CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 20000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11088/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione in Roma, piazza Cavour. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria regionale della Lombardia n. 3902/14/2021 pronunciata il 29 settembre 2021 e depositata il 28 ottobre 2021, non notificata. Oggetto: Diniego rimb. Ires 2011-2012-2013-2014 26– 11088 /202 2 – 28/06/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società contribuente presentava istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativo ad un maggior credito Ires pari a €35.651,00, derivante dall a costruzione di un impianto fotovoltaiconel corso dell’anno 2010, per il quale la stessa società aveva ottenuto l'accesso alla cosiddetta tariffa incentivante, disciplinata dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (conto energia); nell'incertezza dovuta alla cumulabilità della detta tariffa incentivante con l'agevolazione introdotta dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Tremonti ambiente), la contribuente, in un primo momento, non si avvaleva di tale ultimo regime fiscale; solo a seguito del chiarimento pervenuto dal legislatore con la pubblicazione del decreto ministeriale 5 luglio 2012, la societàstimava la componente ambientale da portare in detassazione ai sensi dell'articolo sei, commi 13-19, legge n. 388 del 2000. Pertanto, la contribuente, solo a seguito dei detti chiarimenti si attivava per predisporre ed approvare un nuovo progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed inviare al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] apposita comunicazione. In data 04.12.2017, l’Agenzia delle Entrate notificava il provvedimento di diniego, prot. n. 164667/2017, con cui negava il rimborso in ragione della tardività dell’istanza presentata (oltre 48 mesi decorrenti dal dies a quo, individuato nel giorno del saldo delle imposte, ossia il 18.06.2012). Il provvedimento di diniegoera avversato avanti la CTP di Brescia, che respingeva parzialmente le ragioni della società contribuente, ritenendo l'istanza della contribuente tempestiva , ma l'impianto fotovoltaico esclusivamente riconducibile al cosiddetto terzo conto energia. Sull’appello della contribuente, il collegio di secondo grado confermava la sentenza, rigettandoil gravame. 26– 11088 /202 2 – 28/06/2023 MMF Insorge la società contribuente affidandosi ad un unico mezzo , cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 1-septies, l. n. 129 del 2010, in combinato disposto con gli artt. 6, l. n. 388 del 2000, 9, D.M. 19.02.2007, 5, D.M. 06.08.2010 e 19, D.M. 05.07.2012, parte ricorrente criticala sentenza nella parte in cui i giudici hanno respinto il gravame poiché la contribuente, avendo messo in funzione l'impianto mediante il collegamento alla rete solo in data 20 aprile 2011, non avrebbe potuto usufruiredel beneficio della detassazione degli utili. 2. Il motivo di ricorso è fondato. Come affermato da giurisprudenza di questa Corte (ord. n. 30816 del 2021), «l’ammissione della società agli spazi offerti dal D.L. 8/07/2010 è garantita da una forma normativa non solo precedente, ma anche di rango più elevato rispetto al DM 6/08/2010… (omissis) è incontestato tra le parti, in punto di fatto, sulla base della stessa sentenza qui impugnata, che gli impianti in questione siano entrati in funzione tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011”. Nella fattispecie si evidenzia quindi, in modo chiaro, che l’applicazione agli Impianti delle tariffe incentivanti di cui all’art. 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007 (c.d., II [OSCURATO:PERSONA]) è statuita da una legge dello Stato (art. 1-septies L. 129/2010). Detta legge dello Stato ha rango superiore e costituisce inoltre lex specialis rispetto al D.M. del 2010 in forza del quale l’Ufficio assume che agli Impianti siano applicabili le tariffe del c.d., III [OSCURATO:PERSONA]». Potendo rientrare, dunque, l’impianto in esame nel regime fiscale del c.d. II [OSCURATO:PERSONA] (D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], come integrato dalla legge c.d. salva Alcoa, n. 129 del 2010), è errata l’interpretazione adottata dai giudici di seconde cure in relazione alla non cumulabilità dell’incentivo con l’agevolazione fiscale di cui alla legge Tremonti ambiente (art. 19, D.M. 05.07.2012). 26– 11088 /202 2 – 28/06/2023 MMF 2.La coerenza del sistema non consente infatti di accogliere la tesi interpretativa del Fisco, ove vede -nella novellazione citata al paragrafo precedente-una proroga della tariffa incentivante, disciplinata dal conto energia, ma non anche la contestuale proroga della cumulabilità con l’agevolazione di cui alla c.d. Tremonti ambiente. Secondo l’Agenzia, in sostanza, si avrebbe una d uplice collocazione temporale della tariffa incentivante, che continuerebbe ad appartenere al III conto ex d.m. 6.08.2010, al fine di escludere la cumulabilità; ma al II c onto ai fini delle tariff e incentivant i di cui alla legge n. 129 del 2010. Ragionando in tal modo, si perverrebbe invero all’ illogico risultato secondo cui il secondo conto energia, così prorogato per un se mestre, non potrebbe coesistere con l’agevolazione, riproponendo quell’incertezza ed ambiguità che si era voluta sanare con il d. m. 5 luglio 2012. Di più, la tesi del Fisco finisce per sancire un’alternativa inconciliabile fra i due istituti per il semestre tra il primo gennaio ed il 20 giugno 2011. Ed in tanto si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e di capacità contributiva di cui agli articoli 3 e 53 della Carta, prevedendo per un periodo limitato un diverso (ed odioso) regime di tassazione senza alcun criterio giustificativo della disparità di trattamento. Si deve quindi ritenere in diritto che l’esegesi complessiva e costituzionalmente adeguata delle norme in materia, unitamente al sistema di gerarchia delle fonti, veda uno slittamento in avanti, per effetto della legge n. 129 del 2010,del secondo conto energia e della tariffa incentivante come cumulabili con l’agevolazione di cui all’art. 6, commi 13-19,l. n. 388/2000 ([OSCURATO:PERSONA]), fermo restando ogni altro accertamento demandato alla CTR in ordine ai presupposti ed agli effetti delle misure in questione . Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento. PQM 26– 11088 /202 2 – 28/06/2023 MMF La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altr