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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 23383/2024

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20 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – p . i . v.a. 05961190013 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alLungotevere Sanzio, n. 1, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] mano che , disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], l a rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. – p . i . v.a. 08904401000 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1309– 3 / 29 . 7 .201 9 della Corte d’Appello d i Torino , udita la relazione nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.La “[OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. , proprietaria di una minuscola particella di terreno (in catasto al fol. 34, mapp. 768)in territorio del Comune di Cuneo, conveniva dinanzi alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] l ’ “ [OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” [OSCURATO:SOCIETA] che la convenutanel corso dei lavori d el lotto n. 5 d i realizzazione dell’autostradaAsti – Cuneo aveva occupato sine titulo l ’anzidetta particella . [OSCURATO:SOCIETA] che successivamente, con provvedimento del 6.3.2012 ex art. 42 bisd.P.R. n. 327/2001, la società convenutane aveva disposto l’acquisizione ed aveva erroneamente determinatol’indennizzo nel complessivo importo di euro 277,79, di cui euro 217,50 a titolo di valore venale, euro 38,54 a titolo di risarcimento per l’occupazione senza titolo ed euro 21,75 a titolo di risarcimento per il pregiudizio non patrimoniale(cfr. ricorso, pag. 3).

Chiedeva quindiche si facesse luogo alla esa tta determinazione delle somme tutte ad essa dovute. 2.Resisteva l’ “[OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” s.p.a. 3.Con sentenza n. 690/2013 la Corte d’Appello di Torino dichiarava la propria incompetenzae la competenza del Tribunale di Cuneo (cfr. ricorso, pag. 4 ) .4.Riassunto il giudizio, il c.t.u. determinava il valore venale della particella con riferimento alle previsioni del piano regolatore generale del Comune di Cuneo approvato dalla Giunta regionale del Piemonte con deliberazione n. 140- 8349 del

14.10. 1986 , p.r.g. che attribuiva al terreno capacità edificatoria, capacità edificatoria in concreto attualizzata con l’approvazione nel 1995 del piano particolareggiato esecutivo (cfr. ricorso, pag. 4). 5.Con sentenza n. 599/2017 il Tribunale di Cuneo – in ade sione all a c.t.u. - determinava in euro 1.450,00 l’indennità di espropriazione, in euro 145,00 l’indennizzo exart. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, in euro 246,30 gl i interessi nella misura del 5% dalla data di occupazione, in euro 145,00 l a maggiorazione ex art. 37, 2° co., d.P.R. cit. , il tutto oltre agli interessi legali dal 6.3.2012 al soddisfo(cfr. sentenza d’appello, pag. 5). 6.L’ “[OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” s.p.a. proponeva appello .

Adduceva che,ai fini del computo dell’indennità, il terreno fosse da valutare al mese di ottobre 2008, epoca della sua occupazione,e che a tale data fosse da considerare inedificabile (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5- 6 ) .

Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.

7. Con sentenza n. 1309 /201 9 la Corte d’Appello di Torino accoglieva il gravame e d eterminava l’indennità di espropriazione in euro 277 ,79, già comprensiva del valore venale del bene, del danno da occupazione indebita e del danno non patrimoniale, oltre agli interessi sulla differenza tra l’indennità definitiva in tal guisa computata e l’indennità già depositata.8.

Avverso tale sentenza la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motiv i la cassazione con ogni conseguente statuizione.

L’ “[OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 9.La ricorrent e ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo la ricorren t e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. n. 327/2001.

Deduce cheil valore del terreno dev e essere riportato a quello corrispondente alle possibilità edificatorie di cui al p.r.g. del 1986 e che non deve tenersiconto del vincolo di inedificabilità introdotto dal p.r.g. del 2008(così ricorso, pag. 7).

Deduceche il vincolo di cui al piano regolatore del 2008 è conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera disposta dal Ministero dei Trasporti nello stesso anno e dunque che trattasinon già di un vincolo conformativobensì di un vincolo espropriativo,da cui deve prescindersi in sede di determinazione dell’indennità di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 9 -10).

11. C on il secondo motivo la ricorrent e denuncia la “ contraddittoria motivazionesu fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)” (così ricorso, pag. 12).

