CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 17253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che in riforma della pronunzia di primo grado ha determinato la durata delle pene accessorie del reato di bancarotta fraudolenta in anni due e mesi sei; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'affermazione id responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva, risulta del tutto assertivo a fronte della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e alle risultanze processuali valorizzate dalla sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, oltre a ricostruire erroneamente la fattispecie come reato di evento, non si confronta con la sentenza impugnata, che dà conto della sussistenza del dolo specifico alla luce della strumentalità della sottrazione della contabilità al fine di coprire le ingenti distrazioni (pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente