Risultati per «accertamento fiscale Agenzia delle Entrate»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2025

ECLI:EU:C:2025:831
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0234 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 23 ottobre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Direttiva 2008/9/CE – Articolo 4, lettera b) – Rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso – Prestazione principale e prestazione accessoria – Scomposizione artificiale di una prestazione unica – Nessuno spostamento dell’oggetto della fornitura» Nella causa C‑234/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 27 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], spol. s r. o. contro [OSCURATO:PERSONA] na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – [OSCURATO:PERSONA] pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, LA CORTE (Decima Sezione), composta da J. Passer, presidente di sezione, D. Gratsias e B. Smulders (relatore), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], spol. s r.o., da E. Evtimov, Y. Mateeva, S. Vasilev e

V. Vidolovet, advokati, nonché B. Lazarov; – per il [OSCURATO:PERSONA] na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – [OSCURATO:PERSONA] pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, da E. Pavlova; – per la Commissione europea, da P. Carlin e D. Drambozova, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro ( GU 2008, L 44, pag. 23 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], spol. s r.o., società con sede in Slovacchia, e il [OSCURATO:PERSONA] na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – [OSCURATO:PERSONA] pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (direttore della direzione «Ricorsi e prassi in materia tributaria e previdenziale» di [OSCURATO:PERSONA], presso l’Agenzia nazionale delle entrate, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «direttore dell’amministrazione tributaria»), in merito al diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato sulla cessione di un’attrezzatura.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2006/112 3 Il titolo IV della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 ( GU 2018, L 311, pag. 3 ) (in prosieguo: la «direttiva 2006/112»), intitolato «Operazioni imponibili», contiene un capo 1, intitolato «Cessioni di beni», nel quale figura l’articolo 14 di tale direttiva, che, al paragrafo 1, così dispone: «Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario». 4 Il titolo IV di detta direttiva contiene l’articolo 20, il quale, al primo comma, enuncia quanto segue: «Si considera “acquisto intracomunitario di beni” l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, a destinazione dell’acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene». 5 Il titolo IX della direttiva 2006/112, intitolato «Esenzioni», contiene un capo 4, intitolato «Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie», che comprende l’articolo 138 di tale direttiva, il quale, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità [europea], dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio; b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA». 6 L’articolo 169 di detta direttiva, alla lettera a) dispone quanto segue: «Oltre alla detrazione di cui all’articolo 168, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA ivi prevista nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti: a) sue operazioni relative alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, effettuate fuori dello Stato membro in cui l’imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato membro; (...)». 7 L’articolo 170 della direttiva 2006/112 così prevede: «Il soggetto passivo che, ai sensi (...) dell’articolo 2, punto 1, e dell’articolo 3 della direttiva [2008/9/] e dell’articolo 171 della presente direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti: a) le operazioni di cui all’articolo 169; (...)». 8 L’articolo 171, paragrafo 1, della citata direttiva così dispone: «Il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro è effettuato secondo le modalità d’applicazione previste dalla direttiva [2008/9]».

Direttiva 2008/9 9 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2008/9: «La presente direttiva stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’[IVA] di cui all’articolo 170 della [direttiva 2008/9] ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3». 10 L’articolo 2 della direttiva 2008/9 così prevede: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) “soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso” il soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della [direttiva 2006/112], che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro; 2) “Stato membro di rimborso” lo Stato membro in cui l’IVA è addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro; (...)». 11 L’articolo 4 della direttiva 2008/9 così dispone: «La presente direttiva non si applica: a) agli importi dell’IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati; b) agli importi dell’IVA che sono stati fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 2006/112]».

Diritto bulgaro Lo ZDDS 12 L’articolo 53 dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge relativa all’imposta sul valore aggiunto) (DV n. 63, del 4 agosto 2006) (in prosieguo: lo «ZDDS») così dispone: «(1) Si applica un’aliquota d’imposta pari a zero alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 7, ad eccezione delle cessioni intracomunitarie esenti a norma dell’articolo 38, paragrafo

2. (2) (...) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota d’imposta zero di cui al paragrafo 1, il fornitore deve essere in possesso:

1. di documenti relativi alla consegna, quali definiti dal regolamento di applicazione della legge, e

2. (...) di documenti relativi alla spedizione o al trasporto dei beni dal territorio nazionale verso il territorio di un altro Stato membro, quali definiti dall’articolo 45 bis del [regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2011, L 77, pag. 1 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 ( GU 2018, L 311, pag. 10 )], in prosieguo denominato il “regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011”, o quali definiti dal regolamento di applicazione della legge. (3) (...)». 13 L’articolo 81 dello ZDDS, intitolato «Rimborso dell’imposta a persone non stabilite nel territorio nazionale», così recita: «(1) L’imposta versata è rimborsata:

1. ai soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio nazionale, ma che sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA in un altro Stato membro per i beni acquistati e per i servizi da essi ricevuti nel territorio nazionale; (...) (2) Le modalità e i documenti richiesti per il rimborso dell’imposta di cui al paragrafo 1 sono stabiliti con decreto del ministro delle Finanze». 14 Ai sensi dell’articolo 128 dello ZDDS: «Qualora la prestazione principale sia accompagnata da un’altra prestazione e il pagamento sia determinato in modo comune, si considera che si tratti di un’unica prestazione principale».

Decreto n. N-9 15 L’articolo 1 della Naredba n. N-9 za vazstanoviavaneto na danaka varhu dobavenata stoynost na danachno zadalzheni litsa, neustanoveni v darzhavata chlenka po vazstanoviavane, no ustanoveni v druga darzhava – chlenka na Evropeiskia sayuz (decreto n. N-9 sul rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea), del 16 dicembre 2009 (DV n. 101, del 18 dicembre 2009 (in prosieguo: il «decreto n. N-9»), prevede quanto segue: «(1) Il presente decreto disciplina:

1. (...) le condizioni e le modalità secondo le quali l’[IVA] fatturata è rimborsata a soggetti passivi stabiliti e registrati ai fini dell’[IVA] in un altro Stato membro dell’Unione europea, per beni da essi acquistati, servizi che sono stati loro forniti o importazioni effettuate nel territorio nazionale; (...) (2) Il presente decreto non si applica agli importi corrispondenti ad un’[IVA] indebitamente fatturata, anche per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie effettuate e le esportazioni».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 16 [OSCURATO:PERSONA] è una società stabilita e registrata ai fini dell’IVA in Slovacchia.

La sua attività consiste, in particolare, nella produzione di finestrini e di moduli per portiere per autoveicoli.

Per la fabbricazione di tali prodotti, essa acquista componenti dalla «[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]» EOOD (in prosieguo: la «IME [OSCURATO:PERSONA]»), un’impresa con sede in [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del rinvio qualifica la fornitura di tali componenti da parte di quest’ultima alla [OSCURATO:PERSONA] come cessioni intracomunitarie. 17 [OSCURATO:PERSONA] SE & Co.

KG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società stabilita in Germania e registrata ai fini dell’IVA in Germania e in [OSCURATO:PERSONA].

Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che essa fa parte, al pari della [OSCURATO:PERSONA], del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che produce in particolare sistemi meccatronici per le carrozzerie e gli interni di automobili destinati a costruttori di automobili. 18 [OSCURATO:PERSONA] ha commissionato alla IME [OSCURATO:PERSONA] un’attrezzatura specifica per la fabbricazione di componenti da integrare in tali sistemi.

Il 14 maggio 2020 la vendita di tale attrezzatura è stata fatturata dalla IME [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].

Tale attrezzatura, sebbene sia divenuta proprietà di quest’ultima, è rimasta presso la IME [OSCURATO:PERSONA], che la utilizza esclusivamente per fabbricare i suddetti componenti, destinati alla [OSCURATO:PERSONA]. 19 Il 7 giugno 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha venduto la stessa attrezzatura alla [OSCURATO:PERSONA].

A tale titolo, essa ha emesso una fattura relativa alla vendita di un’attrezzatura per utensili, denominata «Set di mandrini conforme all’allegato S‑T 08-Р-9965 – Supporto automatizzato per componenti nel sistema di saldatura» (in prosieguo: l’«attrezzatura controversa»), per un importo netto di EUR 62000 maggiorato dell’IVA bulgara, che è stata versata.

L’attrezzatura controversa è rimasta presso la IME [OSCURATO:PERSONA] per la produzione di tali componenti. 20 Il 10 marzo 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2021, il rimborso di tale IVA.

Con domanda di compensazione e di rimborso del 15 luglio 2022, tale domanda è stata respinta.

Tale decisione è stata confermata dal direttore dell’amministrazione tributaria. 21 L’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-grad (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] avverso tale domanda di compensazione e di rimborso.

Tale tribunale ha ritenuto, in sostanza, che la cessione dell’attrezzatura controversa, poiché era accessoria alle cessioni intracomunitarie dei componenti prodotti dalla IME [OSCURATO:PERSONA], doveva essere assoggettata al medesimo regime fiscale.

Queste due operazioni sarebbero state artificiosamente scisse.

