CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48865/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo sllb motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 21 novembre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta e, segnatarnente, alla cosca Bellocco, sua articolazione operante in Rosarno e inserita nel mandamento tirrenico di detta associazione (capo 1) dell'incolpazione provvisoria), nonché al reato di detenzione e porto di un fucile mitragliatore di cui al c:apo 10). Annullava, invece, l'ordinanza limitatamente al capo 6:3) dell'imputazione provvisoria, concernente la partecipazione del ricorrente a un sodalizio finalizzato alla commissione di reati in materia di stupefacenti. 2. Il Tribunale del riesame richiamava, in premessa, i provvedimenti giudiziari, anche irrevocabili, attestanti la persistente presenza della consorteria denominata cosca Bellocco, radicata nel panorama delinquenziale dei territori a nord di [OSCURATO:PERSONA]. Precisava che le intercettazioni ambientali eseguite nell'abitazione ove era ristretto il reggente della cosca, [OSCURATO:PERSONA], avevano consentito di captate dialoghi inerenti all'organigramma del clan, al suo programma criminale, infine all'organizzazione di una pletora di reati fine, spazianti dall'usura, alle estorsioni (con imposizione ai proprietari agricoli delle c.d. "guardianie"), al riciclaggio, alla ricettazione, alle violazioni della disciplina sugli stupefacenti, infine reati in materia di armi, poste a disposizione del sodalizio. Riteneva, dunque, sussistenti i gravi indizi in punto di protrazione, da parte della consorteria, delle attività illecite in quei settori fino almeno all'anno 2019, allorquando - al fine di comporre i contrasti insorti per la gestione delle estorsioni nelle aree boschive con la cosca Lamari di Laureana e la cosca Larosa di Giffone - era organizzato un summit, in occasione del quale vi era stato un gravissimo scontro tra vertici, a seguito del quale Palaia aveva tentato di estrarre la pistola dal proprio marsupio per esplodere dei colpi all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], ma era stato bloccato da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Passando, quindi, all'analisi della specifica posizione processuale dell'indagato, il giudice della cautela riteneva sussistenti i gravi indizi del reato di partecipazione al sodalizio, costituiti dalle captazioni ambientali di cui si è detto che, difatti, rendevano ragione del suo ruolo di braccio destro del vertice Palaia, del quale Condoleo eseguiva puntualmente le disposizioni e che coadiuvava, ponendo le proprie energie criminali a disposizione della COSCa. Valorizzava, a tal fine: i) la presenza di Condoleo al cennato summit, con ruolo di protezione e supporto del reggente Palaia, nonché con il ruolo di vedetta; ii) l'ausilio prestato al sodalizio nella risoluzione della controversia insorta trai sodali Barrese e Stilo, contrapposizione da collocarsi in quella più ampia tra il ramo familiare della cosca facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e quello scissionista, riferibile a [OSCURATO:PERSONA]; iii) il sostegno chiesto da Condoleo ai vertici del sodalizio per la composizione del contrasto insorto con [OSCURATO:PERSONA], nonché l'appoggio ricevuto in occasione del pestaggio che lo stesso Condoneo aveva subito da [OSCURATO:PERSONA]; iv) la messa a disposizione in favore di Palaia del proprio smartphone per i contatti con i sodali; v) l'esecuzione dell'incarico da parte di Palaia e di sua moglie, a loro volta incaricati da [OSCURATO:PERSONA] di ricaricare la tessera Poste pay della moglie di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in semilibertà, a titolo di retribuzione per i servidi da questi resi al sodalizio, facendo pervenire telefoni cellulari a [OSCURATO:PERSONA], ristretto nella stessa struttura penitenziaria; vi) il suo coinvolgimento nel reato in materia di armi di cui al capo 10) dell'incolpazione provvisoria. Per tale via, il Tribunale del riesame, concludeva nel senso della sicura sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei riguardi del ricorrente, oltre che delle esigenze cautelari, osservando che la contestazione operata ponesse una doppia presunzione della loro sussistenza, immutata nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275 c.p.p., così come novellato dalla L. 47/201. Quanto all'attualità dei pericula libertatis, richiamava recente giurisprudenza di legittimità che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., distingue tra associazioni mafiose storiche o, comunque, caratterizzate da particolare stabilità - in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati - e associazioni mafiose non riconducibili a tale categoria, per le quali può rilevare, a tali fini, anche il decorso del tempo. Ricordava, quindi, come la cosca Bellocco fosse certamente annoverabile tra le "mafie storiche", cui aggiungeva - al fine di corroborare la sussistenza del pericolo di reiterazione - l'eloquente partecipazione del Condoleo alla scorreria in armi di cui al capo 10); il tutto in assenza di qualsivoglia elemento istruttorio dal quale inferire che l'indagato avesse reciso il legame con l'organizzazione criminosa oggetto di indagine.4. Ricorre per cassazione Condoleo, tramite il difensore di fiducia, e articola tre motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 416-bis cod. pen. e degli articoli 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizi cli motivazione con riferimento al capo 1) dell'imputazione. L'ordinanza impugnata merita censura per avere confermato il giudizio di gravità indiziaria a carico del ricorrente, quale partecipe al clan Bellocco, attraverso una motivazione errata sotto plurimi profili. Il Tribunale del riesame, invero, dopo aver ricostruito il quadro associativo emerso da precedenti indagini, ha valorizzato elementi indiziari inidonei a sostenere l'elevata probabilità che ricorrente abbia preso parte alla ritenuta consorteria criminale, essendo mancato un reale approfondimento in ordine alla sua effettiva messa a disposizione del sodalizio. Dirimente ad avviso della difesa avrebbe dovuto essere l'approfondimento della natura del rapporto intrattenuto da Condoleo con [OSCURATO:PERSONA], segnalato con memoria difensiva, con il quale il Tribunale del riesame non si è confrontato, limitandosi a ritenere tale rapporto certamente esorbitante rispetto alla mera vicinanza per ragioni parentali prospettata dalla difesa. Al contrario pur a fronte dell'esistenza di un legame tra i due, l'assenza della commissione di reati fine (anche per ciò che si dirà con riferimento ai fatti di cui al capo 10) in punto d'insussistenza dell'aggravante mafiosa), la mancanza di propalazioni di collaboratori di giustizia, l'assenza di precedenti condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e lo svolgimento da parte di Condoleo di attività lavorativa lecita, sono tutti elementi che avrebbe dovuto indirizzare i Giudici della cautela nel senso di ritenere la condotta del ricorrente come mera contiguità o vicinanza alla consorteria. Osserva la difesa che il contributo concreto del singolo alla consorteria non può risolversi in un dato meramente formale, così come la disponibilità di questi deve emergere con riferimento alla totalità dei fini perseguiti dal sodalizio, non potendosi esaurire in un'attività di mero supporto estemporaneo, fornita a un solo partecipe, anche ove questi rivesta posizioni apicali. Così come, in merito all'analisi dei contatti tra i soggetti monitorati nel corso delle indagini, non si dovrebbe mai confondere la mera frequentazione di associati, eventualmente anche di spicco, con la vera e propria consapevole messa a disposizione del sodalizio delle proprie energie criminali per la realizzazione di una serie indefinita di reati. Conclusivamente, ritiene la difesa che le motivazioni fornite dal Tribunale del riesame si basino su una semplificazione degli elementi indiziari, non essendosi approfondita la natura del legame del ricorrente cori un solo partecipe, sebbene in posizione verticistica. 4.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895 del 1967, 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione in riferimento al capo 10) della provvisoria incolpazione. La difesa lamenta il difetto dei presupposti del concorso nel reato, avendo il ricorrente assistito passivamente all'evento descritto, sicché la sua condotta integrerebbe una mera connivenza non punibile. Un danneggiamento così grave, peraltro, avrebbe certamente lasciato una "traccia" degli archivi della polizia giudiziaria, nulla emergendo invece in tal senso, così dovendosi considerare il dialogo come una mera millanteria tra colloquianti. Del resto è lo stesso Tribunale che afferma che il ricorrente non era né tra gli ideatori del delitto (individuati in Nocera e Restuccia), né tra gli esecutori dello stesso, sicché il suo coinvolgimento con il ruolo di "palo" è illogico, frutto di una lettura congetturale e pregiudizievole dell'intercettazione ambientale, captata il 3 novembre 2019, nella quale il ric:orrente, invero, si limiterebbe ad ammettere di avere assistito al fatto. 4.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'articolo 416-bis.1 cod. pen., 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante mafiosa. La difesa segnala che, mentre l'imputazione provvisoria elevata dal Pubblico ministero conteneva la contestazione dell'aggravante sotto entrambe le ipotesi previste dalla norma penale, il Giudice per le indagini preliminari ha limitato il giudizio di gravità indiziaria alla sola ipotesi dell'agevolazione mafiosa, nulla motivando sul metodo mafioso, mentre - a sua volta - il Tribunale del riesame ha ritenuto l'aggravante sussistente sotto entrambi. Vi sarebbe, dunque, giusta la tesi difensiva, una evidente distonia tra l'originaria contestazione, la risoluzione del Giudice per le indagini preliminari e la definitiva conclusione da parte del Tribunale del riesame, con sostanziale indebita riemersione dell'aggravante sub specie metodo mafioso. Sotto altro profilo, si lamenta la mancanza nel provvedimento di qualunque indicazione sull'aspetto psicologico in capo al ricorrente della finalità mafiosa, essendo stato erroneamente valorizzato il mero contesto in cui è stato commesso il reato; ciò in spregio alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'aggravante de qua non può farsi derivare in modo automatico dal fatto che il reato commesso abbia arrecato un vantaggio a un sodale, sia pure ove rivesta una posizione verticistica, occorrendo che il soggetto abbia agito con finalità specifica di agevolare l'associazione mafiosa in quanto tale.5. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, arche richiamando la propria requisitoria scritta, depositata il 22 giugno 2023, ha invocato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, con cui si censura l'ordinanza in punto di erroneità di valutazione della provvista indiziaria della condotta di partecipazione associativa, è motivo non consentito perché reiterativo di analoga doglianza adeguatamente valutata dal Giudice della cautela e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura. Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, d'incarichi specifici. L'adepto, già inserito nel gruppo sulla base di indici esteriormente riconoscibili e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e non mero concorrente esterno. 2.2. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile e perdurante intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa. Il ruolo di uomo di fiducia del vertice del clan e la sua perdurante organicità al sodalizio, è stato ineccepibilmente ritenuto sulla scorta delle numerose captazioni tra soggetti, anche di elevatissima caratura criminale, che hannotlato contezza dell'appoggio da questi fornito in più occasioni non già al singolo 5/4 reggente, ma all'intero clan: Condoleo - come detto - secondo la congrua motivazione del Tribunale, si adoperava attivamente con funzioni di supporto al sodalizio nella piena consapevolezza di farne parte, interveniva con funzioni di vedetta nel summit tra vertici di cosche avverse, poneva il proprio apparecchio telefonico a disposizione del boss Palaia, neutralizzando il pericolo di un monitoraggio di questi, partecipava agli incontri preparatori finalizzati ad apprestare una "congrua risposta" all'incendio dell'autovettura del sodale [OSCURATO:PERSONA], rivendicava e beneficiava della protezione del sodalizio nei contrasti con terzi, infine prendeva parte all'eclatante azione intimidatoria di cui al capo 10). A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 4/1.0/2016, D'Andrea, Rv. 268389), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine parentale. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282).3. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso che attinge il capo 10) dell'imputazione, riguardante vera e propria scorreria in armi, la cui condotta materiale è inferita da una conversazione captata 3 novembre 2019, nell'abitazione del boss Palaia, tra quest'ultimo, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre si trova in collegamento telefonico con il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la interpretazione del Tribunale del riesame [OSCURATO:PERSONA], Facente parte di un commando composto da Condoleo, Nocera e [OSCURATO:PERSONA], faceva fuoco con un fucile mitragliatore sula pubblica via e, nella foga dell'azione, una volta esauriti tutti i colpi, stava per lanciare l'arma contro la vittima, ma veniva fermato dai complici che lo invitavano a salire in auto. In punto di partecipazione di Condoleo al commando, il Tribunale ha valorizzato le stesse affermazioni del ricorrente che, in occasione della conversazione de qua, confermava che [OSCURATO:PERSONA] non voleva desistere dall'azione, facendo intendere che egli si trovava all'interno dell'auto con cui il gruppo di fuoco era giunto sul luogo dei fatti, ricordando, infatti, le raccomandazioni svolte da uno dei presenti in auto, proprio a [OSCURATO:PERSONA], affinché non facesse «come al solito», invece - ad avviso di Condoleo - [OSCURATO:PERSONA] aveva agito creando lo scompiglio («sembrava un ambiente da far west»). Condoleo, quindi, soggiungeva sintomaticamente che «io là, che aspettavo» e, subito dopo, «perchè io ... da dove ero, lo vedevo ... ha finito ... (...) e io gli ho detto Sante che cazzo volevi fargli ... volevi menargli anche il coso...Guarda le risate non ce la facevo più ...». Rileva il Collegio come - a fronte di una lettura non irragionevole da parte del Tribunale delle conversazioni in parola nel senso della presenza del Condoleo tra i componenti il commando - la difesa con il ricorso si è limitata a reiterare, assertivamente, l'assunto della mera presenza passiva di Condoleo. Quanto, infine, al tema introdotto all'odierna udienza dalla difesa, concernente l'avvenuto annullamento con rinvio da parte di questa Sezione, con sentenza del 7 luglio 2023, del provvedimento del Tribunale del riesame relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio come tale questione si appalesi del tutto irrilevante, sol che si consideri che le motivazioni a fondamento del provvedimento riguardano un motivo di ricorso (quello della indeterminatezza dell'imputazione provvisoria di cui al capo 10) che non è stato eccepito in questa sede e, come tale, non suscettibile in alcun modo di riverberarsi sulla posizione processuale dell'odierno ricorrente. E, anzi, proprio la motivazione del provvedimento richiamato dalla difesa, parte dall'esplicito presupposto dell'assenza di contestazione della condotta materiale oggetto del capo 10) dell'imputazione e, per ciò che qui interessa, della sicura partecipazione di Condoleo al commando (p. 5 della sentenza), passando poi a valutare il motivo processuale di ricorso posto dal ricorrente. La relativa questione (quella dell'indeterminatezza dell'imputazione provvisoria) sarebbe, comunque, inammissibile in questa sede, posto che, anche in tema di misure cautelari, vige il principio secondo cui non possono essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice dell'impugnazione abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex multis, specificamente in tema di misure cautelari, Sez. 5 n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029). Nel caso di specie, non risulta che con l'impugnazione cautelare presentata in favore di Condoleo il Tribunale fosse stato specificamente investito della questione relativa alla presunta indeterminatezza dell'imputazione provvisoria e, dunque, la stessa non avrebbe potuto essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. 4. Infine, manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso, in punto di lamentata insussistenza dell'aggravante mafiosa. Preliminarmente va chiarito che sussiste, nel caso di specie, l'interesse dell'indagato a ricorrere avverso l'ordinanza delTribunale del riesameche ha ritenuto sussistente una circostanza aggravantea effetto speciale, poiché da questa i giudici della cautela hanno fatto conseguire immediati riflessi sul!' an e sul quomodo della misura. È consolidato principio di diritto, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui «In tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame, sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità» (Sez. 6 n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502); detto principio è stato più volte riaffermato, relativamente al ricorso per cassazione (Sez. 3 n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6 n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). Si deve, sul punto, rilevare che l'istanza de libertate, per come coltivata, è stata articolata, non al solo fine di contestare la configurabilità o meno della cennata aggravante, bensì anche in punto di gravità del quadro indiziario e di verifica delle esigenze cautelari, sicché non si profila alcuna carenza dell'interesse al ricorso. Il motivo è, tuttavia, inammissibile siccome a-specifico, alla luce della motivazione, sintetica ma congrua, resa dal Giudice della cautela, che ha ritenuto sussistente l'aggravante speciale sotto il duplice profilo del metodo mafioso e dell'agevolazione, avuto riguardo alle finalità e alle modalità dell'agguato, perpetrato con esplosione di un intero caricatore di un fucile mitragliatore, con allarmante efficacia intimidatoria, certamente idonea a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Né può in alcun modo attribuirsi rilievo alla censura sull'asserita indebita reviviscenza nel provvedimento impugnato dell'aggravante a effetto speciale, affermazione contraria a consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, «In tema di misure cautelari personali, alla luce delle modifiche apportate all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare la motivazione dell'ordinanza cautelare, che non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante„ anche in relazione ai gravi indizi di sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, alla cui esclusione l'indagato abbia interesse per gli effetti che ne derivano in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata.(Fattispecie in tema di aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nella quale il tribunale del riesame aveva rimediato con propria motivazione alla motivazione mancante, e non soltanto insufficiente, del giudice per le indagini preliminari)» (fra molte, Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019, Indelicato, Rv. 276906). Nel caso che ci occupa, infatti, l'aggravante de qua non è stata esclusa dal Giudice per le indagini preliminari, bensì da questi motivata (p. 683 dell'ordinanza genetica) con argomentazioni che - delle due forme nelle quali la stessa può esplicarsi e logicamente connesse tra loro - hanno privilegiato l'aspetto finalistico del reato e, per tale via, l'agevolazione del sodalizio. Sicché è pienamente legittima l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha integrato la motivazione dell'aggravante in parola, contenuta nell'incolpazione provvisoria, anche sotto il profilo della sussistenza del metodo mafioso. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond