore).

La declaratoria di inammissibilità era stata motivata dal Tribunale sostenendo che la richiesta di rito alternativo poteva essere formulata, dal solo imputato, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, e che il diritto del difensore di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza non implicava alcuna sua "rimessione in termini" ai fini predetti.

Tale decisione, peraltro, era stata censurata con i motivi di appello sulla scorta del tenore dell'art. 458 cod. proc. pen., come modificato dalla sentenza n. 120 del 2002 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui non prevedeva che il termine per il rito alternativo decorresse dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto introduttivo del giudizio e dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

2.1.2. Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte d'Appello (pag. 138 segg.) ha anzitutto ritenuto condivisibile la decisione del Tribunale, valorizzando un arresto di questa Suprema Corte "successivo alla menzionata sentenza della Corte cost. 120/02 e, per vero, non risultante oggetto di successiva smentita".

Peraltro, la Corte territoriale ha comunque subito dopo ritenuto di dover esaminare nel merito la richiesta, "essendo massima la considerazione che la Corte di merito suole prestare agli indirizzi della Corte costituzionale": all'esito di tale disamina, la richiesta è stata rigettata per la ritenuta insussistenza, nelle escussioni della persona offesa, del fratello di quest'ultima ROSSI Nicola e di AUGIMERI Antonio, delle necessarie connotazioni di decisività.

2.1.3. Al riguardo, devono anzitutto essere condivise le censure formulate dalla difesa, e dallo stesso Procuratore Generale nel corso della odierna discussione, in ordine alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato.

Va in particolare esclusa la tardività di tale richiesta, presentata entro il termine di quindici giorni dalla notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di fissazione dell'udienza a seguito di giudizio immediato: ovvero con il pieno rispetto dei termini indicati dall'art. 458 cod. proc. pen., come modificato dalla già citata sentenza n. 120 del 2002 della Corte costituzionale.

D'altra parte, non si vede come tali conclusioni potrebbero essere vulnerate da precedenti giurisprudenziali di segno diverso, che ovviamente non potrebbero in alcun modo ignorare il diverso assetto normativo risultante dall'intervento della Consulta.

Sul punto, è comunque opportuno evidenziare che la sentenza di questa Suprema Corte, citata dalla Corte d'Appello a sostegno del suo erroneo assunto, ha escluso che anche il difensore abbia diritto, come l'imputato, alla notifica del decreto di giudizio immediato, essendo prevista per il primo la sola notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio (cfr. Sez. 3, n. 24257 del 27/05/2010, Eze, Rv. 247701): tale diversità nell'individuazione dell'atto da notificare, peraltro, non è stata in alcun modo posta in discussione dalla sentenza n. 120, che ha anzi espressamente sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 458 cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva che il termine per la richiesta del giudizio abbreviato decorresse dalla notifica del decreto di giudizio immediato, "anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato".

2.1.4. Quel che peraltro assume rilievo dirimente è il fatto che - al di là della non chiara terminologia utilizzata, non potendo evidentemente considerarsi le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale alla stregua di "indirizzi", cui poter prestare o meno ossequio - la Corte d'Appello ha comunque ritenuto di dover esaminare nel merito la richiesta di rito abbreviato condizionato, pervenendo ad una decisione di rigetto per l'insussistenza delle necessarie connotazioni di decisività con un percorso argomentativ o immune da censure deducibili in questa sede (cfr. pag. 139 seg., in cui si evidenzia - alla luce della chiara e non controversa ricostruzione dei pagamenti operata da ROSSI Marco in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], a titolo di "guardiania" - la non necessità dei contributi dichiarativi del fratello ROSSI Nicola, addetto alla contabilità della società, e di AUGIMERI Antonio, dipendente della società spesso incaricato dei versamenti periodici in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]).

In definitiva, la decisione della Corte territoriale ha fatto una non censurabile applicazione dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato» (Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801).

2.1.5. Come già accennato, i difensori hanno radicalmente contestato la decisione anche sul piano formale, sostenendo: che l'unica questione devoluta riguardava la illegittima declaratoria di tardività della richiesta di rito abbreviato; che comunque la competenza del G.i.p. in relazione a tale giudizio, se richiesto dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, aveva carattere funzionale, con conseguente nullità assoluta della sentenza; che il rimedio costituito dalla applicazione della riduzione della pena di un terzo all'esito del giudizio, in caso di illegittimo rigetto della richiesta di rito abbreviato, avrebbe potuto trovare applicazione solo in caso di rigetto nel merito della richiesta, da parte del primo giudice, non anche nell'ipotesi di ritenuta inammissibilità della stessa.

Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che i più recenti indirizzi interpretativi, cui questo Collegio intende dar seguito, hanno esplicitamente superato le più risalenti pronunce citate dalla difesa a sostegno delle argomentazioni qui appena riassunte Si è in particolare affermato che «il giudice che all'esito del dibattimento - di primo grado o di appello - ritenendo erronea una precedente declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato riconosca all'imputato il diritto ad ottenere la riduzione della pena, ex art. 442 cod. proc. pen., può legittimamente utilizzare le prove assunte nel giudizio ordinario» (Sez. 6, n. 14454 del 15/03/2013, Lomazzi, Rv. 254542, la quale ha ulteriormente precisato, in motivazione, che il riconoscimento della riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. all'esito del dibattimento non ha come effetto di far regredire il processo, affinché si svolga nelle forme camerali del rito speciale).Tale impianto ricostruttivo, volto ad equiparare il rigetto e la declaratoria di inammissibilità della richiesta da parte del primo giudice - decisioni entrambe "rimediabili" (se erroneamente adottate) con la riduzione della pena di un terzo all'esito del giudizio - ha trovato un fondamentale avallo in una decisione delle Sezioni unite (emessa con riferimento al giudizio abbreviato "secco", ma certamente applicabile anche in caso di erronea declaratoria di tardività di una richiesta condizionata): cfr. Sez.

Il, n. 20214 del 27/03/2014, Frija, Rv. 259078, secondo cui «il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena.

Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio».

Anche in tempi recentissimi, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ribadito l'indirizzo interpretativo qui appena richiamato, da un lato escludendo espressamente che la violazione delle regole processuali identificative della competenza del giudice per le indagini preliminari, piuttosto che del giudice del dibattimento, a celebrare il rito abbreviato, possa determinare una nullità assoluta della sentenza per incompetenza funzionale, posto che la celebrazione del giudizio abbreviato rientra tra le capacità tipiche ed ordinarie di entrambi i giudici (Sez. 2, n. 47147 del 11/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277779); d'altro lato, si è da ultimo affermato - sulla scorta dei precedenti qui appena ricordati - che il meccanismo recuperatorio descritto dalle Sezioni Unite Frija «finisce per costituire un rimedio affidato alle fasi processuali successive a quella propria del rito abbreviato: e se l'udienza preliminare conserva la vocazione alla celebrazione del rito - ed il giudice di quella udienza la competenza funzionale ad ammetterlo (rectius: a doverlo ammettere) e celebrarlo - nondimeno analoga competenza si estende per rifrazione al giudice del dibattimento, all'esito della positiva verifica dell'illegittimità del diniego, regredendo solo virtualmente alla fase propria in cui non ha avuto luogo.

Epurato dalla componente dell'indebita regressione, l'illegittimo diniego di ammissione al rito finisce per costituire l'inosservanza di un obbligo, correlato all'esercizio del diritto potestativo dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti» (Sez. 5, n. 14050 del 12/03/2021, Corradini, in motivazione).

Quanto fin qui esposto consente di concludere per l'infondatezza delle doglianze difensive, dal momento che la Corte d'Appello, superando la propria iniziale erronea condivisione di quanto osservato dal Tribunale a sostegno della tardività della richiesta, ha correttamente esaminato nel merito e rigettato la stessa, perchè priva delle connotazioni di decisività delle integrazioni istruttorie prospettate.

Né vale replicare che all'[OSCURATO:PERSONA] è stato in tal modo precluso l'accesso al giudizio abbreviato "secco", dovendosi condividere quanto osservato dal P.G. nella propria requisitoria in ordine all'avvenuta devoluzione alla Corte d'Appello, attraverso la censura della declaratoria di tardività emessa dal Tribunale, dell'intera questione della definibilità della causa con il rito abbreviato: l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto, in sede di appello, prospettare in via subordinata (nel caso cioè di confermata inammissibilità, ovvero di rigetto, della richiesta di abbreviato condizionato) la propria intenzione di procedere con abbreviato "secco", e non può dolersi in questa sede - in mancanza di una siff atta tempestiva richiesta subordinata - del mancato esercizio di tale opzione.

2.2. Per ciò che riguarda le censure volte a contestare l'affermazione di responsabilità, deve qui richiamarsi l'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01).

Sotto altro profilo, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di rilievi attinenti al merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato ripercorrendo le linee argomentative tracciate dal giudice di primo grado - la deposizione della persona offesa, la quale, pur negando inizialmente di aver subito estorsioni, ha poi chiarito, anche attraverso le contestazioni di quanto dichiarato nel corso delle indagini, i reali termini del suo rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA].

Un rapporto solo in apparenza riconducibile ad un "contratto di guardiania", imposto alla persona offesa e da questa accettato in base alla "caratura" del personaggio, ma in realtà connotato non solo dalla mancanza di un previo accordo quanto al corrispettivo e alla stessa controprestazione che il "guardiano" avrebbe dovuto assicurare (trattavasi di "guardiania sulla carta", utile "solo come parafulmine per evitare danneggiamenti e atti intimidatori"), ma anche dalla prosecuzione dei pagamenti durante il periodo in cui l'[OSCURATO:PERSONA] era detenuto (cfr. sul punto la dichiarazione riportata a pag. 143, con cui il ROSSI giustifica gli ulteriori versamenti: "perché normalmente quando un guardiano è in carcere in genere lo rispettano").

Tale complessivo contesto è stato condivisibilmente inquadrato, dalla Corte d'Appello, nell'alveo della c.d.

"estorsione ambientale", intendendosi con tale locuzione «quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima» (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632).

Altrettanto incensurabile risulta il rilievo della Corte territoriale per cui la contestazione della condotta estorsiva, comprendente il periodo 2006/2015, era stata ascritta ad un soggetto (l'[OSCURATO:PERSONA]) condannato per associazione mafiosa per fatti commessi fino al maggio 1998, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2002 (cfr. pag. 150): circostanza che rendeva del tutto privo di valenza liberatoria il rilievo per cui "la guardiania" era iniziata nel 1991, epoca in cui il ricorrente era gravato solo da modesti precedenti.

2.3. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte quanto alle censure svolte dai difensori con riferimento all'aggravante del "metodo mafioso".

La Corte d'Appello, anche in questo caso allineandosi perfettamente alle valutazioni del primo giudice, ha valorizzato il controllo, irrevocabilmente accertato, della "cosca [OSCURATO:PERSONA]" sul territorio di riferimento, l'imposizione dei pagamenti "mascherati" da una fittizia guardiania, la piena consapevolezza, in capo al ROSSI, della caratura criminale del ricorrente, la vulnerabilità della posizione della persona offesa dinanzi all'imposizione della "protezione".

Si tratta di un percorso immune da profili dii illogicità o contraddittorietà, ed anzi del tutto in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di estorsione cd.

"ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato» (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115).

Altrettanto incensurabile, infine, risulta il rilievo della Corte territoriale in ordine alla irrilevanza della assoluzione dell'[OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione associativa di cui al capo A), in quanto anche l'ipotizzato perseguimento di un fine "autonomo e personale", nel compimento delle attività estorsive, nulla toglieva alle connotazioni - tipicamente "mafiose" nel senso appena richiamato - delle modalità con cui le attività medesime venivano espletate.

2.4. Manifestamente infondata appare poi la doglianza volta a censurare il carattere "specifico" della recidiva contestata ed applicata all'[OSCURATO:PERSONA].

Ogni approfondimento in ordine all'ultima condanna per associazione mafiosa riportata dal ricorrente - intervenuta, secondo la ricostruzione difensiva, dopo la consumazione del reato qui in esame - appare infatti ultroneo, alla luce della già citata sentenza di condanna per associazione mafiosa per fatti più risalenti, e dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini dell'integrazione della recidiva specifica ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel caso di imputato di delitto non colposo aggravato ai sensi dell'art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la contestata aggravante del metodo mafioso si lega, in termini di continuità ed omogeneità delittuosa, alla condanna precedentemente riportata, atteso che nella individuazione dei "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. deve farsi riferimento, aldilà dell'identità dei titoli di reato e della loro riferibilità alla lesione di analoghi beni giuridici, alla concreta natura dei fatti ed ai motivi che li hanno determinati, al fine di ravvisare specifici indici identitari» (Sez. 2, n. 9744 del 16/01/2020, Guida, Rv. 278829).

2.5. Quanto fin qui esposto impone il rigetto dei ricorsi, e la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

3. Le doglianze proposte nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono solo in parte fondate, dovendo per il resto adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. Come già accennato in fase introduttiva, con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, determinata - secondo i difensori - dalla condanna per il delitto consumato di estorsione, nonostante fosse stata contestata solo un'ipotesi tentata.

Si deduce in questo modo una violazione di legge non prospettata in appello, con la conseguente inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

D'altra parte, non può in alcun modo condividersi l'assunto difensivo secondo cui la violazione lamentata avrebbe dato luogo ad una nullità assoluta: la giurisprudenza di questa Suprema Corte è invero costante nell'affermare che «la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 5, n. 9281 del 08/01/2009, Parente, Rv. 243161.

In senso conforme cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 9171 del 29/01/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239545, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio, non rientrante tra quelle assolute ed insanabili previste dall'art. 178 cod. proc. pen., in quanto non attinente all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore quando ne sia obbligatoria la presenza; la relativa eccezione va, pertanto, proposta 'immediatamente dopo' la contestazione del fatto nuovo, come previsto dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui 'la parte vi assiste'»).