Infatti, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, dello ZDDS, la cessione di tale attrezzatura avrebbe dovuto essere assoggettata ad un’aliquota d’imposta pari a zero, per cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto indicare l’IVA sulla fattura relativa alla cessione di tale attrezzatura.

Pertanto, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del decreto n. N-9, che recepirebbe in diritto bulgaro l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe diritto al rimborso dell’IVA da essa pagata. 22 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 23 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, tale giudice dice anzitutto di essere del parere, alla luce degli insegnamenti della sentenza del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 , punti 56 e 57 ), che l’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-grad (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]) potesse legittimamente ritenere che le cessioni da parte della IME [OSCURATO:PERSONA], da un lato, dei componenti ai fini dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, dell’attrezzatura controversa fossero state scisse artificiosamente.

Vari elementi deporrebbero in tal senso, quali il collegamento materiale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che le cessioni dei componenti siano state effettuate direttamente dalla IME [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], ma che l’attrezzatura controversa necessaria per la fabbricazione di tali componenti sia stata ceduta indirettamente, vale a dire tramite la [OSCURATO:PERSONA], nonché la circostanza che, considerata isolatamente, la cessione di tale attrezzatura sembrerebbe priva di logica economica, dal momento che detta attrezzatura è rimasta presso la IME [OSCURATO:PERSONA], che la utilizza unicamente per la produzione di tali componenti.

Per contro, a differenza della situazione di cui trattasi nella sentenza del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 ), nel caso di specie non sarebbe stato dedotto né dimostrato alcun intento di abuso fiscale. 24 Tuttavia, detto giudice dubita poi che la cessione dell’attrezzatura controversa, che ritiene accessoria alle cessioni di componenti, possa essere classificata come operazione esente o che potrebbe essere esente da IVA, dal momento che tale attrezzatura non è stata trasportata fuori della [OSCURATO:PERSONA]. 25 Inoltre, esso menziona la sua giurisprudenza, che si basa sulle sentenze della Corte del 25 febbraio 1999, CPP ( C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punto 26 ), del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 , punto 48 ), e del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank ( C‑41/04 , EU:C:2005:649 ), secondo la quale le cessioni di attrezzature che accompagnano le cessioni intracomunitarie di parti fabbricate mediante tali attrezzature sono soggette al medesimo regime fiscale, il che implicherebbe, nel caso di specie, che la cessione dell’attrezzatura controversa debba essere assoggettata ad un’aliquota d’imposta pari a zero.

In tal caso, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del decreto n. N-9, che avrebbe recepito l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9, una società stabilita in un altro Stato membro alla quale sia stata fatturata un’attrezzatura del genere non avrebbe diritto al rimborso dell’IVA in [OSCURATO:PERSONA]. 26 Ciò premesso, il giudice del rinvio si chiede se tale ragionamento sia conforme al diritto dell’Unione, da un lato, alla luce degli insegnamenti della sentenza del 21 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑80/20 , EU:C:2021:870 ).

Infatti, nella causa che ha dato origine a tale sentenza, come nel caso di specie, l’attrezzatura fatturata non avrebbe lasciato il territorio dello Stato membro del cedente e i beni prodotti mediante tale attrezzatura sarebbero stati oggetto di cessioni intracomunitarie.

Ebbene, in detta sentenza, la Corte non ha messo in dubbio l’esistenza di un diritto al rimborso. 27 Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che la causa di cui è investito si distingue, in particolare, per quanto riguarda il numero di persone coinvolte nelle prestazioni di cui trattasi, dalle cause che hanno dato origine alle sentenze del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank ( C‑41/04 , EU:C:2005:649 ), e del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑392/11 , EU:C:2012:597 ), relative ad operazioni considerate come costituenti una prestazione unica.

Esso sottolinea che, nel caso di specie, sono coinvolti tre soggetti.

Inoltre, nella causa che ha dato origine alla sentenza del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 ), così come nella causa di cui è investita, diversi fornitori avrebbero ceduto attrezzature a un solo destinatario.

Tuttavia, nella causa che ha dato origine a quest’ultima sentenza, la separazione artificiosa delle prestazioni era finalizzata a commettere un abuso fiscale, il che non avverrebbe nel caso di specie. 28 Date tali circostanze, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, ai sensi della direttiva 2008/9, sussista un diritto al rimborso dell’IVA versata, richiesto dal destinatario di una cessione di attrezzatura (utensileria), qualora il bene ceduto non abbia lasciato il territorio dello Stato membro del fornitore e [la] cessione [di detta attrezzatura] sia stata artificialmente separata dalle cessioni intracomunitarie, al medesimo destinatario, dei beni prodotti con l’impiego di [detta]attrezzatura».

Sulla questione pregiudiziale 29 In via preliminare, occorre anzitutto osservare che nel procedimento principale è in discussione la situazione di un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato effettuato l’acquisto del bene.

Infatti, in tale causa, è pacifico che l’attrezzatura controversa è stata venduta dalla [OSCURATO:PERSONA], con sede in Germania e registrata ai fini dell’IVA in Germania e in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], con sede in Slovacchia. 30 È altresì pacifico che la cessione di tale attrezzatura ha avuto luogo e che l’IVA è stata versata in [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, il giudice del rinvio ha rilevato al riguardo che, nel caso di specie, dopo la fabbricazione dell’attrezzatura controversa, la proprietà di quest’ultima era stata trasferita successivamente alla [OSCURATO:PERSONA], poi da quest’ultima alla [OSCURATO:PERSONA]. 31 In tale contesto, occorre ricordare, al pari dell’avvocata generale, al paragrafo 30 delle sue conclusioni, che tale trasferimento e, pertanto, la cessione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 non è messo in discussione dal fatto che una persona abbia mantenuto il possesso del bene di cui trattasi, ad esempio per utilizzarli in prima persona, come nel caso di specie la IME [OSCURATO:PERSONA], che utilizza l’attrezzatura controversa al solo scopo di produrre componenti ordinati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, la Corte ha già statuito che il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietaria, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, non richiede che la parte cui tale bene materiale viene trasferito lo detenga fisicamente né che tale bene materiale le sia fisicamente trasmesso e/o sia da essa fisicamente ricevuto (sentenza del 17 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/23 , EU:C:2024:896 , punto 27 e giurisprudenza citata). 32 Il giudice del rinvio afferma tuttavia di ritenere che, nel caso di specie, la cessione dell’attrezzatura controversa alla [OSCURATO:PERSONA] e le cessioni intracomunitarie a quest’ultima dei componenti fabbricati con l’ausilio di tale attrezzatura, esenti da IVA, siano state artificialmente scisse, per cui la cessione di detta attrezzatura dovrebbe essere considerata rientrare nello stesso regime fiscale delle cessioni di tali componenti.

Tale giudice nutre pertanto dubbi quanto al diritto al rimborso dell’IVA versata in [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla cessione dell’attrezzatura controversa, interrogandosi al contempo sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della sua valutazione della situazione controversa nel procedimento principale. 33 Occorre poi ricordare che l’articolo 171 della direttiva 2006/112 prevede, al paragrafo 1, che il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano in particolare acquisti di beni e servizi gravati da imposta, ma che sono stabiliti in un altro Stato membro, è effettuato secondo le modalità previste dalla direttiva 2008/9. 34 Sebbene il giudice del rinvio non citi alcuna disposizione precisa di quest’ultima direttiva nella sua questione pregiudiziale, dalla sua domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che esso chiede l’interpretazione dell’articolo 4, lettera b), di tale direttiva.

Infatti, nella motivazione del rinvio pregiudiziale, tale giudice parte dall’ipotesi secondo cui la cessione dell’attrezzatura controversa dovrebbe seguire lo stesso regime fiscale delle cessioni di componenti che costituiscono cessioni intracomunitarie esenti ai sensi dell’articolo 138 della direttiva 2006/112.

Inoltre, esso rileva, in particolare, il nesso tra l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9 e la normativa nazionale, vale a dire l’articolo 1, paragrafo 2, del decreto n. N-9, in forza del quale sarebbe escluso il rimborso dell’IVA assolta per cessioni di beni che devono essere considerate operazioni intracomunitarie. 35 Date tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 1, e con l’articolo 171 della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso di precludere che sia negato il rimborso dell’IVA gravante su una cessione di attrezzature a un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’acquisto di tale bene, sulla base del motivo che tale cessione deve essere esentata dall’IVA in quanto cessione intracomunitaria, dato che deve essere considerata come facente parte di una sola prestazione economica inscindibile, o come accessoria ad una prestazione principale costituita da cessioni intracomunitarie di beni prodotti tramite tale attrezzatura e destinati a tale soggetto passivo, sebbene detta attrezzatura non abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro del suo fornitore. 36 Per rispondere a tale questione, occorre esaminare, da un lato, se una cessione di un bene possa essere considerata una cessione intracomunitaria, anche se il bene di cui trattasi non abbia lasciato lo Stato membro del suo fornitore, e, dall’altro, se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la cessione di un’attrezzatura possa essere considerata come facente parte di una sola prestazione inscindibile o come accessoria a cessioni intracomunitarie di beni prodotti mediante tale attrezzatura. 37 A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già dichiarato che, al pari del diritto a detrazione, il diritto al rimborso costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.

Tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte.

Il sistema delle detrazioni e, quindi, dei rimborsi, è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche.

Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, soggette esse stesse all’IVA (sentenza del 16 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑746/22 , EU:C:2024:403 , punto 35 e giurisprudenza citata). 38 La direttiva 2008/9, secondo l’articolo 1, ha lo scopo di stabilire norme dettagliate per il rimborso dell’IVA di cui all’articolo 170 della direttiva 2006/112 ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/9. 39 Quest’ultima direttiva non mira tuttavia a determinare le condizioni di esercizio né la portata del diritto al rimborso.

Infatti, l’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, fatto salvo il successivo articolo 6 e ai fini della stessa direttiva, il diritto al rimborso dell’IVA a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112 quale applicata dallo Stato membro di rimborso (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑80/20 , EU:C:2021:870 , punti 62 e 63 e giurisprudenza citata). 40 Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), la direttiva 2008/9 non si applica agli importi dell’IVA fatturati per cessioni di beni che siano, o possano essere, in particolare esenti ai sensi dell’articolo 138 della direttiva 2006/112. 41 Secondo l’articolo 138, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori dai loro rispettivi territori ma nell’Unione, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, a condizione che i beni siano ceduti a un altro soggetto passivo o a una persona giuridica non soggetto passivo, che agiscono in quanto tali in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. 42 Secondo una giurisprudenza costante, l’esenzione di una cessione di un bene, ai sensi dell’articolo 138, diviene applicabile solo se il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, se il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, detto bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (sentenza del 26 luglio 2017, Toridas, C‑386/16 , EU:C:2017:599 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 43 Ne consegue che, in mancanza di spostamento fisico del bene di cui trattasi al di fuori del territorio di quest’ultimo Stato membro, una cessione non può essere qualificata come cessione intracomunitaria. 44 Occorre, altresì, ricordare che una cessione intracomunitaria di cui all’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 è determinata da un acquisto intracomunitario, come definito all’articolo 20 di tale direttiva (sentenza del 26 luglio 2017, Toridas, C‑386/16 , EU:C:2017:599 , punto 31 ). 45 Ebbene, da quest’ultima disposizione si evince che un acquisto può essere qualificato come acquisto intracomunitario solo a condizione che il bene sia stato trasportato o spedito in un altro Stato membro a destinazione dell’acquirente.

Ne consegue che i requisiti di applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 non possono essere soddisfatti se il bene oggetto della cessione all’acquirente non ha fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Toridas, C‑386/16 , EU:C:2017:599 , punti 32 e 33 ). 46 Il fatto che il bene sia stato venduto da una società stabilita in uno Stato membro diverso da quello dell’acquirente e diverso da quello in cui si trova fisicamente tale bene non mette in discussione tale conclusione.

Infatti, dai punti 43 e 45 della presente sentenza risulta che, senza trasporto o spedizione a destinazione dell’acquirente al di fuori del territorio dello Stato membro di cessione, non si può parlare né di un acquisto intracomunitario né, pertanto, di una cessione intracomunitaria esente. 47 Nel caso in esame, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’attrezzatura controversa è stata oggetto di due vendite, con le quali il potere di disporre di tale attrezzatura è stato trasmesso, in un primo tempo, dalla IME [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e, in un secondo momento, da quest’ultima alla [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia tale bene non è stato trasportato o spedito a destinazione degli acquirenti successivi, ma è rimasto nel territorio dello Stato membro del fornitore. 48 Se, in tali circostanze, le condizioni di applicazione dell’articolo 138 della direttiva 2006/112 non sono soddisfatte, cosa che spetta al giudice del rinvio stabilire, ne consegue che il rimborso dell’IVA gravante sull’acquisto di tale bene non può essere escluso dall’applicazione dell’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9. 49 In secondo luogo, per quanto riguarda il rapporto tra cessioni intracomunitarie e una cessione come quella dell’attrezzatura controversa, occorre rilevare che dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dall’articolo 2 della direttiva 2006/112 risulta che ciascuna operazione deve, in linea di principio, essere considerata come un’operazione distinta e indipendente (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank, C‑41/04 , EU:C:2005:649 , punto 20 ; del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑425/06 , EU:C:2008:108 , punto 50 e giurisprudenza citata, nonché del 17 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/23 , EU:C:2024:896 , punto 47 ). 50 Come ricordato dall’avvocata generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, tale principio si applica anche quando tra più prestazioni esiste un certo nesso, tenuto conto della connessione economica di tutte le operazioni di cui trattasi e del loro obiettivo economico (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 44 e giurisprudenza citata). 51 Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, anche se l’unico scopo delle cessioni di componenti, da un lato, e di quello dell’attrezzatura controversa, dall’altro, consisteva nell’eseguire gli ordini di fabbricazione di pezzi per la [OSCURATO:PERSONA], come avrebbe ritenuto l’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-grad (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]) in relazione alle cessioni controverse nel procedimento principale, tale scopo o tale eventuale connessione economica tra tali cessioni non significa automaticamente che dette cessioni debbano essere considerate un’unica operazione ai sensi della direttiva 2006/112. 52 Ciò premesso, è possibile che si debba derogare al principio enunciato al punto 49 della presente sentenza.

Infatti, l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA (sentenze del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank, C‑41/04 , EU:C:2005:649 , punto 20 , e del 16 febbraio 2023, DGRFP Cluj, C‑519/21 , EU:C:2023:106 , punto 58 nonché giurisprudenza citata). 53 Secondo una giurisprudenza costante, si deve considerare che si è in presenza di una prestazione unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissolubile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (sentenze del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank, C‑41/04 , EU:C:2005:649 , punto 22 , nonché del 7 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/23 , EU:C:2024:896 , punto 47 e giurisprudenza citata). 54 Inoltre, in talune circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti.

Ciò è quanto si verifica, segnatamente, nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati come costitutivi della prestazione principale, mentre altri elementi debbano essere, invece, considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie che condividono il medesimo trattamento fiscale riservato alla prestazione principale (sentenze del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank, C‑41/04 , EU:C:2005:649 , punto 21 e giurisprudenza citata; del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑282/22 , EU:C:2023:312 , punto 30 , nonché del 17 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/23 , EU:C:2024:896 , punto 48 ). 55 Nell’ambito della cooperazione istituita in forza dell’articolo 267 TFUE, è compito degli organi giurisdizionali nazionali stabilire se, nelle circostanze della fattispecie particolare, la prestazione di cui trattasi costituisca una prestazione unica e apportare in proposito tutte le valutazioni definitive sui fatti.

Incombe nondimeno alla Corte fornire a tali organi giurisdizionali tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che possano essere utili per dirimere la controversia di cui sono investiti (sentenza del 17 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/23 , EU:C:2024:896 , punto 49 e giurisprudenza citata). 56 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i componenti fabbricati mediante l’attrezzatura controversa sono stati oggetto di diverse cessioni intracomunitarie effettuate direttamente dalla IME [OSCURATO:PERSONA] a destinazione della [OSCURATO:PERSONA].

Tale attrezzatura, la cui cessione è stata assoggettata all’IVA di cui trattasi nel procedimento principale, è stata venduta dalla [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima, ma è rimasta in [OSCURATO:PERSONA] ed è stata messa a disposizione della IME [OSCURATO:PERSONA]. 57 Ebbene, in primo luogo, il fatto che varie cessioni di beni identici, nella fattispecie i componenti, siano avvenute tra le stesse società non è sufficiente per poter ritenere che tali cessioni debbano essere considerate, di per sé e indipendentemente dalla cessione dell’attrezzatura controversa, come un’unica operazione.

Infatti, l’identità di oggetto di tali cessioni non implica automaticamente che esse formino, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. 58 Ciò vale a maggior ragione quando due cessioni di beni diverse, nella fattispecie l’attrezzatura controversa e i componenti, sono effettuate da due prestatori indipendenti.

Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, dal punto di vista di un consumatore medio, il trattamento separato di cessioni effettuate da due prestatori indipendenti appare perfettamente logico. 59 Inoltre, come già rilevato ai punti 50 e 51 della presente sentenza, il fatto che esista un certo nesso tra le operazioni, dal momento che l’attrezzatura controversa è necessaria alla fabbricazione dei componenti, non significa che esse debbano essere considerate come costituenti un’unica operazione, o, di conseguenza, come prestazioni indissociabili. 60 Tuttavia, in casi eccezionali, due prestazioni fornite da due prestatori indipendenti possono essere considerate come un’unica prestazione complessa.

Ciò accade quando è accertato che si è verificato un frazionamento artificiale di tali prestazioni. 61 Una situazione del genere è stata presa in considerazione dalla Corte nella sentenza del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 ).

Ebbene, è sui punti 56 e 57 di tale sentenza, in cui la Corte ha rilevato le caratteristiche delle operazioni controverse nella causa che ha originato detta sentenza, che il giudice del rinvio si è basato, come precisa nella sua decisione di rinvio, per ritenere che le cessioni dei componenti e quella dell’attrezzatura controversa dovessero essere considerate come costituenti una prestazione unica che doveva essere disciplinata dal medesimo regime fiscale. 62 Nondimeno, le indicazioni di cui ai punti 56 e 57 della sentenza del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 ), non supportano la tesi che cessioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano state oggetto di una scissione artificiale, dal momento che nessuna delle caratteristiche delle operazioni descritte dalla Corte al riguardo è paragonabile a quelle di tali cessioni. 63 Infatti, a differenza di una situazione giuridica come quella di cui trattasi nel procedimento principale, le due società che fornivano le prestazioni di servizi allo stesso cliente nella causa che ha dato luogo a tale sentenza erano collegate in quanto facevano parte dello stesso gruppo.

Inoltre, cessioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale non nascono ciascuna da un frazionamento intenzionale della prestazione concessa da un fornitore, bensì da contratti separati conclusi con due prestatori indipendenti, per cui, considerate isolatamente, tali cessioni obbediscono ad una propria logica economica.

Inoltre, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha ritenuto che non fosse né asserito né dimostrato che la società destinataria delle varie cessioni, ossia la [OSCURATO:PERSONA], cercasse di ottenere un indebito vantaggio fiscale dal diverso trattamento fiscale delle cessioni di cui trattasi, mentre la Corte ha ricordato, in sostanza ai punti da 58 a 62 della sentenza del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 ), che tale elemento svolge un ruolo essenziale nel qualificare operazioni come oggetto di una scissione fittizia. 64 Inoltre, il fatto che un’attrezzatura non sia destinata alla produzione di un singolo pezzo o di un singolo lotto di pezzi o ad essere integrata nei componenti, ma sia destinata ad essere utilizzata per la produzione in serie di tali pezzi o componenti può contribuire a dimostrare che la cessione di tale attrezzatura non è così strettamente connessa a una cessione specifica di pezzi da dover essere considerata come formante, con quella specifica cessione di pezzi, oggettivamente, un’unica prestazione economica inscindibile. 65 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se una prestazione debba essere considerata accessoria ad una prestazione principale, secondo una giurisprudenza costante ciò si verifica quando tale prestazione costituisce per la clientela non un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑425/06 , EU:C:2008:108 , punto 52 e giurisprudenza citata; del 16 febbraio 2023, DGRFP Cluj, C‑519/21 , EU:C:2023:106 , punto 60 e giurisprudenza citata, nonché del 17 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/23 , EU:C:2024:896 , punto 48 ).

Ne consegue che, se, al contrario, tali prestazioni hanno per il cliente ciascuna una funzione o una finalità propria, l’una non può essere qualificata come accessoria rispetto all’altra. 66 Pertanto, quando l’acquisto di un’attrezzatura indispensabile alla fabbricazione di beni, che è messa a disposizione del fornitore di tali beni, conferisce al suo acquirente una garanzia che gli consente di proteggere la sua posizione nei confronti di tale fornitore, in particolare in caso di insolvenza di quest’ultimo, o ancora consente a tale acquirente di trasferire o di spostare tale attrezzatura, nel caso in cui il processo di produzione lo richieda, una siffatta circostanza costituisce un forte indizio del fatto che la cessione di detta attrezzatura ha uno scopo a sé stante per tale acquirente e che, pertanto, essa non dovrebbe essere considerata accessoria alla cessione di pezzi fabbricati mediante quest’ultima, la quale ha un altro scopo. 67 Inoltre, in quanto utensile, si può presumere, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che l’attrezzatura sarà utilizzata durante tutto il ciclo di produzione dei beni fabbricati tramite la stessa, ragion per cui è stata messa a disposizione del fabbricante.

Pertanto, la cessione di un’attrezzatura del genere ha una finalità propria rispetto alle varie cessioni dei componenti, cosicché non può essere considerata accessoria a queste ultime. 68 Sebbene il fatto che l’attrezzatura costituisca un prerequisito per qualsiasi cessione successiva di beni fabbricati mediante la medesima possa indicare che il suo acquisto costituirebbe il mezzo per beneficiare nelle migliori condizioni della cessione di tali beni e, pertanto, potrebbe sembrare una prestazione accessoria a quella della cessione di tali beni, tale fattore deve comunque essere considerato alla luce di tutte le circostanze in cui si svolgono tali operazioni. 69 Infatti, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione la realtà economica e commerciale come elemento pertinente per determinare se una cessione sia accessoria o, al contrario, indipendente (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑130/15 , EU:C:2016:357 , punto 22 ).

La presa in considerazione della realtà economica delle transazioni in questione, che in linea di principio si riflette nei rapporti contrattuali delle parti, è considerata un criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune dell’IVA (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2018, T‑2, C‑396/16 , EU:C:2018:109 , punto 43 e giurisprudenza citata). 70 A tal riguardo, il modello d’impresa del gruppo di cui fanno parte alcune delle società coinvolte nelle cessioni di cui trattasi nella causa principale è un fattore che deve essere preso in considerazione dal giudice nazionale.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, nelle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, che il fatto che l’attrezzatura controversa sia stata venduta inizialmente dalla IME [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] prima che essa stessa l’acquistasse da quest’ultima è dovuto alla centralizzazione, presso la [OSCURATO:PERSONA], degli ordini di utensileria all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Al momento dell’ordine di un’attrezzatura, infatti, non è ancora noto il soggetto del gruppo che produrrà i pezzi che includono i componenti realizzati con quella attrezzatura.

La scelta di tale soggetto dipenderebbe in particolare dalla posizione geografica dei clienti e dell’azienda terza che produce l’attrezzatura.

Tuttavia, dopo che detto soggetto è stato individuato, avverrà il trasferimento della stessa attrezzatura a quest’ultimo.

Ebbene, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, tale modo di procedere all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sembra corrispondere alla realtà economica e commerciale delle operazioni di cessione di cui trattasi nel procedimento principale, la quale si riflette nei successivi contratti di vendita dell’attrezzatura controversa, e che il giudice del rinvio ha accertato che non costituiscono una montatura allo scopo di commettere un abuso fiscale o di ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Ogni cessione, che riguardi tale attrezzatura o i componenti, sembra corrispondere ad una fase del processo di produzione dei pezzi fabbricati che li includono, il che potrebbe giustificare il fatto che tali varie cessioni sono qualificate come prestazioni indipendenti che devono essere assoggettate ad imposta in modo indipendente. 71 Infine, dalla decisione di rinvio risulta che le cessioni intracomunitarie dei componenti e quella dell’attrezzatura controversa sono state oggetto di una fatturazione distinta.

Ebbene, a tal riguardo, la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che, se dalle circostanze del procedimento principale risulta che il cliente intende acquistare prestazioni distinte, l’operazione effettuata deve essere considerata come se comportasse prestazioni indipendenti, anche se tale cliente ha pagato un prezzo unico (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 1999, CPP, C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punti 31 e 32 ).

A fortiori , quando le prestazioni sono state oggetto di un pagamento separato, tale fattore, pur non essendo di per sé determinante, (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑130/15 , EU:C:2016:357 , punto 21 ), depone a favore di una qualificazione delle prestazioni di cui trattasi come prestazioni indipendenti. 72 Se, tenuto conto delle loro caratteristiche e finalità specifiche e di tutte le circostanze in cui sono avvenute le cessioni di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio giunge alla conclusione che la cessione dell’attrezzatura controversa deve essere qualificata come indipendente rispetto alle cessioni dei componenti, tale cessione non potrebbe essere qualificata come intracomunitaria e, pertanto, esente ai sensi dell’articolo 138 della direttiva 2006/112.

Di conseguenza, in tal caso, il rimborso dell’IVA assolta non può essere escluso a norma dell’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9. 73 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 1, e con l’articolo 171 della direttiva 2006/112, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che sia negato il rimborso dell’IVA gravante su una cessione di un’attrezzatura a un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’acquisto di tale bene, qualora detta attrezzatura non abbia fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del suo fornitore, a meno che, tenuto conto di tutte le circostanze che caratterizzano le operazioni di cui trattasi, tale cessione debba essere considerata come facente parte di un’unica prestazione economica indissociabile o accessoria ad una prestazione principale costituita da cessioni intracomunitarie di beni prodotti per mezzo di tale attrezzatura e destinati a tale soggetto passivo.

Sulle spese 74 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 1, e con l’articolo 171 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che sia negato il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto gravante su una cessione di un’attrezzatura a un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’acquisto di tale bene, qualora detta attrezzatura non abbia fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del suo fornitore, a meno che, tenuto conto di tutte le circostanze che caratterizzano le operazioni di cui trattasi, tale cessione debba essere considerata come facente parte di un’unica prestazione economica indissociabile o accessoria ad una prestazione principale costituita da cessioni intracomunitarie di beni prodotti per mezzo di tale attrezzatura e destinati a tale soggetto passivo.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0234 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 23 ottobre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Direttiva 2008/9/CE – Articolo 4, lettera b) – Rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso – Prestazione principale e prestazione accessoria – Scomposizione artificiale di una prestazione unica – Nessuno spostamento dell’oggetto della fornitura» Nella causa C‑234/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 27 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], spol. s r. o. contro [OSCURATO:PERSONA] na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – [OSCURATO:PERSONA] pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, LA CORTE (Decima Sezione), composta da J. Passer, presidente di sezione, D. Gratsias e B. Smulders (relatore), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], spol. s r.o., da E. Evtimov, Y. Mateeva, S. Vasilev e V. Vidolovet, advokati, nonché B. Lazarov; – per il [OSCURATO:PERSONA] na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – [OSCURATO:PERSONA] pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, da E. Pavlova; – per la Commissione europea, da P. Carlin e D. Drambozova, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro ( GU 2008, L 44, pag. 23 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], spol. s r.o., società con sede in Slovacchia, e il [OSCURATO:PERSONA] na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – [OSCURATO:PERSONA] pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (direttore della direzione «Ricorsi e prassi in materia tributaria e previdenziale» di [OSCURATO:PERSONA], presso l’Agenzia nazionale delle entrate, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «direttore dell’amministrazione tributaria»), in merito al diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato sulla cessione di un’attrezzatura. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2006/112 3 Il titolo IV della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 ( GU 2018, L 311, pag. 3 ) (in prosieguo: la «direttiva 2006/112»), intitolato «Operazioni imponibili», contiene un capo 1, intitolato «Cessioni di beni», nel quale figura l’articolo 14 di tale direttiva, che, al paragrafo 1, così dispone: «Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario». 4 Il titolo IV di detta direttiva contiene l’articolo 20, il quale, al primo comma, enuncia quanto segue: «Si considera “acquisto intracomunitario di beni” l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, a destinazione dell’acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene». 5 Il titolo IX della direttiva 2006/112, intitolato «Esenzioni», contiene un capo 4, intitolato «Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie», che comprende l’articolo 138 di tale direttiva, il quale, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità [europea], dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio; b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA». 6 L’articolo 169 di detta direttiva, alla lettera a) dispone quanto segue: «Oltre alla detrazione di cui all’articolo 168, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA ivi prevista nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti: a) sue operazioni relative alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, effettuate fuori dello Stato membro in cui l’imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato membro; (...)». 7 L’articolo 170 della direttiva 2006/112 così prevede: «Il soggetto passivo che, ai sensi (...) dell’articolo 2, punto 1, e dell’articolo 3 della direttiva [2008/9/] e dell’articolo 171 della presente direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti: a) le operazioni di cui all’articolo 169; (...)». 8 L’articolo 171, paragrafo 1, della citata direttiva così dispone: «Il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro è effettuato secondo le modalità d’applicazione previste dalla direttiva [2008/9]». Direttiva 2008/9 9 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2008/9: «La presente direttiva stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’[IVA] di cui all’articolo 170 della [direttiva 2008/9] ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3». 10 L’articolo 2 della direttiva 2008/9 così prevede: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) “soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso” il soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della [direttiva 2006/112], che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro; 2) “Stato membro di rimborso” lo Stato membro in cui l’IVA è addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro; (...)». 11 L’articolo 4 della direttiva 2008/9 così dispone: «La presente direttiva non si applica: a) agli importi dell’IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati; b) agli importi dell’IVA che sono stati fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 2006/112]». Diritto bulgaro Lo ZDDS 12 L’articolo 53 dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge relativa all’imposta sul valore aggiunto) (DV n. 63, del 4 agosto 2006) (in prosieguo: lo «ZDDS») così dispone: «(1)   Si applica un’aliquota d’imposta pari a zero alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 7, ad eccezione delle cessioni intracomunitarie esenti a norma dell’articolo 38, paragrafo 2. (2)   (...) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota d’imposta zero di cui al paragrafo 1, il fornitore deve essere in possesso: 1. di documenti relativi alla consegna, quali definiti dal regolamento di applicazione della legge, e 2. (...) di documenti relativi alla spedizione o al trasporto dei beni dal territorio nazionale verso il territorio di un altro Stato membro, quali definiti dall’articolo 45 bis del [regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2011, L 77, pag. 1 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 ( GU 2018, L 311, pag. 10 )], in prosieguo denominato il “regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011”, o quali definiti dal regolamento di applicazione della legge. (3)   (...)». 13 L’articolo 81 dello ZDDS, intitolato «Rimborso dell’imposta a persone non stabilite nel territorio nazionale», così recita: «(1)   L’imposta versata è rimborsata: 1. ai soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio nazionale, ma che sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA in un altro Stato membro per i beni acquistati e per i servizi da essi ricevuti nel territorio nazionale; (...) (2)   Le modalità e i documenti richiesti per il rimborso dell’imposta di cui al paragrafo 1 sono stabiliti con decreto del ministro delle Finanze». 14 Ai sensi dell’articolo 128 dello ZDDS: «Qualora la prestazione principale sia accompagnata da un’altra prestazione e il pagamento sia determinato in modo comune, si considera che si tratti di un’unica prestazione principale». Decreto n. N-9 15 L’articolo 1 della Naredba n. N-9 za vazstanoviavaneto na danaka varhu dobavenata stoynost na danachno zadalzheni litsa, neustanoveni v darzhavata chlenka po vazstanoviavane, no ustanoveni v druga darzhava – chlenka na Evropeiskia sayuz (decreto n. N-9 sul rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea), del 16 dicembre 2009 (DV n. 101, del 18 dicembre 2009 (in prosieguo: il «decreto n. N-9»), prevede quanto segue: «(1)   Il presente decreto disciplina: 1. (...) le condizioni e le modalità secondo le quali l’[IVA] fatturata è rimborsata a soggetti passivi stabiliti e registrati ai fini dell’[IVA] in un altro Stato membro dell’Unione europea, per beni da essi acquistati, servizi che sono stati loro forniti o importazioni effettuate nel territorio nazionale; (...) (2)   Il presente decreto non si applica agli importi corrispondenti ad un’[IVA] indebitamente fatturata, anche per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie effettuate e le esportazioni». Procedimento principale e questione pregiudiziale 16 [OSCURATO:PERSONA] è una società stabilita e registrata ai fini dell’IVA in Slovacchia. La sua attività consiste, in particolare, nella produzione di finestrini e di moduli per portiere per autoveicoli. Per la fabbricazione di tali prodotti, essa acquista componenti dalla «[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]» EOOD (in prosieguo: la «IME [OSCURATO:PERSONA]»), un’impresa con sede in [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio qualifica la fornitura di tali componenti da parte di quest’ultima alla [OSCURATO:PERSONA] come cessioni intracomunitarie. 17 [OSCURATO:PERSONA] SE & Co. KG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società stabilita in Germania e registrata ai fini dell’IVA in Germania e in [OSCURATO:PERSONA]. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che essa fa parte, al pari della [OSCURATO:PERSONA], del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che produce in particolare sistemi meccatronici per le carrozzerie e gli interni di automobili destinati a costruttori di automobili. 18 [OSCURATO:PERSONA] ha commissionato alla IME [OSCURATO:PERSONA] un’attrezzatura specifica per la fabbricazione di componenti da integrare in tali sistemi. Il 14 maggio 2020 la vendita di tale attrezzatura è stata fatturata dalla IME [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale attrezzatura, sebbene sia divenuta proprietà di quest’ultima, è rimasta presso la IME [OSCURATO:PERSONA], che la utilizza esclusivamente per fabbricare i suddetti componenti, destinati alla [OSCURATO:PERSONA]. 19 Il 7 giugno 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha venduto la stessa attrezzatura alla [OSCURATO:PERSONA]. A tale titolo, essa ha emesso una fattura relativa alla vendita di un’attrezzatura per utensili, denominata «Set di mandrini conforme all’allegato S‑T 08-Р-9965 – Supporto automatizzato per componenti nel sistema di saldatura» (in prosieguo: l’«attrezzatura controversa»), per un importo netto di EUR 62000 maggiorato dell’IVA bulgara, che è stata versata. L’attrezzatura controversa è rimasta presso la IME [OSCURATO:PERSONA] per la produzione di tali componenti. 20 Il 10 marzo 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2021, il rimborso di tale IVA. Con domanda di compensazione e di rimborso del 15 luglio 2022, tale domanda è stata respinta. Tale decisione è stata confermata dal direttore dell’amministrazione tributaria. 21 L’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-grad (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] avverso tale domanda di compensazione e di rimborso. Tale tribunale ha ritenuto, in sostanza, che la cessione dell’attrezzatura controversa, poiché era accessoria alle cessioni intracomunitarie dei componenti prodotti dalla IME [OSCURATO:PERSONA], doveva essere assoggettata al medesimo regime fiscale. Queste due operazioni sarebbero state artificiosamente scisse. Infatti, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, dello ZDDS, la cessione di tale attrezzatura avrebbe dovuto essere assoggettata ad un’aliquota d’imposta pari a zero, per cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto indicare l’IVA sulla fattura relativa alla cessione di tale attrezzatura. Pertanto, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del decreto n. N-9, che recepirebbe in diritto bulgaro l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe diritto al rimborso dell’IVA da essa pagata. 22 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 23 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, tale giudice dice anzitutto di essere del parere, alla luce degli insegnamenti della sentenza del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 , punti 56 e 57 ), che l’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-grad (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]) potesse legittimamente ritenere che le cessioni da parte della IME [OSCURATO:PERSONA], da un lato, dei componenti ai fini dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, dell’attrezzatura controversa fossero state scisse artificiosamente. Vari elementi deporrebbero in tal senso, quali il collegamento materiale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che le cessioni dei componenti siano state effettuate direttamente dalla IME [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], ma che l’attrezzatura controversa necessaria per la fabbricazione di tali componenti sia stata ceduta indirettamente, vale a dire tramite la [OSCURATO:PERSONA], nonché la circostanza che, considerata isolatamente, la cessione di tale attrezzatura sembrerebbe priva di logica economica, dal momento che detta attrezzatura è rimasta presso la IME [OSCURATO:PERSONA], che la utilizza unicamente per la produzione di tali componenti. Per contro, a differenza della situazione di cui trattasi nella sentenza del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 ), nel caso di specie non sarebbe stato dedotto né dimostrato alcun intento di abuso fiscale. 24 Tuttavia, detto giudice dubita poi che la cessione dell’attrezzatura controversa, che ritiene accessoria alle cessioni di componenti, possa essere classificata come operazione esente o che potrebbe essere esente da IVA, dal momento che tale attrezzatura non è stata trasportata fuori della [OSCURATO:PERSONA]. 25 Inoltre, esso menziona la sua giurisprudenza, che si basa sulle sentenze della Corte del 25 febbraio 1999, CPP ( C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punto 26 ), del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 , punto 48 ), e del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank ( C‑41/04 , EU:C:2005:649 ), secondo la quale le cessioni di attrezzature che accompagnano le cessioni intracomunitarie di parti fabbricate mediante tali attrezzature sono soggette al medesimo regime fiscale, il che implicherebbe, nel caso di specie, che la cessione dell’attrezzatura controversa debba essere assoggettata ad un’aliquota d’imposta pari a zero. In tal caso, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del decreto n. N-9, che avrebbe recepito l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9, una società stabilita in un altro Stato membro alla quale sia stata fatturata un’attrezzatura del genere non avrebbe diritto al rimborso dell’IVA in [OSCURATO:PERSONA]. 26 Ciò premesso, il giudice del rinvio si chiede se tale ragionamento sia conforme al diritto dell’Unione, da un lato, alla luce degli insegnamenti della sentenza del 21 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑80/20 , EU:C:2021:870 ). Infatti, nella causa che ha dato origine a tale sentenza, come nel caso di specie, l’attrezzatura fatturata non avrebbe lasciato il territorio dello Stato membro del cedente e i beni prodotti mediante tale attrezzatura sarebbero stati oggetto di cessioni intracomunitarie. Ebbene, in detta sentenza, la Corte non ha messo in dubbio l’esistenza di un diritto al rimborso. 27 Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che la causa di cui è investito si distingue, in particolare, per quanto riguarda il numero di persone coinvolte nelle prestazioni di cui trattasi, dalle cause che hanno dato origine alle sentenze del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank ( C‑41/04 , EU:C:2005:649 ), e del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑392/11 , EU:C:2012:597 ), relative ad operazioni considerate come costituenti una prestazione unica. Esso sottolinea che, nel caso di specie, sono coinvolti tre soggetti. Inoltre, nella causa che ha dato origine alla sentenza del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 ), così come nella causa di cui è investita, diversi fornitori avrebbero ceduto attrezzature a un solo destinatario. Tuttavia, nella causa che ha dato origine a quest’ultima sentenza, la separazione artificiosa delle prestazioni era finalizzata a commettere un abuso fiscale, il che non avverrebbe nel caso di specie. 28 Date tali circostanze, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, ai sensi della direttiva 2008/9, sussista un diritto al rimborso dell’IVA versata, richiesto dal destinatario di una cessione di attrezzatura (utensileria), qualora il bene ceduto non abbia lasciato il territorio dello Stato membro del fornitore e [la] cessione [di detta attrezzatura] sia stata artificialmente separata dalle cessioni intracomunitarie, al medesimo destinatario, dei beni prodotti con l’impiego di [detta]attrezzatura». Sulla questione pregiudiziale 29 In via preliminare, occorre anzitutto osservare che nel procedimento principale è in discussione la situazione di un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato effettuato l’acquisto del bene. Infatti, in tale causa, è pacifico che l’attrezzatura controversa è stata venduta dalla [OSCURATO:PERSONA], con sede in Germania e registrata ai fini dell’IVA in Germania e in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], con sede in Slovacchia. 30 È altresì pacifico che la cessione di tale attrezzatura ha avuto luogo e che l’IVA è stata versata in [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il giudice del rinvio ha rilevato al riguardo che, nel caso di specie, dopo la fabbricazione dell’attrezzatura controversa, la proprietà di quest’ultima era stata trasferita successivamente alla [OSCURATO:PERSONA], poi da quest’ultima alla [OSCURATO:PERSONA]. 31 In tale contesto, occorre ricordare, al pari dell’avvocata generale, al paragrafo 30 delle sue conclusioni, che tale trasferimento e, pertanto, la cessione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 non è messo in discussione dal fatto che una persona abbia mantenuto il possesso del bene di cui trattasi, ad esempio per utilizzarli in prima persona, come nel caso di specie la IME [OSCURATO:PERSONA], che utilizza l’attrezzatura controversa al solo scopo di produrre componenti ordinati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, la Corte ha già statuito che il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietaria, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, non richiede che la parte cui tale bene materiale viene trasferito lo detenga fisicamente né che tale bene materiale le sia fisicamente trasmesso e/o sia da essa fisicamente ricevuto (sentenza del 17 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/23 , EU:C:2024:896 , punto 27 e giurisprudenza citata). 32 Il giudice del rinvio afferma tuttavia di ritenere che, nel caso di specie, la cessione dell’attrezzatura controversa alla [OSCURATO:PERSONA] e le cessioni intracomunitarie a quest’ultima dei componenti fabbricati con l’ausilio di tale attrezzatura, esenti da IVA, siano state artificialmente scisse, per cui la cessione di detta attrezzatura dovrebbe essere considerata rientrare nello stesso regime fiscale delle cessioni di tali componenti. Tale giudice nutre pertanto dubbi quanto al diritto al rimborso dell’IVA versata in [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla cessione dell’attrezzatura controversa, interrogandosi al contempo sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della sua valutazione della situazione controversa nel procedimento principale. 33 Occorre poi ricordare che l’articolo 171 della direttiva 2006/112 prevede, al paragrafo 1, che il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano in particolare acquisti di beni e servizi gravati da imposta, ma che sono stabiliti in un altro Stato membro, è effettuato secondo le modalità previste dalla direttiva 2008/9. 34 Sebbene il giudice del rinvio non citi alcuna disposizione precisa di quest’ultima direttiva nella sua questione pregiudiziale, dalla sua domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che esso chiede l’interpretazione dell’articolo 4, lettera b), di tale direttiva. Infatti, nella motivazione del rinvio pregiudiziale, tale giudice parte dall’ipotesi secondo cui la cessione dell’attrezzatura controversa dovrebbe seguire lo stesso regime fiscale delle cessioni di componenti che costituiscono cessioni intracomunitarie esenti ai sensi dell’articolo 138 della direttiva 2006/112. Inoltre, esso rileva, in particolare, il nesso tra l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9 e la normativa nazionale, vale a dire l’articolo 1, paragrafo 2, del decreto n. N-9, in forza del quale sarebbe escluso il rimborso dell’IVA assolta per cessioni di beni che devono essere considerate operazioni intracomunitarie. 35 Date tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 1, e con l’articolo 171 della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso di precludere che sia negato il rimborso dell’IVA gravante su una cessione di attrezzature a un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’acquisto di tale bene, sulla base del motivo che tale cessione deve essere esentata dall’IVA in quanto cessione intracomunitaria, dato che deve essere considerata come facente parte di una sola prestazione economica inscindibile, o come accessoria ad una prestazione principale costituita da cessioni intracomunitarie di beni prodotti tramite tale attrezzatura e destinati a tale soggetto passivo, sebbene detta attrezzatura non abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro del suo fornitore. 36 Per rispondere a tale questione, occorre esaminare, da un lato, se una cessione di un bene possa essere considerata una cessione intracomunitaria, anche se il bene di cui trattasi non abbia lasciato lo Stato membro del suo fornitore, e, dall’altro, se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la cessione di un’attrezzatura possa essere considerata come facente parte di una sola prestazione inscindibile o come accessoria a cessioni intracomunitarie di beni prodotti mediante tale attrezzatura. 37 A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già dichiarato che, al pari del diritto a detrazione, il diritto al rimborso costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte. Il sistema delle detrazioni e, quindi, dei rimborsi, è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, soggette esse stesse all’IVA (sentenza del 16 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑746/22 , EU:C:2024:403 , punto 35 e giurisprudenza citata). 38 La direttiva 2008/9, secondo l’articolo 1, ha lo scopo di stabilire norme dettagliate per il rimborso dell’IVA di cui all’articolo 170 della direttiva 2006/112 ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/9. 39 Quest’ultima direttiva non mira tuttavia a determinare le condizioni di esercizio né la portata del diritto al rimborso. Infatti, l’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, fatto salvo il successivo articolo 6 e ai fini della stessa direttiva, il diritto al rimborso dell’IVA a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112 quale applicata dallo Stato membro di rimborso (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑80/20 , EU:C:2021:870 , punti 62 e 63 e giurisprudenza citata). 40 Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), la direttiva 2008/9 non si applica agli importi dell’IVA fatturati per cessioni di beni che siano, o possano essere, in particolare esenti ai sensi dell’articolo 138 della direttiva 2006/112. 41 Secondo l’articolo 138, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori dai loro rispettivi territori ma nell’Unione, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, a condizione che i beni siano ceduti a un altro soggetto passivo o a una persona giuridica non soggetto passivo, che agiscono in quanto tali in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. 42 Secondo una giurisprudenza costante, l’esenzione di una cessione di un bene, ai sensi dell’articolo 138, diviene applicabile solo se il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, se il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, detto bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (sentenza del 26 luglio 2017, Toridas, C‑386/16 , EU:C:2017:599 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 43 Ne consegue che, in mancanza di spostamento fisico del bene di cui trattasi al di fuori del territorio di quest’ultimo Stato membro, una cessione non può essere qualificata come cessione intracomunitaria. 44 Occorre, altresì, ricordare che una cessione intracomunitaria di cui all’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 è determinata da un acquisto intracomunitario, come definito all’articolo 20 di tale direttiva (sentenza del 26 luglio 2017, Toridas, C‑386/16 , EU:C:2017:599 , punto 31 ). 45 Ebbene, da quest’ultima disposizione si evince che un acquisto può essere qualificato come acquisto intracomunitario solo a condizione che il bene sia stato trasportato o spedito in un altro Stato membro a destinazione dell’acquirente. Ne consegue che i requisiti di applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 non possono essere soddisfatti se il bene oggetto della cessione all’acquirente non ha fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Toridas, C‑386/16 , EU:C:2017:599 , punti 32 e 33 ). 46 Il fatto che il bene sia stato venduto da una società stabilita in uno Stato membro diverso da quello dell’acquirente e diverso da quello in cui si trova fisicamente tale bene non mette in discussione tale conclusione. Infatti, dai punti 43 e 45 della presente sentenza risulta che, senza trasporto o spedizione a destinazione dell’acquirente al di fuori del territorio dello Stato membro di cessione, non si può parlare né di un acquisto intracomunitario né, pertanto, di una cessione intracomunitaria esente. 47 Nel caso in esame, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’attrezzatura controversa è stata oggetto di due vendite, con le quali il potere di disporre di tale attrezzatura è stato trasmesso, in un primo tempo, dalla IME [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e, in un secondo momento, da quest’ultima alla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia tale bene non è stato trasportato o spedito a destinazione degli acquirenti successivi, ma è rimasto nel territorio dello Stato membro del fornitore. 48 Se, in tali circostanze, le condizioni di applicazione dell’articolo 138 della direttiva 2006/112 non sono soddisfatte, cosa che spetta al giudice del rinvio stabilire, ne consegue che il rimborso dell’IVA gravante sull’acquisto di tale bene non può essere escluso dall’applicazione dell’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9. 49 In secondo luogo, per quanto riguarda il rapporto tra cessioni intracomunitarie e una cessione come quella dell’attrezzatura controversa, occorre rilevare che dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dall’articolo 2 della direttiva 2006/112 risulta che ciascuna operazione deve, in linea di principio, essere considerata come un’operazione distinta e indipendente (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank, C‑41/04 , EU:C:2005:649 , punto 20 ; del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑425/06 , EU:C:2008:108 , punto 50 e giurisprudenza citata, nonché del 17 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/23 , EU:C:2024:896 , punto 47 ). 50 Come ricordato dall’avvocata generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, tale principio si applica anche quando tra più prestazioni esiste un certo nesso, tenuto conto della connessione economica di tutte le operazioni di cui trattasi e del loro obiettivo economico (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2019, KPC Herning, C‑71/18 , EU:C:2019:660 , punto 44 e giurisprudenza citata). 51 Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, anche se l’unico scopo delle cessioni di componenti, da un lato, e di quello dell’attrezzatura controversa, dall’altro, consisteva nell’eseguire gli ordini di fabbricazione di pezzi per la [OSCURATO:PERSONA], come avrebbe ritenuto l’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-grad (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]) in relazione alle cessioni controverse nel procedimento principale, tale scopo o tale eventuale connessione economica tra tali cessioni non significa automaticamente che dette cessioni debbano essere considerate un’unica operazione ai sensi della direttiva 2006/112. 52 Ciò premesso, è possibile che si debba derogare al principio enunciato al punto 49 della presente sentenza. Infatti, l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA (sentenze del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank, C‑41/04 , EU:C:2005:649 , punto 20 , e del 16 febbraio 2023, DGRFP Cluj, C‑519/21 , EU:C:2023:106 , punto 58 nonché giurisprudenza citata). 53 Secondo una giurisprudenza costante, si deve considerare che si è in presenza di una prestazione unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissolubile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (sentenze del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank, C‑41/04 , EU:C:2005:649 , punto 22 , nonché del 7 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/23 , EU:C:2024:896 , punto 47 e giurisprudenza citata). 54 Inoltre, in talune circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Ciò è quanto si verifica, segnatamente, nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati come costitutivi della prestazione principale, mentre altri elementi debbano essere, invece, considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie che condividono il medesimo trattamento fiscale riservato alla prestazione principale (sentenze del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e OV Bank, C‑41/04 , EU:C:2005:649 , punto 21 e giurisprudenza citata; del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑282/22 , EU:C:2023:312 , punto 30 , nonché del 17 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/23 , EU:C:2024:896 , punto 48 ). 55 Nell’ambito della cooperazione istituita in forza dell’articolo 267 TFUE, è compito degli organi giurisdizionali nazionali stabilire se, nelle circostanze della fattispecie particolare, la prestazione di cui trattasi costituisca una prestazione unica e apportare in proposito tutte le valutazioni definitive sui fatti. Incombe nondimeno alla Corte fornire a tali organi giurisdizionali tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che possano essere utili per dirimere la controversia di cui sono investiti (sentenza del 17 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/23 , EU:C:2024:896 , punto 49 e giurisprudenza citata). 56 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i componenti fabbricati mediante l’attrezzatura controversa sono stati oggetto di diverse cessioni intracomunitarie effettuate direttamente dalla IME [OSCURATO:PERSONA] a destinazione della [OSCURATO:PERSONA]. Tale attrezzatura, la cui cessione è stata assoggettata all’IVA di cui trattasi nel procedimento principale, è stata venduta dalla [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima, ma è rimasta in [OSCURATO:PERSONA] ed è stata messa a disposizione della IME [OSCURATO:PERSONA]. 57 Ebbene, in primo luogo, il fatto che varie cessioni di beni identici, nella fattispecie i componenti, siano avvenute tra le stesse società non è sufficiente per poter ritenere che tali cessioni debbano essere considerate, di per sé e indipendentemente dalla cessione dell’attrezzatura controversa, come un’unica operazione. Infatti, l’identità di oggetto di tali cessioni non implica automaticamente che esse formino, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. 58 Ciò vale a maggior ragione quando due cessioni di beni diverse, nella fattispecie l’attrezzatura controversa e i componenti, sono effettuate da due prestatori indipendenti. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, dal punto di vista di un consumatore medio, il trattamento separato di cessioni effettuate da due prestatori indipendenti appare perfettamente logico. 59 Inoltre, come già rilevato ai punti 50 e 51 della presente sentenza, il fatto che esista un certo nesso tra le operazioni, dal momento che l’attrezzatura controversa è necessaria alla fabbricazione dei componenti, non significa che esse debbano essere considerate come costituenti un’unica operazione, o, di conseguenza, come prestazioni indissociabili. 60 Tuttavia, in casi eccezionali, due prestazioni fornite da due prestatori indipendenti possono essere considerate come un’unica prestazione complessa. Ciò accade quando è accertato che si è verificato un frazionamento artificiale di tali prestazioni. 61 Una situazione del genere è stata presa in considerazione dalla Corte nella sentenza del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 ). Ebbene, è sui punti 56 e 57 di tale sentenza, in cui la Corte ha rilevato le caratteristiche delle operazioni controverse nella causa che ha originato detta sentenza, che il giudice del rinvio si è basato, come precisa nella sua decisione di rinvio, per ritenere che le cessioni dei componenti e quella dell’attrezzatura controversa dovessero essere considerate come costituenti una prestazione unica che doveva essere disciplinata dal medesimo regime fiscale. 62 Nondimeno, le indicazioni di cui ai punti 56 e 57 della sentenza del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 ), non supportano la tesi che cessioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano state oggetto di una scissione artificiale, dal momento che nessuna delle caratteristiche delle operazioni descritte dalla Corte al riguardo è paragonabile a quelle di tali cessioni. 63 Infatti, a differenza di una situazione giuridica come quella di cui trattasi nel procedimento principale, le due società che fornivano le prestazioni di servizi allo stesso cliente nella causa che ha dato luogo a tale sentenza erano collegate in quanto facevano parte dello stesso gruppo. Inoltre, cessioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale non nascono ciascuna da un frazionamento intenzionale della prestazione concessa da un fornitore, bensì da contratti separati conclusi con due prestatori indipendenti, per cui, considerate isolatamente, tali cessioni obbediscono ad una propria logica economica. Inoltre, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha ritenuto che non fosse né asserito né dimostrato che la società destinataria delle varie cessioni, ossia la [OSCURATO:PERSONA], cercasse di ottenere un indebito vantaggio fiscale dal diverso trattamento fiscale delle cessioni di cui trattasi, mentre la Corte ha ricordato, in sostanza ai punti da 58 a 62 della sentenza del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑425/06 , EU:C:2008:108 ), che tale elemento svolge un ruolo essenziale nel qualificare operazioni come oggetto di una scissione fittizia. 64 Inoltre, il fatto che un’attrezzatura non sia destinata alla produzione di un singolo pezzo o di un singolo lotto di pezzi o ad essere integrata nei componenti, ma sia destinata ad essere utilizzata per la produzione in serie di tali pezzi o componenti può contribuire a dimostrare che la cessione di tale attrezzatura non è così strettamente connessa a una cessione specifica di pezzi da dover essere considerata come formante, con quella specifica cessione di pezzi, oggettivamente, un’unica prestazione economica inscindibile. 65 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se una prestazione debba essere considerata accessoria ad una prestazione principale, secondo una giurisprudenza costante ciò si verifica quando tale prestazione costituisce per la clientela non un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑425/06 , EU:C:2008:108 , punto 52 e giurisprudenza citata; del 16 febbraio 2023, DGRFP Cluj, C‑519/21 , EU:C:2023:106 , punto 60 e giurisprudenza citata, nonché del 17 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑60/23 , EU:C:2024:896 , punto 48 ). Ne consegue che, se, al contrario, tali prestazioni hanno per il cliente ciascuna una funzione o una finalità propria, l’una non può essere qualificata come accessoria rispetto all’altra. 66 Pertanto, quando l’acquisto di un’attrezzatura indispensabile alla fabbricazione di beni, che è messa a disposizione del fornitore di tali beni, conferisce al suo acquirente una garanzia che gli consente di proteggere la sua posizione nei confronti di tale fornitore, in particolare in caso di insolvenza di quest’ultimo, o ancora consente a tale acquirente di trasferire o di spostare tale attrezzatura, nel caso in cui il processo di produzione lo richieda, una siffatta circostanza costituisce un forte indizio del fatto che la cessione di detta attrezzatura ha uno scopo a sé stante per tale acquirente e che, pertanto, essa non dovrebbe essere considerata accessoria alla cessione di pezzi fabbricati mediante quest’ultima, la quale ha un altro scopo. 67 Inoltre, in quanto utensile, si può presumere, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che l’attrezzatura sarà utilizzata durante tutto il ciclo di produzione dei beni fabbricati tramite la stessa, ragion per cui è stata messa a disposizione del fabbricante. Pertanto, la cessione di un’attrezzatura del genere ha una finalità propria rispetto alle varie cessioni dei componenti, cosicché non può essere considerata accessoria a queste ultime. 68 Sebbene il fatto che l’attrezzatura costituisca un prerequisito per qualsiasi cessione successiva di beni fabbricati mediante la medesima possa indicare che il suo acquisto costituirebbe il mezzo per beneficiare nelle migliori condizioni della cessione di tali beni e, pertanto, potrebbe sembrare una prestazione accessoria a quella della cessione di tali beni, tale fattore deve comunque essere considerato alla luce di tutte le circostanze in cui si svolgono tali operazioni. 69 Infatti, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione la realtà economica e commerciale come elemento pertinente per determinare se una cessione sia accessoria o, al contrario, indipendente (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑130/15 , EU:C:2016:357 , punto 22 ). La presa in considerazione della realtà economica delle transazioni in questione, che in linea di principio si riflette nei rapporti contrattuali delle parti, è considerata un criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune dell’IVA (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2018, T‑2, C‑396/16 , EU:C:2018:109 , punto 43 e giurisprudenza citata). 70 A tal riguardo, il modello d’impresa del gruppo di cui fanno parte alcune delle società coinvolte nelle cessioni di cui trattasi nella causa principale è un fattore che deve essere preso in considerazione dal giudice nazionale. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, nelle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, che il fatto che l’attrezzatura controversa sia stata venduta inizialmente dalla IME [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] prima che essa stessa l’acquistasse da quest’ultima è dovuto alla centralizzazione, presso la [OSCURATO:PERSONA], degli ordini di utensileria all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Al momento dell’ordine di un’attrezzatura, infatti, non è ancora noto il soggetto del gruppo che produrrà i pezzi che includono i componenti realizzati con quella attrezzatura. La scelta di tale soggetto dipenderebbe in particolare dalla posizione geografica dei clienti e dell’azienda terza che produce l’attrezzatura. Tuttavia, dopo che detto soggetto è stato individuato, avverrà il trasferimento della stessa attrezzatura a quest’ultimo. Ebbene, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, tale modo di procedere all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sembra corrispondere alla realtà economica e commerciale delle operazioni di cessione di cui trattasi nel procedimento principale, la quale si riflette nei successivi contratti di vendita dell’attrezzatura controversa, e che il giudice del rinvio ha accertato che non costituiscono una montatura allo scopo di commettere un abuso fiscale o di ottenere un indebito vantaggio fiscale. Ogni cessione, che riguardi tale attrezzatura o i componenti, sembra corrispondere ad una fase del processo di produzione dei pezzi fabbricati che li includono, il che potrebbe giustificare il fatto che tali varie cessioni sono qualificate come prestazioni indipendenti che devono essere assoggettate ad imposta in modo indipendente. 71 Infine, dalla decisione di rinvio risulta che le cessioni intracomunitarie dei componenti e quella dell’attrezzatura controversa sono state oggetto di una fatturazione distinta. Ebbene, a tal riguardo, la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che, se dalle circostanze del procedimento principale risulta che il cliente intende acquistare prestazioni distinte, l’operazione effettuata deve essere considerata come se comportasse prestazioni indipendenti, anche se tale cliente ha pagato un prezzo unico (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 1999, CPP, C‑349/96 , EU:C:1999:93 , punti 31 e 32 ). A fortiori , quando le prestazioni sono state oggetto di un pagamento separato, tale fattore, pur non essendo di per sé determinante, (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑130/15 , EU:C:2016:357 , punto 21 ), depone a favore di una qualificazione delle prestazioni di cui trattasi come prestazioni indipendenti. 72 Se, tenuto conto delle loro caratteristiche e finalità specifiche e di tutte le circostanze in cui sono avvenute le cessioni di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio giunge alla conclusione che la cessione dell’attrezzatura controversa deve essere qualificata come indipendente rispetto alle cessioni dei componenti, tale cessione non potrebbe essere qualificata come intracomunitaria e, pertanto, esente ai sensi dell’articolo 138 della direttiva 2006/112. Di conseguenza, in tal caso, il rimborso dell’IVA assolta non può essere escluso a norma dell’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9. 73 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 1, e con l’articolo 171 della direttiva 2006/112, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che sia negato il rimborso dell’IVA gravante su una cessione di un’attrezzatura a un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’acquisto di tale bene, qualora detta attrezzatura non abbia fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del suo fornitore, a meno che, tenuto conto di tutte le circostanze che caratterizzano le operazioni di cui trattasi, tale cessione debba essere considerata come facente parte di un’unica prestazione economica indissociabile o accessoria ad una prestazione principale costituita da cessioni intracomunitarie di beni prodotti per mezzo di tale attrezzatura e destinati a tale soggetto passivo. Sulle spese 74 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 1, e con l’articolo 171 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che sia negato il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto gravante su una cessione di un’attrezzatura a un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’acquisto di tale bene, qualora detta attrezzatura non abbia fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del suo fornitore, a meno che, tenuto conto di tutte le circostanze che caratterizzano le operazioni di cui trattasi, tale cessione debba essere considerata come facente parte di un’unica prestazione economica indissociabile o accessoria ad una prestazione principale costituita da cessioni intracomunitarie di beni prodotti per mezzo di tale attrezzatura e destinati a tale soggetto passivo. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.