CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23310/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già presentate innanzi al giudice di secondo grado ed è anche manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche (si veda pag. 5 della sentenza ove l'applicazione di tali circostanze viene esclusa sulla base della portata del fatto, considerato l'ingente numero dei prodotti commerciali contraffatti detenuti, nonché del profilo del ricorrente, dedotto dalle risultanze del casellario penale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M