Solo per completezza, è qui opportuno evidenziare che la censura proposta risulta manifestamente infondata, avendo la diffusa contestazione del capo e) operato una netta distinzione sul piano fattuale (con le persone offese costrette, da un lato, a "versare la somma di 1 euro per ogni quintale di legno acquistato per un totale di euro 300" e, dall'altro, ad "acquistare obbligatoriamente per il futuro il legname da loro"): distinzione alla quale corrisponde una altrettanto netta diversità di conseguenze giuridiche, declinata proprio nell'alternativa "consumazione/tentativo".

Si è infatti contestato agli imputati, per un verso, di essersi procurati "un ingiusto profitto con altrui danno per quel che riguarda il pagamento della tangente", nonché, per altro verso, di aver compiuto "atti univocamente diretti a determinare la stipula coartata di un contratto di compravendita di ulteriori partite di legname, non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà...".

3.2. L'inammissibilità del primo motivo determina conseguenze di segno analogo anche sul motivo aggiunto depositato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Emerge invero dallo stesso tenore letterale dell'atto, in termini del tutto inequivoci, che il motivo in questione è "riferito esclusivamente al rilievo di censura già ritualmente prospettato a mezzo del primo motivo del ricorso principale" (cfr. pag. 2): tale corrispondenza, peraltro, non può che determinare l'inammissibilità di cui all'art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen.

D'altra parte, anche a voler prescindere da tale pur decisivo collegamento evidenziato dalla difesa, deve qui sottolinearsi che con il motivo aggiunto si è inteso prospettare (pag. 3) "esclusivamente un profilo formale riconnesso alla corretta integrazione della fattispecie di reato oggetto di contestazione e, in special modo, della ortodossia di tale metodo ricostruttivo".

Si tratta di un ordine di rilievi del tutto estraneo ai motivi di censura dedotti in appello, con i quali si era inteso censurare, nel merito, la valenza accusatoria riconosciuta alle risultanze acquisite da parte del giudice di primo grado.3.3.

Per ciò che riguarda le residue censure, che possono qui essere trattate congiuntamente, deve osservarsi che anch'esse - con la rilevante eccezione che verrà illustrata nel paragrafo seguente - non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella reiterata prospettazione di rilievi volti a confutare la ritenuta attendibilità del LUPPINO e la credibilità del suo racconto alla luce delle risultanze acquisite (in particolare, alla luce delle dichiarazioni di segno contrario rese dai fratelli [OSCURATO:PERSONA]).

Tali aspetti sono stati in realtà diffusamente esaminati dalla Corte territoriale, che ha disatteso - con motivazione immune da rilievi deducibili in questa sede (cfr. la giurisprudenza richiamata supra, § 2.2) - sia i rilievi imperniati sul preteso "profitto" che il LUPPINO avrebbe incamerato dal contatto con la cosca [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 174 segg., in ordine al ben diverso ordine di spiegazioni circa l'ausilio a suo tempo offerto al latitante [OSCURATO:PERSONA] Cosimo, e alla scarsa rilevanza - ai fini predetti - delle controversie insorte per l'olio, il deposito delle olive in una striscia interclusa ecc.), sia anche le doglianze volte a far ritenere il racconto dei [OSCURATO:PERSONA] più credibile, e comunque idoneo a screditare la ricostruzione del LUPPINO.

A tale ultimo proposito, la Corte d'Appello - in piena sintonia con il primo giudice (cfr. pag. 9 ss. della sentenza del G.u.p.) - ha posto in evidenza (pag. 156 segg., 173 segg.), da un lato, la linearità e coerenza del racconto del LUPPINO, che aveva premesso di non subito minacce dirette dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] Antonio, ma di aver accettato "per quieto vivere" l'attività di custodia ed intermediazione del legname, precisando - con riferimento ai reati in contestazione - di aver letto i nomi dei predetti sul bigliettino mostratogli dai [OSCURATO:PERSONA], i quali si erano presentati da lui il giorno successivo alla fornitura del legname, terrorizzati dall'incontro in strada e dalla richiesta della "gabella" formulatagli dai due, e - proprio per quanto accaduto - gli avevano annunciato l'impossibilità di continuare a rifornirsi da lui.

D'altro lato, la Corte si è altrettanto diffusamente soffermata (pag. 163 ss. e 187 ss.) sulle discrasie e sulle contraddizioni rilevabili nelle dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA], spesso improntate a reticenza e comunque all'intento - per la "paura" ammessa da [OSCURATO:PERSONA] Aurelio: cfr. pag. 193 - di negare la possibilità che i nomi degli imputati fossero stati fatti non da loro, ma dal LUPPINO: intento chiaramente rilevabile anche dai colloqui tra i fratelli intercettati dopo le rispettive escussioni a s.i.t. (cfr. pag. 201), e plasticamente confermato dalla reiterata affermazione delle persone offese secondo cui il bigliettino mostrato al LUPPINO non conteneva nomi, ma solo un numero di telefono.

A tale ultimo proposito, peraltro, risulta non solo immune da censure, ma perfettamente logico e coerente, il rilievo della Corte territoriale secondo cui - anche a voler prescindere dalle gravi contraddizioni interne al narrato dei [OSCURATO:PERSONA] - il LUPPINO non sarebbe mai stato in grado di risalire ai nomi dei [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], se davvero sul bigliettino mostratogli dai MUSOLINOfosse stato impresso solo un numero di telefono (cfr. pag. 167 ss.).

Del tutto concordi sono stati inoltre, i giudici di merito, nel negare rilevanza dirimente alla questione della fattura comprovante la vendita tra il LUPPINO ed i [OSCURATO:PERSONA], nel senso che le perplessità emerse sul documento contabile non erano certamente in grado di "scardinare il dato fattuale da cui si dipana l'odierna accusa, e cioè che una contrattazione tra il LUPPINO ed i [OSCURATO:PERSONA] (la cui azienda era all'epoca intestata alla madre SAFFI Francesca) c'era stata, un affare era stato concluso, una consegna di legname si era perfezionata, una minaccia gli acquirenti l'avevano patita ed una telefonata, subito dopo, a LUPPINO l'avevano fatta per convocarlo e raccontargli quello che era successo" (cfr. pag. 15 della sentenza di primo grado e, in senso del tutto conforme, pag. 214 segg. della sentenza impugnata).

In definitiva, si è dinanzi ad un complesso argomentativo che sfugge a rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta prospettabili in questa sede, anche e soprattutto perché costantemente supportato dal confronto, analiticamente esposto nella sentenza della Corte territoriale, tra la narrazione del LUPPINO, priva di discrasie o illogicità anche quanto alla richiesta della "gabella" formulata dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], e le gravi contraddizioni e criticità rilevate - non solo a proposito di tale richiesta, ma anche su ogni altro aspetto della vicenda - nelle dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA], avuto anche riguardo al ben diverso tenore dei colloqui intercettati tra gli stessi fratelli dichiaranti.

3.4. A diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione all'effettivo pagamento della "gabella" richiesta dal ricorrente e dall'[OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:PERSONA]: profilo direttamente correlato, all'evidenza, alla qualificazione giuridica dei fatti in termini di estorsione consumata o tentata.

Deve osservarsi, al riguardo, che la prova dell'avvenuto pagamento è stata ritenuta sussistente, dal giudice di primo grado (pag. 15) e dalla stessa Corte territoriale (pag. 200), argomentando dal fatto che i [OSCURATO:PERSONA] avevano successivamente utilizzato - per ulteriori forniture - il numero di telefono contenuto nel bigliettino, così mostrando di aver pienamente aderito al complessivo novero di richieste formulate dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA].

Deve peraltro osservarsi che, al riguardo, colgono nel segno le censure formulate dalla difesa con i motivi di appello, e riproposte nell'odierna sede.

Le motivazioni dei giudici di merito hanno invero del tutto trascurato il fatto che, sul mancato pagamento della "gabella" richiesta in strada (uno o due euro per quintale acquistato dal LUPPINO), le posizioni dei dichiaranti sono per una volta concordi, nel senso che il pagamento è stato escluso non solo dai [OSCURATO:PERSONA], ma anche dallo stesso LUPPINO: cfr., in particolare, le dichiarazioni riportate nell'atto di appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pag. 11), con le quali il LUPPINO esclude che i [OSCURATO:PERSONA] avessero fatto riferimento alla dazione di una somma, precisando che "vi era stata una richiesta preventiva, diciamo, perché loro erano venuti a caricare, loro li hanno fermati immagino come ammonimento, come primo ammonimento, se ci fosse stato un seguito evidentemente si sarebbero dovuti adeguare alle richieste che erano state fatte".

È del tutto evidente che, anche in questo non secondario passaggio della vicenda della "gabella", non può in alcun modo prescindersi - per le immediate ricadute in termini di qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione consumata o tentata - dalle dichiarazioni del LUPPINO.

Le conclusioni della Corte territoriale, al contrario, fanno esclusivo riferimento alla condotta tenuta dai [OSCURATO:PERSONA] nella fase successiva, risultando invece prive di un effettivo confronto con i rilievi difensivi, non illogicamente volti a valorizzare - almeno in questo caso - la prospettazione del predetto dichiarante.

3.5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Natale, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto.

Quanto alle residue censure, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Nicola che condanna al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Nicola, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Natale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/06/2020 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA]:za e [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per ALVAR0), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza emessa in data 25/07/2018 dal Tribunale di Palmi, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - [OSCURATO:PERSONA] Nicola era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di estorsione continuata a lui ascritto al capo b) della rubrica (l'imputato veniva invece assolto dall'imputazione associativa di cui al capo a), mentre [OSCURATO:PERSONA] Natale era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di estorsione consumata e di tentata violenza privata (così diversamente qualificata l'originaria ulteriore accusa di tentata estorsione), a lui ascritti al capo e) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] Antonio (anch'egli condannato e qui non ricorrente. Quest'ultimo ed il [OSCURATO:PERSONA] erano stati invece assolti, dal Tribunale di Palmi, da analoga imputazione estorsiva loro contestata al capo c). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Nicola, a mezzo dei propri difensori. 2.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inammissibilità, perché tardiva, della richiesta di rito abbreviato condizionato. Si censura la sentenza impugnata sia per la mancata applicazione dell'art. 458 cod. proc. pen., nel testo emendato dalla sentenza n. 120 del 2002 della Corte costituzionale, sia per aver rigettato comunque la richiesta per la ritenuta assenza dei presupposti di cui al comma 5 dell'art. 438 cod. proc. pen. A tale ultimo proposito, si osserva che l'intervento "surrogatorio" della Corte d'Appello presuppone il rigetto della richiesta, da parte del primo giudice, per ragioni attinenti al merito della stessa, e non era quindi attivabile nell'ipotesi qui rilevante, di erronea declaratoria di tardività. 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistere un'ipotesi di estorsione "ambientale", in contrasto logico-giuridico rispetto alla ormai irrevocabile assoluzione dell'[OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione associativa di cui al capo a), ed alle risultanze acquisite (tra cui le dichiarazioni della persona offesa) che consentivano di escludere qualsiasi alterazione o condizionamento dell'autonomia negoziale di quest'ultima nella conclusione e nell'esecuzione del "contratto di guardiania". 2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso". Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che nel 1991, anno di inizio del rapporto di guardiania, non erano ancora pendenti le vicende giudiziarie relative all'appartenenza del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso. Si lamenta altresì la valorizzazione di mere supposizioni e retropensieri della persona offesa.2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto carattere specifico della recidiva reiterata. Si lamenta il mancato apprezzamento del fatto che, secondo le stesse dichiarazioni della persona offesa, i pagamenti erano continuati fino all'arresto del ricorrente (avvenuto in data 03/03/2016), con l'ultima tranche versata in un momento di poco antecedente, mentre la sentenza di condanna per reato della stessa indole era divenuta irrevocabile in data 01/03/2016. Si censura altresì la sentenza per aver ritenuto idonea a conferire il carattere "specifico" della recidiva la pregressa condanna riportata dall'[OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo. 2.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tardività della richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Si sviluppano rilievi analoghi a quelli esposti nell'altro ricorso, e si censura la valutazione del merito della richiesta, operata dalla Corte d'Appello ultra petita, visto che la questione devoluta riguardava solo la erronea declaratoria di tardività. Si deduce altresì che la decisione della Corte aveva precluso al ricorrente di richiedere in subordine l'ammissione al rito abbreviato non condizionato, e quindi di beneficiare della riduzione di pena. 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per non aver considerato che la persona offesa era stata categorica nell'escludere qualsiasi violenza o minaccia a proprio danno, e che la guardiania non era stata in alcun modo imposta (né il precedente rapporto con altro soggetto era stato in alcun modo preso in considerazione). 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al "metodo mafioso". Si censura la sentenza per non aver considerato le dichiarazioni della persona offesa, totalmente liberatorie sul punto. 3. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, deducendo: 3.1. Violazione di legge con riferimento al difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Si censura l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di estorsione consumata, essendo tale reato stato contestato solo in forma tentata. Al riguardo, si evidenzia che lo stesso tenore dell'accusa non conteneva alcun riferimento all'effettiva dazione del danaro asseritamente richiesto con modalità estorsive, e che nessun intervento correttivo o modificativo dell'imputazione era intervenuto nel corso del giudizio. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al profitto ricavato dal teste LUPPINO per effetto della sua collaborazione con la giustizia. Si censura la sentenza per aver disatteso i rilievi formulati ai sensi dell'art. 2 della I. n. 6 del 2018, sulla scorta di plurime risultanze processuali (rapporti commerciali con i soggetti coinvolti ecc.), e per aver ignorato i profili di illogicità e contraddittorietà evidenziati, in contrasto con la ritenuta credibilità del LUPPINO, dando così luogo ad una violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione cori riferimento alla valutazione delle risultanze segnalate con i motivi di appello. Si censura il mancato apprezzamento di queste ultime, ritenute idonee ad inficiare la ritenuta credibilità del LUPPINO e tuttavia analizzate in termini meramente apparenti o comunque connotati da una non condivisibile "parzializzazione" della prova. Si lamenta altresì, da un lato, la mancata precisazione dello status del LUPPINO, le cui dichiarazioni contrastavano comunque con quelle dei [OSCURATO:PERSONA], da ritenere invece pienamente attendibili anche su punti cruciali della vicenda (come quello del "bigliettino" e del suo contenuto); d'altro lato, si censura il mancato apprezzamento della circostanza - su cui invece tutti i dichiaranti erano concordi - relativa al fatto che nessuna somma di danaro a titolo di tangente era stata consegnata a titolo di "gabella". 3.4. Con motivi nuovi tempestivamente trasmessi, i difensori del [OSCURATO:PERSONA] riprendono e sviluppano il primo motivo del ricorso principale, soffermandosi sulle discrasie rilevabili sul piano sostanziale (insussistenza e comunque mancata prova della consumazione dell'estorsione; "indistinzione" tra gli elementi posti a base dell'estorsione rispetto a quelli valutati come tentata violenza privata; sovrapposizione di condotte materiali che avrebbero dovuto invece comportare una valutazione di assorbimento dell'una nell'altra). I difensori tornano poi sulla mancanza di elementi idonei a comprovare l'avvenuta consegna del danaro e quindi la consumazione della prima estorsione ravvisata, mentre, con riferimento alla seconda (desunta dall'asserita inibizione ai [OSCURATO:PERSONA] di avere in futuro rapporti con il LUPPINO), si contesta l'esistenza del reato, posto che alcun vantaggio era stato ricavato dal soggetto agente (come dimostrato dal successivo contatto tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonio, nel quale quest'ultimo avrebbe declinato la richiesta di acquisto non avendo disponibilità di legname), né alcun pregiudizio veniva subito dalla vittima; si lamenta, in tale prospettiva, la mancata riconduzione della vicenda nell'alveo dell'art. 513-bis cod. pen. Si censura altresì la diversa valutazione giuridica (estorsione e tentata violenza privata) di due aspetti sovrapponibili della medesima condotta ascritta al ricorrente e all'[OSCURATO:PERSONA] (divieto ai [OSCURATO:PERSONA] di acquistare dal LUPPINO; obbligo imposto ai predetti di acquistare da loro): dovendosi escludere la possibilità di un concorso formale (non ritenuto né motivato), essendovi stata una sola minaccia ed un unico petitum collegato alla stessa, con conseguente necessità di operare un assorbimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorsi hanno ad oggetto la decisione della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha integralmente confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Nicola e di [OSCURATO:PERSONA] Natale, emessa dal Tribunale di Palmi in data 25/07/2018, in relazione a due distinte vicende estorsive, aggravate tra l'altro dall'utilizzo del c.d. metodo mafioso, rispettivamente ascritte al capo b) quanto all'[OSCURATO:PERSONA] (in danno di ROSSI Marco) e al capo e) quanto al [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] Antonio, non ricorrente in questa sede, in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe); in relazione al capo e), peraltro, il Tribunale di Palmi ha in parte riqualificato l'originaria accusa ai sensi dell'art.610 cod. pen. L'ulteriore aggravante concernente l'agevolazione della "cosca [OSCURATO:PERSONA]" è stata invece esclusa dal giudice di primo grado, con riferimento ad entrambi i capi di accusa. L'eterogeneità delle vicende delittuose in contestazione, anche quanto all'individuazione dei soggetti chiamati a risponderne (oltre che delle persone offese), impone evidentemente una loro trattazione separata, che prende le mosse dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Nicola. 2. I ricorsi proposti nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] sono nel complesso infondati, e devono perciò essere rigettati. 2.1. Con riferimento alle questioni processuali sollevate da entrambi i difensori, aventi ad oggetto sia l'erronea declaratoria di inammissibilità per tardività della richiesta di rito abbreviato condizionato, sia l'illegittimità dell'esame "nel merito" della predetta richiesta da parte della Corte territoriale, deve osservarsi quanto segue. 2.1.1. I difensori dell'[OSCURATO:PERSONA] avevano censurato, in appello, la decisione del Tribunale di Palmi di dichiarare inammissibile, perché tardiva, la richiesta di rito abbreviato condizionato all'audizione di tre testi, formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (quale codifensore e procuratore speciale) dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dibattimentale a seguito di decreto di giudizio immediato (l'omessa notifica di tale avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato, in prima udienza, un rinvio per instaurare il contraddittorio anche nei confronti del predetto codifensore). La declaratoria di inammissibilità era stata motivata dal Tribunale sostenendo che la richiesta di rito alternativo poteva essere formulata, dal solo imputato, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, e che il diritto del difensore di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza non implicava alcuna sua "rimessione in termini" ai fini predetti. Tale decisione, peraltro, era stata censurata con i motivi di appello sulla scorta del tenore dell'art. 458 cod. proc. pen., come modificato dalla sentenza n. 120 del 2002 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui non prevedeva che il termine per il rito alternativo decorresse dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto introduttivo del giudizio e dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. 2.1.2. Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte d'Appello (pag. 138 segg.) ha anzitutto ritenuto condivisibile la decisione del Tribunale, valorizzando un arresto di questa Suprema Corte "successivo alla menzionata sentenza della Corte cost. 120/02 e, per vero, non risultante oggetto di successiva smentita". Peraltro, la Corte territoriale ha comunque subito dopo ritenuto di dover esaminare nel merito la richiesta, "essendo massima la considerazione che la Corte di merito suole prestare agli indirizzi della Corte costituzionale": all'esito di tale disamina, la richiesta è stata rigettata per la ritenuta insussistenza, nelle escussioni della persona offesa, del fratello di quest'ultima ROSSI Nicola e di AUGIMERI Antonio, delle necessarie connotazioni di decisività. 2.1.3. Al riguardo, devono anzitutto essere condivise le censure formulate dalla difesa, e dallo stesso Procuratore Generale nel corso della odierna discussione, in ordine alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato. Va in particolare esclusa la tardività di tale richiesta, presentata entro il termine di quindici giorni dalla notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di fissazione dell'udienza a seguito di giudizio immediato: ovvero con il pieno rispetto dei termini indicati dall'art. 458 cod. proc. pen., come modificato dalla già citata sentenza n. 120 del 2002 della Corte costituzionale. D'altra parte, non si vede come tali conclusioni potrebbero essere vulnerate da precedenti giurisprudenziali di segno diverso, che ovviamente non potrebbero in alcun modo ignorare il diverso assetto normativo risultante dall'intervento della Consulta. Sul punto, è comunque opportuno evidenziare che la sentenza di questa Suprema Corte, citata dalla Corte d'Appello a sostegno del suo erroneo assunto, ha escluso che anche il difensore abbia diritto, come l'imputato, alla notifica del decreto di giudizio immediato, essendo prevista per il primo la sola notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio (cfr. Sez. 3, n. 24257 del 27/05/2010, Eze, Rv. 247701): tale diversità nell'individuazione dell'atto da notificare, peraltro, non è stata in alcun modo posta in discussione dalla sentenza n. 120, che ha anzi espressamente sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 458 cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva che il termine per la richiesta del giudizio abbreviato decorresse dalla notifica del decreto di giudizio immediato, "anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato". 2.1.4. Quel che peraltro assume rilievo dirimente è il fatto che - al di là della non chiara terminologia utilizzata, non potendo evidentemente considerarsi le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale alla stregua di "indirizzi", cui poter prestare o meno ossequio - la Corte d'Appello ha comunque ritenuto di dover esaminare nel merito la richiesta di rito abbreviato condizionato, pervenendo ad una decisione di rigetto per l'insussistenza delle necessarie connotazioni di decisività con un percorso argomentativ o immune da censure deducibili in questa sede (cfr. pag. 139 seg., in cui si evidenzia - alla luce della chiara e non controversa ricostruzione dei pagamenti operata da ROSSI Marco in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], a titolo di "guardiania" - la non necessità dei contributi dichiarativi del fratello ROSSI Nicola, addetto alla contabilità della società, e di AUGIMERI Antonio, dipendente della società spesso incaricato dei versamenti periodici in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]). In definitiva, la decisione della Corte territoriale ha fatto una non censurabile applicazione dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato» (Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801). 2.1.5. Come già accennato, i difensori hanno radicalmente contestato la decisione anche sul piano formale, sostenendo: che l'unica questione devoluta riguardava la illegittima declaratoria di tardività della richiesta di rito abbreviato; che comunque la competenza del G.i.p. in relazione a tale giudizio, se richiesto dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, aveva carattere funzionale, con conseguente nullità assoluta della sentenza; che il rimedio costituito dalla applicazione della riduzione della pena di un terzo all'esito del giudizio, in caso di illegittimo rigetto della richiesta di rito abbreviato, avrebbe potuto trovare applicazione solo in caso di rigetto nel merito della richiesta, da parte del primo giudice, non anche nell'ipotesi di ritenuta inammissibilità della stessa. Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che i più recenti indirizzi interpretativi, cui questo Collegio intende dar seguito, hanno esplicitamente superato le più risalenti pronunce citate dalla difesa a sostegno delle argomentazioni qui appena riassunte Si è in particolare affermato che «il giudice che all'esito del dibattimento - di primo grado o di appello - ritenendo erronea una precedente declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato riconosca all'imputato il diritto ad ottenere la riduzione della pena, ex art. 442 cod. proc. pen., può legittimamente utilizzare le prove assunte nel giudizio ordinario» (Sez. 6, n. 14454 del 15/03/2013, Lomazzi, Rv. 254542, la quale ha ulteriormente precisato, in motivazione, che il riconoscimento della riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. all'esito del dibattimento non ha come effetto di far regredire il processo, affinché si svolga nelle forme camerali del rito speciale).Tale impianto ricostruttivo, volto ad equiparare il rigetto e la declaratoria di inammissibilità della richiesta da parte del primo giudice - decisioni entrambe "rimediabili" (se erroneamente adottate) con la riduzione della pena di un terzo all'esito del giudizio - ha trovato un fondamentale avallo in una decisione delle Sezioni unite (emessa con riferimento al giudizio abbreviato "secco", ma certamente applicabile anche in caso di erronea declaratoria di tardività di una richiesta condizionata): cfr. Sez. Il, n. 20214 del 27/03/2014, Frija, Rv. 259078, secondo cui «il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio». Anche in tempi recentissimi, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ribadito l'indirizzo interpretativo qui appena richiamato, da un lato escludendo espressamente che la violazione delle regole processuali identificative della competenza del giudice per le indagini preliminari, piuttosto che del giudice del dibattimento, a celebrare il rito abbreviato, possa determinare una nullità assoluta della sentenza per incompetenza funzionale, posto che la celebrazione del giudizio abbreviato rientra tra le capacità tipiche ed ordinarie di entrambi i giudici (Sez. 2, n. 47147 del 11/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277779); d'altro lato, si è da ultimo affermato - sulla scorta dei precedenti qui appena ricordati - che il meccanismo recuperatorio descritto dalle Sezioni Unite Frija «finisce per costituire un rimedio affidato alle fasi processuali successive a quella propria del rito abbreviato: e se l'udienza preliminare conserva la vocazione alla celebrazione del rito - ed il giudice di quella udienza la competenza funzionale ad ammetterlo (rectius: a doverlo ammettere) e celebrarlo - nondimeno analoga competenza si estende per rifrazione al giudice del dibattimento, all'esito della positiva verifica dell'illegittimità del diniego, regredendo solo virtualmente alla fase propria in cui non ha avuto luogo. Epurato dalla componente dell'indebita regressione, l'illegittimo diniego di ammissione al rito finisce per costituire l'inosservanza di un obbligo, correlato all'esercizio del diritto potestativo dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti» (Sez. 5, n. 14050 del 12/03/2021, Corradini, in motivazione). Quanto fin qui esposto consente di concludere per l'infondatezza delle doglianze difensive, dal momento che la Corte d'Appello, superando la propria iniziale erronea condivisione di quanto osservato dal Tribunale a sostegno della tardività della richiesta, ha correttamente esaminato nel merito e rigettato la stessa, perchè priva delle connotazioni di decisività delle integrazioni istruttorie prospettate. Né vale replicare che all'[OSCURATO:PERSONA] è stato in tal modo precluso l'accesso al giudizio abbreviato "secco", dovendosi condividere quanto osservato dal P.G. nella propria requisitoria in ordine all'avvenuta devoluzione alla Corte d'Appello, attraverso la censura della declaratoria di tardività emessa dal Tribunale, dell'intera questione della definibilità della causa con il rito abbreviato: l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto, in sede di appello, prospettare in via subordinata (nel caso cioè di confermata inammissibilità, ovvero di rigetto, della richiesta di abbreviato condizionato) la propria intenzione di procedere con abbreviato "secco", e non può dolersi in questa sede - in mancanza di una siff atta tempestiva richiesta subordinata - del mancato esercizio di tale opzione. 2.2. Per ciò che riguarda le censure volte a contestare l'affermazione di responsabilità, deve qui richiamarsi l'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). Sotto altro profilo, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di rilievi attinenti al merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato ripercorrendo le linee argomentative tracciate dal giudice di primo grado - la deposizione della persona offesa, la quale, pur negando inizialmente di aver subito estorsioni, ha poi chiarito, anche attraverso le contestazioni di quanto dichiarato nel corso delle indagini, i reali termini del suo rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA]. Un rapporto solo in apparenza riconducibile ad un "contratto di guardiania", imposto alla persona offesa e da questa accettato in base alla "caratura" del personaggio, ma in realtà connotato non solo dalla mancanza di un previo accordo quanto al corrispettivo e alla stessa controprestazione che il "guardiano" avrebbe dovuto assicurare (trattavasi di "guardiania sulla carta", utile "solo come parafulmine per evitare danneggiamenti e atti intimidatori"), ma anche dalla prosecuzione dei pagamenti durante il periodo in cui l'[OSCURATO:PERSONA] era detenuto (cfr. sul punto la dichiarazione riportata a pag. 143, con cui il ROSSI giustifica gli ulteriori versamenti: "perché normalmente quando un guardiano è in carcere in genere lo rispettano"). Tale complessivo contesto è stato condivisibilmente inquadrato, dalla Corte d'Appello, nell'alveo della c.d. "estorsione ambientale", intendendosi con tale locuzione «quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima» (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632). Altrettanto incensurabile risulta il rilievo della Corte territoriale per cui la contestazione della condotta estorsiva, comprendente il periodo 2006/2015, era stata ascritta ad un soggetto (l'[OSCURATO:PERSONA]) condannato per associazione mafiosa per fatti commessi fino al maggio 1998, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2002 (cfr. pag. 150): circostanza che rendeva del tutto privo di valenza liberatoria il rilievo per cui "la guardiania" era iniziata nel 1991, epoca in cui il ricorrente era gravato solo da modesti precedenti. 2.3. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte quanto alle censure svolte dai difensori con riferimento all'aggravante del "metodo mafioso". La Corte d'Appello, anche in questo caso allineandosi perfettamente alle valutazioni del primo giudice, ha valorizzato il controllo, irrevocabilmente accertato, della "cosca [OSCURATO:PERSONA]" sul territorio di riferimento, l'imposizione dei pagamenti "mascherati" da una fittizia guardiania, la piena consapevolezza, in capo al ROSSI, della caratura criminale del ricorrente, la vulnerabilità della posizione della persona offesa dinanzi all'imposizione della "protezione". Si tratta di un percorso immune da profili dii illogicità o contraddittorietà, ed anzi del tutto in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato» (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115). Altrettanto incensurabile, infine, risulta il rilievo della Corte territoriale in ordine alla irrilevanza della assoluzione dell'[OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione associativa di cui al capo A), in quanto anche l'ipotizzato perseguimento di un fine "autonomo e personale", nel compimento delle attività estorsive, nulla toglieva alle connotazioni - tipicamente "mafiose" nel senso appena richiamato - delle modalità con cui le attività medesime venivano espletate. 2.4. Manifestamente infondata appare poi la doglianza volta a censurare il carattere "specifico" della recidiva contestata ed applicata all'[OSCURATO:PERSONA]. Ogni approfondimento in ordine all'ultima condanna per associazione mafiosa riportata dal ricorrente - intervenuta, secondo la ricostruzione difensiva, dopo la consumazione del reato qui in esame - appare infatti ultroneo, alla luce della già citata sentenza di condanna per associazione mafiosa per fatti più risalenti, e dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini dell'integrazione della recidiva specifica ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel caso di imputato di delitto non colposo aggravato ai sensi dell'art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la contestata aggravante del metodo mafioso si lega, in termini di continuità ed omogeneità delittuosa, alla condanna precedentemente riportata, atteso che nella individuazione dei "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. deve farsi riferimento, aldilà dell'identità dei titoli di reato e della loro riferibilità alla lesione di analoghi beni giuridici, alla concreta natura dei fatti ed ai motivi che li hanno determinati, al fine di ravvisare specifici indici identitari» (Sez. 2, n. 9744 del 16/01/2020, Guida, Rv. 278829). 2.5. Quanto fin qui esposto impone il rigetto dei ricorsi, e la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. 3. Le doglianze proposte nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono solo in parte fondate, dovendo per il resto adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. Come già accennato in fase introduttiva, con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, determinata - secondo i difensori - dalla condanna per il delitto consumato di estorsione, nonostante fosse stata contestata solo un'ipotesi tentata. Si deduce in questo modo una violazione di legge non prospettata in appello, con la conseguente inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. D'altra parte, non può in alcun modo condividersi l'assunto difensivo secondo cui la violazione lamentata avrebbe dato luogo ad una nullità assoluta: la giurisprudenza di questa Suprema Corte è invero costante nell'affermare che «la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 5, n. 9281 del 08/01/2009, Parente, Rv. 243161. In senso conforme cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 9171 del 29/01/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239545, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio, non rientrante tra quelle assolute ed insanabili previste dall'art. 178 cod. proc. pen., in quanto non attinente all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore quando ne sia obbligatoria la presenza; la relativa eccezione va, pertanto, proposta 'immediatamente dopo' la contestazione del fatto nuovo, come previsto dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui 'la parte vi assiste'»). Solo per completezza, è qui opportuno evidenziare che la censura proposta risulta manifestamente infondata, avendo la diffusa contestazione del capo e) operato una netta distinzione sul piano fattuale (con le persone offese costrette, da un lato, a "versare la somma di 1 euro per ogni quintale di legno acquistato per un totale di euro 300" e, dall'altro, ad "acquistare obbligatoriamente per il futuro il legname da loro"): distinzione alla quale corrisponde una altrettanto netta diversità di conseguenze giuridiche, declinata proprio nell'alternativa "consumazione/tentativo". Si è infatti contestato agli imputati, per un verso, di essersi procurati "un ingiusto profitto con altrui danno per quel che riguarda il pagamento della tangente", nonché, per altro verso, di aver compiuto "atti univocamente diretti a determinare la stipula coartata di un contratto di compravendita di ulteriori partite di legname, non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà...". 3.2. L'inammissibilità del primo motivo determina conseguenze di segno analogo anche sul motivo aggiunto depositato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Emerge invero dallo stesso tenore letterale dell'atto, in termini del tutto inequivoci, che il motivo in questione è "riferito esclusivamente al rilievo di censura già ritualmente prospettato a mezzo del primo motivo del ricorso principale" (cfr. pag. 2): tale corrispondenza, peraltro, non può che determinare l'inammissibilità di cui all'art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen. D'altra parte, anche a voler prescindere da tale pur decisivo collegamento evidenziato dalla difesa, deve qui sottolinearsi che con il motivo aggiunto si è inteso prospettare (pag. 3) "esclusivamente un profilo formale riconnesso alla corretta integrazione della fattispecie di reato oggetto di contestazione e, in special modo, della ortodossia di tale metodo ricostruttivo". Si tratta di un ordine di rilievi del tutto estraneo ai motivi di censura dedotti in appello, con i quali si era inteso censurare, nel merito, la valenza accusatoria riconosciuta alle risultanze acquisite da parte del giudice di primo grado.3.3. Per ciò che riguarda le residue censure, che possono qui essere trattate congiuntamente, deve osservarsi che anch'esse - con la rilevante eccezione che verrà illustrata nel paragrafo seguente - non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella reiterata prospettazione di rilievi volti a confutare la ritenuta attendibilità del LUPPINO e la credibilità del suo racconto alla luce delle risultanze acquisite (in particolare, alla luce delle dichiarazioni di segno contrario rese dai fratelli [OSCURATO:PERSONA]). Tali aspetti sono stati in realtà diffusamente esaminati dalla Corte territoriale, che ha disatteso - con motivazione immune da rilievi deducibili in questa sede (cfr. la giurisprudenza richiamata supra, § 2.2) - sia i rilievi imperniati sul preteso "profitto" che il LUPPINO avrebbe incamerato dal contatto con la cosca [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 174 segg., in ordine al ben diverso ordine di spiegazioni circa l'ausilio a suo tempo offerto al latitante [OSCURATO:PERSONA] Cosimo, e alla scarsa rilevanza - ai fini predetti - delle controversie insorte per l'olio, il deposito delle olive in una striscia interclusa ecc.), sia anche le doglianze volte a far ritenere il racconto dei [OSCURATO:PERSONA] più credibile, e comunque idoneo a screditare la ricostruzione del LUPPINO. A tale ultimo proposito, la Corte d'Appello - in piena sintonia con il primo giudice (cfr. pag. 9 ss. della sentenza del G.u.p.) - ha posto in evidenza (pag. 156 segg., 173 segg.), da un lato, la linearità e coerenza del racconto del LUPPINO, che aveva premesso di non subito minacce dirette dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] Antonio, ma di aver accettato "per quieto vivere" l'attività di custodia ed intermediazione del legname, precisando - con riferimento ai reati in contestazione - di aver letto i nomi dei predetti sul bigliettino mostratogli dai [OSCURATO:PERSONA], i quali si erano presentati da lui il giorno successivo alla fornitura del legname, terrorizzati dall'incontro in strada e dalla richiesta della "gabella" formulatagli dai due, e - proprio per quanto accaduto - gli avevano annunciato l'impossibilità di continuare a rifornirsi da lui. D'altro lato, la Corte si è altrettanto diffusamente soffermata (pag. 163 ss. e 187 ss.) sulle discrasie e sulle contraddizioni rilevabili nelle dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA], spesso improntate a reticenza e comunque all'intento - per la "paura" ammessa da [OSCURATO:PERSONA] Aurelio: cfr. pag. 193 - di negare la possibilità che i nomi degli imputati fossero stati fatti non da loro, ma dal LUPPINO: intento chiaramente rilevabile anche dai colloqui tra i fratelli intercettati dopo le rispettive escussioni a s.i.t. (cfr. pag. 201), e plasticamente confermato dalla reiterata affermazione delle persone offese secondo cui il bigliettino mostrato al LUPPINO non conteneva nomi, ma solo un numero di telefono. A tale ultimo proposito, peraltro, risulta non solo immune da censure, ma perfettamente logico e coerente, il rilievo della Corte territoriale secondo cui - anche a voler prescindere dalle gravi contraddizioni interne al narrato dei [OSCURATO:PERSONA] - il LUPPINO non sarebbe mai stato in grado di risalire ai nomi dei [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], se davvero sul bigliettino mostratogli dai MUSOLINOfosse stato impresso solo un numero di telefono (cfr. pag. 167 ss.). Del tutto concordi sono stati inoltre, i giudici di merito, nel negare rilevanza dirimente alla questione della fattura comprovante la vendita tra il LUPPINO ed i [OSCURATO:PERSONA], nel senso che le perplessità emerse sul documento contabile non erano certamente in grado di "scardinare il dato fattuale da cui si dipana l'odierna accusa, e cioè che una contrattazione tra il LUPPINO ed i [OSCURATO:PERSONA] (la cui azienda era all'epoca intestata alla madre SAFFI Francesca) c'era stata, un affare era stato concluso, una consegna di legname si era perfezionata, una minaccia gli acquirenti l'avevano patita ed una telefonata, subito dopo, a LUPPINO l'avevano fatta per convocarlo e raccontargli quello che era successo" (cfr. pag. 15 della sentenza di primo grado e, in senso del tutto conforme, pag. 214 segg. della sentenza impugnata). In definitiva, si è dinanzi ad un complesso argomentativo che sfugge a rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta prospettabili in questa sede, anche e soprattutto perché costantemente supportato dal confronto, analiticamente esposto nella sentenza della Corte territoriale, tra la narrazione del LUPPINO, priva di discrasie o illogicità anche quanto alla richiesta della "gabella" formulata dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], e le gravi contraddizioni e criticità rilevate - non solo a proposito di tale richiesta, ma anche su ogni altro aspetto della vicenda - nelle dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA], avuto anche riguardo al ben diverso tenore dei colloqui intercettati tra gli stessi fratelli dichiaranti. 3.4. A diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione all'effettivo pagamento della "gabella" richiesta dal ricorrente e dall'[OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:PERSONA]: profilo direttamente correlato, all'evidenza, alla qualificazione giuridica dei fatti in termini di estorsione consumata o tentata. Deve osservarsi, al riguardo, che la prova dell'avvenuto pagamento è stata ritenuta sussistente, dal giudice di primo grado (pag. 15) e dalla stessa Corte territoriale (pag. 200), argomentando dal fatto che i [OSCURATO:PERSONA] avevano successivamente utilizzato - per ulteriori forniture - il numero di telefono contenuto nel bigliettino, così mostrando di aver pienamente aderito al complessivo novero di richieste formulate dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA]. Deve peraltro osservarsi che, al riguardo, colgono nel segno le censure formulate dalla difesa con i motivi di appello, e riproposte nell'odierna sede. Le motivazioni dei giudici di merito hanno invero del tutto trascurato il fatto che, sul mancato pagamento della "gabella" richiesta in strada (uno o due euro per quintale acquistato dal LUPPINO), le posizioni dei dichiaranti sono per una volta concordi, nel senso che il pagamento è stato escluso non solo dai [OSCURATO:PERSONA], ma anche dallo stesso LUPPINO: cfr., in particolare, le dichiarazioni riportate nell'atto di appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pag. 11), con le quali il LUPPINO esclude che i [OSCURATO:PERSONA] avessero fatto riferimento alla dazione di una somma, precisando che "vi era stata una richiesta preventiva, diciamo, perché loro erano venuti a caricare, loro li hanno fermati immagino come ammonimento, come primo ammonimento, se ci fosse stato un seguito evidentemente si sarebbero dovuti adeguare alle richieste che erano state fatte". È del tutto evidente che, anche in questo non secondario passaggio della vicenda della "gabella", non può in alcun modo prescindersi - per le immediate ricadute in termini di qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione consumata o tentata - dalle dichiarazioni del LUPPINO. Le conclusioni della Corte territoriale, al contrario, fanno esclusivo riferimento alla condotta tenuta dai [OSCURATO:PERSONA] nella fase successiva, risultando invece prive di un effettivo confronto con i rilievi difensivi, non illogicamente volti a valorizzare - almeno in questo caso - la prospettazione del predetto dichiarante. 3.5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Natale, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto. Quanto alle residue censure, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Nicola che condanna al pagamento
Sentenza Cassazione n. 43115/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris