CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43350/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha escluso la circostanza dell'utilizzo di arma ed ha modificato in bonann partenn sia la pena (applicando quella pecuniaria per reato di competenza del Giudice di pace) che il risarcimento del danno a favore della parte civile; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al diniego della legittima difesa — non è consentito dalla legge in quanto si risolve in una sollecitazione a rivedere il giudizio sulla scriminante, ancorché la Corte di appello, sia pure con motivazione stringata, abbia evidenziato due dati di fatto che militano, da una parte, per il dubbio circa la consistenza delle lesioni e la loro riferibilità al presunto scontro con la persona offesa e, dall'altra, per l'assenza del necessario requisito della proporzionalità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della condanna - non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); che il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag.3 e 4 della sentenza impugnata; Rilevato, inoltre, quanto ad entrambi i motivi di ricorso, che il vizio di motivazione non è deducibile, trattandosi di reato di competenza del Giudice di pace, tenuto conto del fatto che l'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen. non fa distinzioni tra le ipotesi in cui esso sia al vaglio del Giudice di pace o del Tribunale (per competenza per connessione ex art. 6 d.lgs 274 del 2000 ovvero a seguito di riqualificazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in