Deduce chel’affermazione della Corte di Torino, secondo cui occorreva tener conto del vincolo conformativo contenuto nel p.r.g. comunale approvato il 7.7.2008, si pone in contraddizione con la ricostruzione della sequenza dei vincoli operata dalla stessa corte sulla basedella relazione di c.t.u. espletata in prime cure (cfr. ricorso, pag. 13).

12. I motivi di ricorso sono all’evidenza connessi, il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi comunquesono da respingere. 13.Va premess a l’elaborazione di questa Corte, in ver ità richiamat a dalla Corte di Torino.

Ossia l’insegnamento secondo cui l a distinzion e tra vincoli conformativi edespropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un’altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dall’atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti,in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, ilvincolo ha carattereconformativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell’area, e ciò in quanto la realizzazione dell’opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione (cfr. Cass. (ord.) 18.6.2018, n. 16084;Cass. 9.1.2020, n. 207).Ossia l’insegnamento secondo cui, aifini della determinazione dell ’ indennità di espropriazione, la ricognizione della qualificazione, edificatoria o meno , dell’area deve essere operata tenendo conto delle caratteristiche fattuali e giuridiche del bene alla data del decreto di esproprio , prendendo in considerazione i vincoli conformativi, non ablatori, incidenti a tempo indeterminato sul regime di uso della proprietà nei confronti di unageneralità di beni e di una pluralità indifferenziata di soggetti, e prescindendo daivincoli di naturaespropriativa ovvero da quelli sostanzialmente preordinati all ’ esproprio (cd. lenticolari),che, pur contenuti in strumenti urbanistici di secondo livello, sonovincoli particolari, incidenti su beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, sicché, ove sopravvenga nelle more dell’espropriazione il mutamento della destinazione urbanistica dell’area, non può in ogni caso disporsi la retrodatazione della detta qualificazione all’epoca dell’apposizione delvincolo, poiché ciò darebbe luogo ad un indennizzo inficiato da astrattezza e, come tale, contrastante con il disposto dell’art. 42, 3° co., Cost. (cfr. Cass. (ord.) 20.2.2018, n. 4100).

Ossia l’insegnamento secondo cui, in tema di acquisizione sanante , nella ipotesi in cui la vicenda ablatoria sia riferibile direttamente al provvedimento acquisitivo adottato ai sensi dell’art.42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, è a tale data, in cui si èrealizzata la fattispecie traslativa, che deve essere condotta l’indagine sulla situazione urbanistica dell’area, non assumendo alcuna rilevanza quale detta situazione fosse all’epoca dell’accordo di programma o della irreversibile trasformazione (cfr. Cass. (ord.) 21.12.2020, n. 29184 ; altresì, Cass. 17.2.2021, n. 4228).14.Orbene, la Corte di Torino ha reputato quanto segue.

Ha evidenziato che il procedimento ablativo aveva avuto inizio con l’occupazione sine tituloin data 13.10.2008 e che le caratteristiche giuridiche e fattuali del terreno erano da riscontrare con riferimento a tale momento (cfr. sentenza d’appello, pag. 10).

Ha evidenziato ch e la particella di terreno era stata assoggettata dal p.r.g. comunale approvato il 7.7.2008 al vincolo derivante dalla sua ricomprensione nella “fascia di ambientazione stradale e ferroviaria”, nella “fascia di rispetto ferroviaria” e nella “fascia di rispetto stradale”,dunque a vincolo conformativo (cfr. sentenza d’appello, pag. 10).

Ha evidenziato che dovevano nella specie reputarsi ininfluenti i pregressi vincoli espropriativi , ovvero sia il decreto del 29.1.2002 del Ministero dei Trasporti, cioè il provvedimento di approvazione del progetto definitivo contenente il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sia la deliberazione n. 12 parimenti in data 29.1.2002 del Comune di Cuneo, recante il progetto preliminare del nuovo p.r.g. comunale (cfr. sentenza d’appello, pag. 10).

Ha evidenziato in conclusioneche la particella di terreno doveva reputarsi non edificabile (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). 15.N el solco della premessa elaborazione giurisprudenziale i riferiti rilievi motivazionali non meritano censura.Va, inoltre, puntualizzato che la situazione giuridica della particella di terreno (in catasto al fol. 34, mapp. 768) per cui è controversia, non ha subito variazioni nel lasso temporale compreso tra il 13.10.2008, dì dell’occupazione sine titulo, ed il 6.3.2012, dì del decreto exart. 42 bisd.P.R. n. 327/2001.

Quindi, in maniera condivisibile la Corte di Torino ha attribuito valenza al vincolo, evidentemente conformativo, di cui al p.r.g. del Comune di Cuneo approvato dalla Giunta regionale del Piemonte con deliberazione del 7.7.2008, vincolo in essere alla data del decreto di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 del 6.3.2012 e sopravvenuto rispetto al reiterato, con decreto del Ministero dei Trasporti del 24.1.2008, vincolo preordinato all’esproprio. 16.Si soggiunge, per un verso, che questa Corte, nel pronunciare ordinanza n. 30499 del

19.12. 2017 (richiamata dalla controricorrente in memoria: cfr. pag. 2)nell’analoga controversia (iscritta al n. 24879/2013r.g.) che ha opposto le medesime parti qui in lite - controversia in cui la ricorrente principale, “AutostradaAsti/Cuneo”, aveva, a censura della sentenza n. 683/2013, con cui la Corte d’Appello di Torino aveva opinato per la natura edificabile del mappale n. 669 “in considerazione della destinazione urbanistica anteriore al vincolo stradale”, “ lamenta [ to ] che, nella determinazione del valore venale, la Corte territoriale non [aveva] tenuto conto che in base al PRGvigente i fondi occupati ricadono (…), quanto ai mappali 11, 12 e 699, in zona destinata, già prima della costruzione dell’autostrada,a fascia di ambientazione stradale e ferroviaria ” -ha testualmente assunto che “il ricorso principale va accolto relativamente al mappale 699, che è stato qualificato come edificatorio in seno all’impugnata sentenza in riferimento alla destinazione urbanistica antecedente all’apposizione del vincolo autostradale, di cui è stata, implicitamente, ritenuta la natura espropriativa”(così in motivazione Cass. (ord.) n. 30499/ 201 7) .Si soggiunge, per altro verso, chei passaggi motivazionali dapprima riferiti non appaiono smentiti dai passaggi motivazionali di cui , in particolare, all’ordinanza n. 7393 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte richiamata in memoria dalla ricorrente (con l’ordinanza menzionata questa Corte ha cassato l’impugnato provvedimento rilevando che “la Corte territoriale ha erroneamente determinato l’indennità di esproprio, non in base al valore dell’area all’epoca di emissione dei decreti di espropriazione (2014), applicando lo strumento urbanistico all’epoca vigente, ossia il PRG del 2007, che aveva assorbito il PRU, a seguito dell’approvazione dell’accordo di programma del 2010, ma sulla base dello strumento urbanistico precedente la delibera del 1999, con la quale era stato approvato il PRU.

Tale conclusione viola evidentemente il disposto degli artt. 32 e 37, terzo comma, d.P.R. 327/2001, ma altresì dell’art. 11, quarto comma, del d.l. 398/1993, convertito in I. 493/1993, a tenore del quale i PRU sono approvati con l’accordo di programma.

A tal riguardo questa Suprema Corte ha osservato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, dal piano di recupero urbano non deriva alcun vincolo conformativo, il quale invece discende dall’accordo di programma, sicchéla determinazione delle indennità riflette necessariamente le varianti apportate al p.r.g., quale strumento urbanistico generale, proprio a seguito della stipulazione dell’accordo anzidetto (Cass. 14780/2020).

Ne consegue che, nel caso di specie, la Corte avrebbe dovuto tenere conto del PRG del 2007 (vigente all’epoca dei decreti di esproprio del 2014), come integrato dall’accordo di programma del 2010, che aveva inserito nel predetto PRG il PRU approvato con il medesimo accordo di programma, con la conseguenza che l’indice di edificabilità da applicare era di 0,96 mc/mq, e non quello di 2,16 mc/mq, previsto dal previgente piano di fabbricazione”). 17.In questo quadro si ri marc a ulteriormente quanto segue.

Da un canto, ingiustificatamente la ricorrente assume che il valore del terreno deve esser rapportato a quello corrispondente alle possibilità edificatorie previste dal p.r.g. del 1986 (cfr. ricorso, pag. 7; memoria ricorrente, pag. 4).

D’altro canto, in maniera condivisibile la controricorrente prospetta la necessità che la valutazione sia riferita al momento dell’acquisizione sanante, sì che si tenga conto della “fascia di ambientazione stradale e ferroviaria” (cfr. controricorso, pag. 25). 18.Altresì, va condiviso il rilievo della contro ricorrente s econdo cui i motivi di ricorso non si correlano puntualmente alle motivazioni dell’impugnato dictum.

Ossianon tengono conto – ai fini della corretta considerazione da parte della corte d’appello del vincolo di cui al p.r.g. approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 7.7.2008 -della circostanza documentale per cui “il vincolo ferroviario insistente sulla [particella per cui è lite] non ha nulla a che fare con la costruenda opera pubblica” (così controricorso, pag. 11).

Difatti,l’ “[OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” ha posto in risalto che la particella di terreno per cui è controversia “si trova in aperta campagna, a ridosso della ferrovia Torino-Cuneo” (cfr. controricorso, pagg. 2 –3).

Cosicché, nel quadro della previsione del 1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 (“salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù”), è difficile sostenere che il vincolo ferroviario è connesso alla realizzazione dell’infrastruttura autostradale. 19.Con riferimento al secondo motivo si rimarca ulteriormente quanto segue.

Da un lato, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. –al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazionedella sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

Dall’altro, tra le forme di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Cortedi certo non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. 20.Al contempo, invano la ricorrente adduce, con il secondo mezzo, che così come risulta dalla c.t.u. i vincoli di cui al p.r.g. del 2008, costituiti dalla “fascia di rispetto ferroviaria” e dalla “fascia di rispetto stradale”, sono identici a quelli di cui al p.r.g. del 1986, che non comportavano l’inedificabilità del terreno (cfr. ricorso, pag. 13).

A tal riguardo non può non darsi atto della mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ., id est del macroscopico difetto di specificità e di “ autosufficienza ” rispetto alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio.

Difetto, ben vero,che appieno si delinea pur nel quadro della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 delle sezioni unite di questa Corte. 21.D’altra parte, l’assunto della ricorrente secondo cui il “vincolo di [OSCURATO:PERSONA] introdotto il 7 luglio 2008 (…) è semplicemente la traduzione urbanistica del precedente vincolo disposto dal Ministero” (così ricorso, pag. 14), si risolve senza dubbio in una censura, per giunta generica, rilevante sul piano del giudizio“di fatto”.

Cosicché soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).

22. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., a rimborsare alla controricorrente,“[OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” s.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.

P.R. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – p . i . v.a. 05961190013 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alLungotevere Sanzio, n. 1, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] mano che , disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], l a rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. – p . i . v.a. 08904401000 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1309– 3 / 29 . 7 .201 9 della Corte d’Appello d i Torino , udita la relazione nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.La “[OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. , proprietaria di una minuscola particella di terreno (in catasto al fol. 34, mapp. 768)in territorio del Comune di Cuneo, conveniva dinanzi alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] l ’ “ [OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” [OSCURATO:SOCIETA] che la convenutanel corso dei lavori d el lotto n. 5 d i realizzazione dell’autostradaAsti – Cuneo aveva occupato sine titulo l ’anzidetta particella . [OSCURATO:SOCIETA] che successivamente, con provvedimento del 6.3.2012 ex art. 42 bisd.P.R. n. 327/2001, la società convenutane aveva disposto l’acquisizione ed aveva erroneamente determinatol’indennizzo nel complessivo importo di euro 277,79, di cui euro 217,50 a titolo di valore venale, euro 38,54 a titolo di risarcimento per l’occupazione senza titolo ed euro 21,75 a titolo di risarcimento per il pregiudizio non patrimoniale(cfr. ricorso, pag. 3). Chiedeva quindiche si facesse luogo alla esa tta determinazione delle somme tutte ad essa dovute. 2.Resisteva l’ “[OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” s.p.a. 3.Con sentenza n. 690/2013 la Corte d’Appello di Torino dichiarava la propria incompetenzae la competenza del Tribunale di Cuneo (cfr. ricorso, pag. 4 ) .4.Riassunto il giudizio, il c.t.u. determinava il valore venale della particella con riferimento alle previsioni del piano regolatore generale del Comune di Cuneo approvato dalla Giunta regionale del Piemonte con deliberazione n. 140- 8349 del 14.10. 1986 , p.r.g. che attribuiva al terreno capacità edificatoria, capacità edificatoria in concreto attualizzata con l’approvazione nel 1995 del piano particolareggiato esecutivo (cfr. ricorso, pag. 4). 5.Con sentenza n. 599/2017 il Tribunale di Cuneo – in ade sione all a c.t.u. - determinava in euro 1.450,00 l’indennità di espropriazione, in euro 145,00 l’indennizzo exart. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, in euro 246,30 gl i interessi nella misura del 5% dalla data di occupazione, in euro 145,00 l a maggiorazione ex art. 37, 2° co., d.P.R. cit. , il tutto oltre agli interessi legali dal 6.3.2012 al soddisfo(cfr. sentenza d’appello, pag. 5). 6.L’ “[OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” s.p.a. proponeva appello . Adduceva che,ai fini del computo dell’indennità, il terreno fosse da valutare al mese di ottobre 2008, epoca della sua occupazione,e che a tale data fosse da considerare inedificabile (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5- 6 ) . Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. 7. Con sentenza n. 1309 /201 9 la Corte d’Appello di Torino accoglieva il gravame e d eterminava l’indennità di espropriazione in euro 277 ,79, già comprensiva del valore venale del bene, del danno da occupazione indebita e del danno non patrimoniale, oltre agli interessi sulla differenza tra l’indennità definitiva in tal guisa computata e l’indennità già depositata.8. Avverso tale sentenza la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motiv i la cassazione con ogni conseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 9.La ricorrent e ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo la ricorren t e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. n. 327/2001. Deduce cheil valore del terreno dev e essere riportato a quello corrispondente alle possibilità edificatorie di cui al p.r.g. del 1986 e che non deve tenersiconto del vincolo di inedificabilità introdotto dal p.r.g. del 2008(così ricorso, pag. 7). Deduceche il vincolo di cui al piano regolatore del 2008 è conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera disposta dal Ministero dei Trasporti nello stesso anno e dunque che trattasinon già di un vincolo conformativobensì di un vincolo espropriativo,da cui deve prescindersi in sede di determinazione dell’indennità di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 9 -10). 11. C on il secondo motivo la ricorrent e denuncia la “ contraddittoria motivazionesu fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)” (così ricorso, pag. 12). Deduce chel’affermazione della Corte di Torino, secondo cui occorreva tener conto del vincolo conformativo contenuto nel p.r.g. comunale approvato il 7.7.2008, si pone in contraddizione con la ricostruzione della sequenza dei vincoli operata dalla stessa corte sulla basedella relazione di c.t.u. espletata in prime cure (cfr. ricorso, pag. 13). 12. I motivi di ricorso sono all’evidenza connessi, il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi comunquesono da respingere. 13.Va premess a l’elaborazione di questa Corte, in ver ità richiamat a dalla Corte di Torino. Ossia l’insegnamento secondo cui l a distinzion e tra vincoli conformativi edespropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un’altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dall’atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti,in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, ilvincolo ha carattereconformativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell’area, e ciò in quanto la realizzazione dell’opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione (cfr. Cass. (ord.) 18.6.2018, n. 16084;Cass. 9.1.2020, n. 207).Ossia l’insegnamento secondo cui, aifini della determinazione dell ’ indennità di espropriazione, la ricognizione della qualificazione, edificatoria o meno , dell’area deve essere operata tenendo conto delle caratteristiche fattuali e giuridiche del bene alla data del decreto di esproprio , prendendo in considerazione i vincoli conformativi, non ablatori, incidenti a tempo indeterminato sul regime di uso della proprietà nei confronti di unageneralità di beni e di una pluralità indifferenziata di soggetti, e prescindendo daivincoli di naturaespropriativa ovvero da quelli sostanzialmente preordinati all ’ esproprio (cd. lenticolari),che, pur contenuti in strumenti urbanistici di secondo livello, sonovincoli particolari, incidenti su beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, sicché, ove sopravvenga nelle more dell’espropriazione il mutamento della destinazione urbanistica dell’area, non può in ogni caso disporsi la retrodatazione della detta qualificazione all’epoca dell’apposizione delvincolo, poiché ciò darebbe luogo ad un indennizzo inficiato da astrattezza e, come tale, contrastante con il disposto dell’art. 42, 3° co., Cost. (cfr. Cass. (ord.) 20.2.2018, n. 4100). Ossia l’insegnamento secondo cui, in tema di acquisizione sanante , nella ipotesi in cui la vicenda ablatoria sia riferibile direttamente al provvedimento acquisitivo adottato ai sensi dell’art.42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, è a tale data, in cui si èrealizzata la fattispecie traslativa, che deve essere condotta l’indagine sulla situazione urbanistica dell’area, non assumendo alcuna rilevanza quale detta situazione fosse all’epoca dell’accordo di programma o della irreversibile trasformazione (cfr. Cass. (ord.) 21.12.2020, n. 29184 ; altresì, Cass. 17.2.2021, n. 4228).14.Orbene, la Corte di Torino ha reputato quanto segue. Ha evidenziato che il procedimento ablativo aveva avuto inizio con l’occupazione sine tituloin data 13.10.2008 e che le caratteristiche giuridiche e fattuali del terreno erano da riscontrare con riferimento a tale momento (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Ha evidenziato ch e la particella di terreno era stata assoggettata dal p.r.g. comunale approvato il 7.7.2008 al vincolo derivante dalla sua ricomprensione nella “fascia di ambientazione stradale e ferroviaria”, nella “fascia di rispetto ferroviaria” e nella “fascia di rispetto stradale”,dunque a vincolo conformativo (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Ha evidenziato che dovevano nella specie reputarsi ininfluenti i pregressi vincoli espropriativi , ovvero sia il decreto del 29.1.2002 del Ministero dei Trasporti, cioè il provvedimento di approvazione del progetto definitivo contenente il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sia la deliberazione n. 12 parimenti in data 29.1.2002 del Comune di Cuneo, recante il progetto preliminare del nuovo p.r.g. comunale (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Ha evidenziato in conclusioneche la particella di terreno doveva reputarsi non edificabile (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). 15.N el solco della premessa elaborazione giurisprudenziale i riferiti rilievi motivazionali non meritano censura.Va, inoltre, puntualizzato che la situazione giuridica della particella di terreno (in catasto al fol. 34, mapp. 768) per cui è controversia, non ha subito variazioni nel lasso temporale compreso tra il 13.10.2008, dì dell’occupazione sine titulo, ed il 6.3.2012, dì del decreto exart. 42 bisd.P.R. n. 327/2001. Quindi, in maniera condivisibile la Corte di Torino ha attribuito valenza al vincolo, evidentemente conformativo, di cui al p.r.g. del Comune di Cuneo approvato dalla Giunta regionale del Piemonte con deliberazione del 7.7.2008, vincolo in essere alla data del decreto di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 del 6.3.2012 e sopravvenuto rispetto al reiterato, con decreto del Ministero dei Trasporti del 24.1.2008, vincolo preordinato all’esproprio. 16.Si soggiunge, per un verso, che questa Corte, nel pronunciare ordinanza n. 30499 del 19.12. 2017 (richiamata dalla controricorrente in memoria: cfr. pag. 2)nell’analoga controversia (iscritta al n. 24879/2013r.g.) che ha opposto le medesime parti qui in lite - controversia in cui la ricorrente principale, “AutostradaAsti/Cuneo”, aveva, a censura della sentenza n. 683/2013, con cui la Corte d’Appello di Torino aveva opinato per la natura edificabile del mappale n. 669 “in considerazione della destinazione urbanistica anteriore al vincolo stradale”, “ lamenta [ to ] che, nella determinazione del valore venale, la Corte territoriale non [aveva] tenuto conto che in base al PRGvigente i fondi occupati ricadono (…), quanto ai mappali 11, 12 e 699, in zona destinata, già prima della costruzione dell’autostrada,a fascia di ambientazione stradale e ferroviaria ” -ha testualmente assunto che “il ricorso principale va accolto relativamente al mappale 699, che è stato qualificato come edificatorio in seno all’impugnata sentenza in riferimento alla destinazione urbanistica antecedente all’apposizione del vincolo autostradale, di cui è stata, implicitamente, ritenuta la natura espropriativa”(così in motivazione Cass. (ord.) n. 30499/ 201 7) .Si soggiunge, per altro verso, chei passaggi motivazionali dapprima riferiti non appaiono smentiti dai passaggi motivazionali di cui , in particolare, all’ordinanza n. 7393 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte richiamata in memoria dalla ricorrente (con l’ordinanza menzionata questa Corte ha cassato l’impugnato provvedimento rilevando che “la Corte territoriale ha erroneamente determinato l’indennità di esproprio, non in base al valore dell’area all’epoca di emissione dei decreti di espropriazione (2014), applicando lo strumento urbanistico all’epoca vigente, ossia il PRG del 2007, che aveva assorbito il PRU, a seguito dell’approvazione dell’accordo di programma del 2010, ma sulla base dello strumento urbanistico precedente la delibera del 1999, con la quale era stato approvato il PRU. Tale conclusione viola evidentemente il disposto degli artt. 32 e 37, terzo comma, d.P.R. 327/2001, ma altresì dell’art. 11, quarto comma, del d.l. 398/1993, convertito in I. 493/1993, a tenore del quale i PRU sono approvati con l’accordo di programma. A tal riguardo questa Suprema Corte ha osservato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, dal piano di recupero urbano non deriva alcun vincolo conformativo, il quale invece discende dall’accordo di programma, sicchéla determinazione delle indennità riflette necessariamente le varianti apportate al p.r.g., quale strumento urbanistico generale, proprio a seguito della stipulazione dell’accordo anzidetto (Cass. 14780/2020). Ne consegue che, nel caso di specie, la Corte avrebbe dovuto tenere conto del PRG del 2007 (vigente all’epoca dei decreti di esproprio del 2014), come integrato dall’accordo di programma del 2010, che aveva inserito nel predetto PRG il PRU approvato con il medesimo accordo di programma, con la conseguenza che l’indice di edificabilità da applicare era di 0,96 mc/mq, e non quello di 2,16 mc/mq, previsto dal previgente piano di fabbricazione”). 17.In questo quadro si ri marc a ulteriormente quanto segue. Da un canto, ingiustificatamente la ricorrente assume che il valore del terreno deve esser rapportato a quello corrispondente alle possibilità edificatorie previste dal p.r.g. del 1986 (cfr. ricorso, pag. 7; memoria ricorrente, pag. 4). D’altro canto, in maniera condivisibile la controricorrente prospetta la necessità che la valutazione sia riferita al momento dell’acquisizione sanante, sì che si tenga conto della “fascia di ambientazione stradale e ferroviaria” (cfr. controricorso, pag. 25). 18.Altresì, va condiviso il rilievo della contro ricorrente s econdo cui i motivi di ricorso non si correlano puntualmente alle motivazioni dell’impugnato dictum. Ossianon tengono conto – ai fini della corretta considerazione da parte della corte d’appello del vincolo di cui al p.r.g. approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 7.7.2008 -della circostanza documentale per cui “il vincolo ferroviario insistente sulla [particella per cui è lite] non ha nulla a che fare con la costruenda opera pubblica” (così controricorso, pag. 11). Difatti,l’ “[OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” ha posto in risalto che la particella di terreno per cui è controversia “si trova in aperta campagna, a ridosso della ferrovia Torino-Cuneo” (cfr. controricorso, pagg. 2 –3). Cosicché, nel quadro della previsione del 1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 (“salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù”), è difficile sostenere che il vincolo ferroviario è connesso alla realizzazione dell’infrastruttura autostradale. 19.Con riferimento al secondo motivo si rimarca ulteriormente quanto segue. Da un lato, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. –al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazionedella sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). Dall’altro, tra le forme di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Cortedi certo non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. 20.Al contempo, invano la ricorrente adduce, con il secondo mezzo, che così come risulta dalla c.t.u. i vincoli di cui al p.r.g. del 2008, costituiti dalla “fascia di rispetto ferroviaria” e dalla “fascia di rispetto stradale”, sono identici a quelli di cui al p.r.g. del 1986, che non comportavano l’inedificabilità del terreno (cfr. ricorso, pag. 13). A tal riguardo non può non darsi atto della mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ., id est del macroscopico difetto di specificità e di “ autosufficienza ” rispetto alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio. Difetto, ben vero,che appieno si delinea pur nel quadro della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 delle sezioni unite di questa Corte. 21.D’altra parte, l’assunto della ricorrente secondo cui il “vincolo di [OSCURATO:PERSONA] introdotto il 7 luglio 2008 (…) è semplicemente la traduzione urbanistica del precedente vincolo disposto dal Ministero” (così ricorso, pag. 14), si risolve senza dubbio in una censura, per giunta generica, rilevante sul piano del giudizio“di fatto”. Cosicché soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 22. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., a rimborsare alla controricorrente,“[OSCURATO:PERSONA] – Cuneo” s.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P.R. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricors
Sentenza Cassazione n. 23383/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris