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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 1978

Cassazione n. 29614/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1978

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1981

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1976 avverso la sentenza del 23/06/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava, in punto di penale responsabilità, la decisione adottata il 17 marzo 2021, all'esito del dibattimento, dal Tribunale di Caltagirone, recante, per quanto di interesse in questa sede di legittimità, le seguenti statuizioni: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di tentato furto, aggravato dal numero dei concorrenti, di parti di autovetture custodite all'interno di un deposito giudiziario sito nel territorio del Comune di Vizzini (capo A della rubrica); - Manusia e Lipsia colpevoli, altresì, dei delitti di resistenza nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti a sventare il reato precedente, e di lesione personale ai danni dei medesimi (capi B e C); - il solo Manusia colpevole, altresì, del delitto di inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di Grammichele, corrispondentemente violato (capo D); - il solo Cantore colpevole, altresì, della contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello a serramanico (capo E).

La Corte territoriale concedeva agli imputati, in relazione al capo A), l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, equivalente all'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 5), cod. pen., e alla recidiva ritenuta a carico di Manusia e Lipsia, e, ribadita la continuazione tra i reati rispettivamente accertati, rideterminava il trattamento sanzionatorio nei termini seguenti: - per Manusia, un anno e undici mesi di reclusione; - per Lipsia, un anno e un mese di reclusione; - per Cantore, sei mesi e quindici giorni di reclusione e quattrocento euro di multa; pena condizionalmente sospesa.

2. Risulta dalla sentenza suindicata che, nel pomeriggio del 21 ottobre 2020, una pattuglia di Carabinieri, appartenenti alla stazione dell'Arma di Vizzini, composta dall'appuntato [OSCURATO:PERSONA] e dal militare [OSCURATO:PERSONA], nel percorrere la strada statale 514 notava un'autovettura in sosta nei pressi del menzionato deposito giudiziario.

Il conducente, intento a parlare al telefono cellulare, era quindi sottoposto a controllo e identificato nell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

All'interno della tasca destra del suo pantalone gli operanti rinvenivano, a seguito di perquisizione, un coltello a serramanico.

Essi decidevano così di estendere l'accertamento al medesimo deposito.

Il carabiniere Ferraro, camminando lungo la relativa recinzione, notava quindi due uomini, poi identificati negli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intenti a prelevare componenti di un'autovettura Mercedes.

Alla vista del militare, costoro si davano alla fuga.

Lipsia, nel mentre tentava di raggiungere l'automobile di Cantore, era intercettato dall'appuntato Liguori, col quale intraprendeva una colluttazione.

Liguori riportava lievi lesioni.

Manusia veniva inseguito da Ferraro, che lo raggiungeva e lo bloccava; l'altro si divincolava con spinte e gomitate, procurando al militare lievi lesioni.

Manusia, secondo quanto in prosieguo accertato, era sottoposto alla menzionata misura di prevenzione personale in forza di decreto applicativo del Tribunale di Catania e con decorrenza 6 giugno 2018.

Nei fatti riportati, ricostruiti tramite le deposizioni degli operanti e i referti medici, i giudici del merito ravvisavano, in entrambi i gradi, gli estremi dei reati sopra rispettivamente addebitati.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Tre i motivi articolati.

3.1. Primo motivo.

Violazione di legge, quanto al reato di cui al capo A).

Esso non poteva ritenersi aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 5), cod. pen. (concorso di tre o più persone), perché Cantore non vi era coinvolto.

Il coimputato aveva parcheggiato l'automobile nella strada fiancheggiante il deposito solo perché aveva forato uno pneumatico.

Il piano stradale era posto ad altezza inferiore rispetto al piano del deposito, quest'ultimo distante trecento metri, e quindi il coimputato era nella impossibilità oggettiva di svolgere il preteso ruolo di «palo».

La circostanza inerente la sottomissione del piano stradale rispetto al deposito risultava dalla. deposizione del teste Ferraro (riportata per stralcio nel motivo), mentre il teste Liguori aveva dichiarato (nel passo della deposizione ripreso nel motivo) di non aver controllato se il bagagliaio della vettura contenesse effettivamente lo pneumatico forato, che Cantore assumeva di avere sostituito.

Esclusa la responsabilità di quest'ultimo (e quindi l'aggravante), l'azione penale in ordine al capo A) andava dichiarata improcedibile per difetto di valida querela.

3.2. Secondo motivo.

Vizio di motivazione e travisamento della prova, quanto ai reati di cui ai capi B) e C).

Quanto dichiarato dal teste Ferraro, a proposito della resistenza e della lesione personale asseritamente subite, sarebbe inattendibile, in quanto confliggente con il narrato del teste Liguori (che, seppur poco distante, non notò affatto le relative condotte) e con la descrizione dell'occorso operata nel verbale di arresto (entrambe le deposizioni sono riprodotte in stralcio nel corpo del motivo).

Manusia non sarebbe fuggito alla vista dei Carabinieri, ma, raggiunto da una telefonata di Cantore, registrata in memoria, si sarebbe spontaneamente diretto nella loro direzione.

La minima lesione (al quarto dito della mano destra), refertata a carico del carabiniere Ferraro, risalirebbe ad epoca antecedente al suo incontro con l'imputato.

3.3. Terzo motivo.

Vizio di motivazione e travisamento della prova, quanto al reato di cui al capo A).

Quanto dichiarato dal teste Ferraro, relativamente al fatto che Manusia e Lipsia fossero intenti a smontare componenti dell'autovettura Mercedes, e in particolare, un catalizzatore, sarebbe inattendibile, in quanto confliggente con il narrato del teste [OSCURATO:PERSONA], intervenuto sul posto in vece della titolare del deposito, secondo il quale il catalizzatore della Mercedes era stato rubato in precedenza (entrambe le deposizioni sono riprodotte in stralcio nel corpo del motivo).

Era, del resto, impossibile, per chi si fosse trovato all'esterno del deposito, come il carabiniere Ferraro, osservare quanto potesse accadere alla Mercedes, nascosta da altri veicoli, come risulterebbe dalle fotografie prodotte.

4. Ricorre per cassazione, altresì, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Tre i motivi articolati.

4.1. Primo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione.

La sentenza impugnata avrebbe dovuto riqualificare il fatto sub A) come furto semplice e dichiarare improcedibile l'azione penale per difetto di querela.

Il coimputato Cantore, infatti, si sarebbe limitato ad accompagnare il ricorrente e Manusia sul posto, fermandosi lontano dal deposito, senza affatto svolgere (né poter svolgere) il compito di «palo».

La sentenza impugnata, in secondo luogo, avrebbe dovuto escludere la responsabilità del ricorrente in ordine al furto, almeno con formula dubitativa.

Il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che la Mercedes era da tempo priva del catalizzatore.

In ogni caso, il deposito era incustodito, la recinzione danneggiata e le autovetture erano abbandonate.

Mancava il fine di profitto, perché le cose da asportare erano prive di valore, e nessun danno sarebbe stato arrecato, come ammesso dallo stesso teste [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata, in terzo luogo, avrebbe dovuto assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., essendo evidente l'inoffensività della condotta.

4.2. Secondo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione.

La sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati sub B) e C), almeno con formula dubitativa.

Il teste Liguori (la cui deposizione è nel motivo riportata per stralcio) avrebbe negato l'esistenza di una condotta violenta ai suoi danni.

La lesione non sarebbe veramente tale, data la prognosi di un solo giorno.

L'algia al polso dell'appuntato andrebbe riportata a traumi pregressi.

Il ricorrente non avrebbe impedito, in alcun modo, l'attività funzionale del pubblico ufficiale.

Appena resosi conto di essere stato bloccato da un appartenente all'Arma, avrebbe cessato di divincolarsi e si sarebbe consegnato.

4.3. Terzo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, al riconoscimento della recidiva e alla dosimetria della pena.

5. Ricorre per cassazione, altresì, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Primo motivo.

Identico al primo motivo del ricorso Manusia.

5.2. Secondo motivo.

Identico al terzo motivo del ricorso Manusia.

5.3. Terzo motivo.

Violazione di legge, in relazione al diniego della messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., ingiustificatamente ribadito dalla Corte di appello a fronte di soggetto totalmente incensurato, senza aver dato neppure modo all'Ufficio di esecuzione penale esterna di redigere un programma di trattamento che potesse essere convenientemente valutato.

5.4. Quarto motivo.

Vizio di motivazione e travisamento della prova, in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., argomentato in maniera inaccettabilmente unitaria rispetto a tutti gli imputati.

Il ricorrente non aveva pregiudizi penali, né a lui era riferibile l'opposizione violenta all'intervento dei militari, e, ciò nonostante, la sentenza impugnata muoveva anche da tali presupposti per giustificare la decisione sfavorevole.

La condotta complessiva, tenuta dal ricorrente, era minimamente offensiva, e il suo atteggiamento, dopo l'arrivo dei Carabinieri, era stato collaborativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ciascuno dei ricorrenti, nel primo motivo dei rispettivi atti di impugnazione, e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] altresì nel terzo motivo, sviluppano censure in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità sul capo A) e, a monte, in ordine alla stessa procedibilità dell'azione penale sul capo medesimo.

Anche in ragione dell'identità o somiglianza delle argomentazioni, i motivi possono essere congiuntamente trattati, risultando conclusivamente infondati.2.

Si tratta, infatti, di censure dal contenuto eminentemente rivalutativo del fatto e della prova, che la Corte territoriale ha, rispettivamente, ricostruito e apprezzato in modo logico ed esaustivo, traendovi esatte conseguenze giuridiche.

2.1. Non vi è, anzitutto, alcuna seria ragione di dubitare dell'attendibilità delle testimonianze, adeguatamente convergenti nella parte del narrato oggetto di percezione comune.

La deposizione Ferraro, in particolare, è adeguatamente rivelatrice del compimento, ad opera di Manusia e Lipsia, di atti idonei, inequivocamente diretti alla commissione del furto, e come tale è stata correttamente valutata.

2.2. Lo stesso ricorrente, all'udienza di convalida dell'arresto, ha ammesso di essere entrato nel deposito per smontare pezzi meccanici di autovetture e di avere concentrato la sua attenzione su una Mercedes (sicché poco importa se questa fosse, o meno, dotata di catalizzatore).

Nessuna altra plausibile spiegazione si può dare, del resto, della presenza dei due imputati nel deposito.

L'azione si è arrestata per l'intervento delle forze dell'ordine, allorché aveva raggiunto uno sviluppo dal quale dedurre l'assoluta improbabilità che gli agenti, in difetto, non la portassero a compimento (sul principio cfr. Sez. 1, n. 6120 del 11/12/2013, dep. 2014, Letizia, Rv. 259407-01).

2.3. Le automobili, e relative componenti, custodite nel deposito, chiuso da recinzione, non erano all'evidenza res nullius.

Trattavasi, certo, di beni di scarso valore, e l'attenuante corrispondente è stata infatti riconosciuta in appello.

2.4. Cantore aveva accompagnato i correi sul luogo, e li aspettava onde agevolare il loro successivo allontanamento con la refurtiva.

I correi, fuggendo, tentarono infatti di raggiungerlo.

La sua sosta, nei pressi del deposito, non era affatto casuale, essendo totalmente implausibile la giustificazione dello pneumatico forato, tardivamente accampata e priva di ogni riscontro.

All'arrivo dei Carabinieri gli pneumatici erano tutti integri, né avrebbe avuto senso trattenersi sul luogo a sostituzione avvenuta.

Le condotte indicate, riferite a Cantore, hanno dunque piena valenza concorsuale, al di là del fatto che Cantore facesse propriamente da «palo».

Basti al riguardo rammentare che, per la configurabilità della compartecipazione criminosa, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei correi, tale da aumentare le chances di produzione del reato stesso (da ultimo, Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990-01); come è innegabilmente avvenuto.2.5.

Il tentativo di furto è allora addebitabile a tre persone e il reato è perseguibile d'ufficio (artt. 624, terzo comma, e 625, primo comma, n. 7, cod. pen.).

2.6. La causa di non punibilità, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è stata ineccepibilmente negata rispetto a Lipsia, venendo per lui in assorbente rilievo la non trascurabile offensività della condotta complessiva.

E' ad essa che si deve in effetti guardare in caso di reato continuato (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01).

Anzi, in chiave di valutazione complessiva, va rilevato che nella continuazione sono confluiti reati commessi in danno di pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni, ai quali l'istituto non è in radice applicabile (secondo comma dell'art. 131- bis, pro-tempore vigente).

3. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Lipsia, nel secondo motivo dei rispettivi atti di impugnazione, sviluppano censure in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità sul capo B).

Anche tali censure, connesse e congiuntamente esaminabili, sono infondate.

4. Sulla concludenza delle testimonianze occorre infatti considerare che, nella valutazione di una pluralità di prove dichiarative destinate a ricomporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna di esse non è compromessa dal rilievo che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, ove risulti che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione dei segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda (Sez. 5, n. 15669 del 24/02/2020, Esekhaigbe, Rv. 279162-01; Sez. 1, n. 34473 del 27/05/2015, Bottigliero, Rv. 264276-01).

Quanto alla resistenza e alla lesione personale a carico di Ferraro, il fatto che l'appuntato Liquori non abbia osservato (o memorizzato) la scena non mina affatto, dunque, l'attendibilità della vittima.

Né consta alcun contrasto significativo tra quanto da lei riferito in udienza e le risultanze del verbale di arresto.

Lo strattonare e il divincolarsi, per impedire il proprio arresto, sono condotte di resistenza punibili, ogni qualvolta non ci si arresti alla mera opposizione passiva, ma si impieghi la forza per neutralizzane l'azione del pubblico ufficiale e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (da ultimo, Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043-01), e ciò è quanto la sentenza impugnata ha inappuntabilmente stabilito.

In ordine alle lesioni fanno poi stato i certificati medici, che danno atto di alterazioni anatomiche, ancorché lievi, e di corrispondenti limitazioni funzionali, di breve durata (sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa: Sez. 5, n. 33492 del 14/05/2019, Gattuso, Rv. 276930-01).

La preesistenza di tali stati morbosi, rispetto alle condotte sub capo C), è dedotta in termini meramente congetturali.

5. Viene ora in considerazione il terzo motivo del ricorso Cantore.

Occorre premettere che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, del medesimo codice, nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia accordato la sospensione (Sez.

U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237-01).

La decisione della Corte di appello è quindi, sul punto, ricorribile in cassazione (Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582-01).

Il motivo è dunque ammissibile.

Il motivo è però infondato.

In tema di messa alla prova, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato, o ad attendere quello in fieri (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602-01).

Nell'odierno processo è intervenuta una siffatta pregiudiziale prognosi sfavorevole, non implausibilnnente motivata.

Né vi è necessaria contraddizione con la sospensione condizionale della pena in seguito accordata, la cui valutazione si sostanzia in un giudizio prognostico successivo, fondato su un accertamento di responsabilità ormai consolidato in esito al giudizio e sui conseguent, effetti deterrenti (in termini, per il giudizio minorile, Sez. 2, n. 37860 del 06/10/2021, M., Rv. 282198-01).

6. E' invece fondato il quarto motivo del ricorso Cantore.

Per i compartecipi, diversi da lui, l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è saldamente ancorata alla valutazione complessiva delle plurime condotte delittuose, certamente non riportabile alla fattispecie della particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio andava, tuttavia, opportunamente differenziato, posto che questo imputato, che risulterebbe incensurato, risponde solo del furto tentato di cose di particolare tenuità e della contravvenzione.

Il giudice di appello opera, invece, un'insoddisfacente valutazione unitaria.L'impugnazione deve essere sul punto accolta, in modo da permettere al giudice di rinvio un più puntuale riscontro della reale entità del fatto, oltre che del suo effettivo carattere isolato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (non essendo peraltro indispensabile la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi previsti, ma dovendo farsi ragionevole indicazione di quelli appropriati e rilevanti: cfr., tra le molte, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01).

7. Infondato appare, infine, il terzo motivo del ricorso Lipsia.

7.1. A suo carico è stata ineccepibilmente ritenuta la recidiva, sulla base del consolidato principio di diritto (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419- 01) secondo cui, a detti fini, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza impugnata non si è infatti attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto, che parallelamente giustifica l'accresciuto rigore sanzionatorio.

7.2. Le attenuanti generiche sono state negate sulla base di esaustive valutazioni di fatto, insindacabili in questa sede, che danno conto - come è sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01) - delle circostanze, tra quelle indicate nell'art. 133 cod. pen., preponderanti ai fini dell'esclusione (gravità delle condotte fatti e negativa personalità del suo autore), e facenti così premio su ogni altro, pur prospettato, ma recessivo, elemento.

7.3. La pena si è attestata, per il reato base, non lontano dal minimo edittale e gli aumenti per la continuazione risultano ad essa proporzionati.

Le censure dell'imputato appaiono astratte, generiche e meramente rivalutative di aspetti su cui questa Corte non può esercitare alcun diretto sindacato.

8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e il ricorso del medesimo imputato deve essere nel resto respinto.

Devono essere anche respinti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che devono essere condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1978 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1981 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1976 avverso la sentenza del 23/06/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava, in punto di penale responsabilità, la decisione adottata il 17 marzo 2021, all'esito del dibattimento, dal Tribunale di Caltagirone, recante, per quanto di interesse in questa sede di legittimità, le seguenti statuizioni: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di tentato furto, aggravato dal numero dei concorrenti, di parti di autovetture custodite all'interno di un deposito giudiziario sito nel territorio del Comune di Vizzini (capo A della rubrica); - Manusia e Lipsia colpevoli, altresì, dei delitti di resistenza nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti a sventare il reato precedente, e di lesione personale ai danni dei medesimi (capi B e C); - il solo Manusia colpevole, altresì, del delitto di inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di Grammichele, corrispondentemente violato (capo D); - il solo Cantore colpevole, altresì, della contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello a serramanico (capo E). La Corte territoriale concedeva agli imputati, in relazione al capo A), l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, equivalente all'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 5), cod. pen., e alla recidiva ritenuta a carico di Manusia e Lipsia, e, ribadita la continuazione tra i reati rispettivamente accertati, rideterminava il trattamento sanzionatorio nei termini seguenti: - per Manusia, un anno e undici mesi di reclusione; - per Lipsia, un anno e un mese di reclusione; - per Cantore, sei mesi e quindici giorni di reclusione e quattrocento euro di multa; pena condizionalmente sospesa. 2. Risulta dalla sentenza suindicata che, nel pomeriggio del 21 ottobre 2020, una pattuglia di Carabinieri, appartenenti alla stazione dell'Arma di Vizzini, composta dall'appuntato [OSCURATO:PERSONA] e dal militare [OSCURATO:PERSONA], nel percorrere la strada statale 514 notava un'autovettura in sosta nei pressi del menzionato deposito giudiziario. Il conducente, intento a parlare al telefono cellulare, era quindi sottoposto a controllo e identificato nell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. All'interno della tasca destra del suo pantalone gli operanti rinvenivano, a seguito di perquisizione, un coltello a serramanico. Essi decidevano così di estendere l'accertamento al medesimo deposito. Il carabiniere Ferraro, camminando lungo la relativa recinzione, notava quindi due uomini, poi identificati negli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intenti a prelevare componenti di un'autovettura Mercedes. Alla vista del militare, costoro si davano alla fuga. Lipsia, nel mentre tentava di raggiungere l'automobile di Cantore, era intercettato dall'appuntato Liguori, col quale intraprendeva una colluttazione. Liguori riportava lievi lesioni. Manusia veniva inseguito da Ferraro, che lo raggiungeva e lo bloccava; l'altro si divincolava con spinte e gomitate, procurando al militare lievi lesioni. Manusia, secondo quanto in prosieguo accertato, era sottoposto alla menzionata misura di prevenzione personale in forza di decreto applicativo del Tribunale di Catania e con decorrenza 6 giugno 2018. Nei fatti riportati, ricostruiti tramite le deposizioni degli operanti e i referti medici, i giudici del merito ravvisavano, in entrambi i gradi, gli estremi dei reati sopra rispettivamente addebitati. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tre i motivi articolati. 3.1. Primo motivo. Violazione di legge, quanto al reato di cui al capo A). Esso non poteva ritenersi aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 5), cod. pen. (concorso di tre o più persone), perché Cantore non vi era coinvolto. Il coimputato aveva parcheggiato l'automobile nella strada fiancheggiante il deposito solo perché aveva forato uno pneumatico. Il piano stradale era posto ad altezza inferiore rispetto al piano del deposito, quest'ultimo distante trecento metri, e quindi il coimputato era nella impossibilità oggettiva di svolgere il preteso ruolo di «palo». La circostanza inerente la sottomissione del piano stradale rispetto al deposito risultava dalla. deposizione del teste Ferraro (riportata per stralcio nel motivo), mentre il teste Liguori aveva dichiarato (nel passo della deposizione ripreso nel motivo) di non aver controllato se il bagagliaio della vettura contenesse effettivamente lo pneumatico forato, che Cantore assumeva di avere sostituito. Esclusa la responsabilità di quest'ultimo (e quindi l'aggravante), l'azione penale in ordine al capo A) andava dichiarata improcedibile per difetto di valida querela. 3.2. Secondo motivo. Vizio di motivazione e travisamento della prova, quanto ai reati di cui ai capi B) e C). Quanto dichiarato dal teste Ferraro, a proposito della resistenza e della lesione personale asseritamente subite, sarebbe inattendibile, in quanto confliggente con il narrato del teste Liguori (che, seppur poco distante, non notò affatto le relative condotte) e con la descrizione dell'occorso operata nel verbale di arresto (entrambe le deposizioni sono riprodotte in stralcio nel corpo del motivo). Manusia non sarebbe fuggito alla vista dei Carabinieri, ma, raggiunto da una telefonata di Cantore, registrata in memoria, si sarebbe spontaneamente diretto nella loro direzione. La minima lesione (al quarto dito della mano destra), refertata a carico del carabiniere Ferraro, risalirebbe ad epoca antecedente al suo incontro con l'imputato. 3.3. Terzo motivo. Vizio di motivazione e travisamento della prova, quanto al reato di cui al capo A). Quanto dichiarato dal teste Ferraro, relativamente al fatto che Manusia e Lipsia fossero intenti a smontare componenti dell'autovettura Mercedes, e in particolare, un catalizzatore, sarebbe inattendibile, in quanto confliggente con il narrato del teste [OSCURATO:PERSONA], intervenuto sul posto in vece della titolare del deposito, secondo il quale il catalizzatore della Mercedes era stato rubato in precedenza (entrambe le deposizioni sono riprodotte in stralcio nel corpo del motivo). Era, del resto, impossibile, per chi si fosse trovato all'esterno del deposito, come il carabiniere Ferraro, osservare quanto potesse accadere alla Mercedes, nascosta da altri veicoli, come risulterebbe dalle fotografie prodotte. 4. Ricorre per cassazione, altresì, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tre i motivi articolati. 4.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe dovuto riqualificare il fatto sub A) come furto semplice e dichiarare improcedibile l'azione penale per difetto di querela. Il coimputato Cantore, infatti, si sarebbe limitato ad accompagnare il ricorrente e Manusia sul posto, fermandosi lontano dal deposito, senza affatto svolgere (né poter svolgere) il compito di «palo». La sentenza impugnata, in secondo luogo, avrebbe dovuto escludere la responsabilità del ricorrente in ordine al furto, almeno con formula dubitativa. Il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che la Mercedes era da tempo priva del catalizzatore. In ogni caso, il deposito era incustodito, la recinzione danneggiata e le autovetture erano abbandonate. Mancava il fine di profitto, perché le cose da asportare erano prive di valore, e nessun danno sarebbe stato arrecato, come ammesso dallo stesso teste [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, in terzo luogo, avrebbe dovuto assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., essendo evidente l'inoffensività della condotta. 4.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati sub B) e C), almeno con formula dubitativa. Il teste Liguori (la cui deposizione è nel motivo riportata per stralcio) avrebbe negato l'esistenza di una condotta violenta ai suoi danni. La lesione non sarebbe veramente tale, data la prognosi di un solo giorno. L'algia al polso dell'appuntato andrebbe riportata a traumi pregressi. Il ricorrente non avrebbe impedito, in alcun modo, l'attività funzionale del pubblico ufficiale. Appena resosi conto di essere stato bloccato da un appartenente all'Arma, avrebbe cessato di divincolarsi e si sarebbe consegnato. 4.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, al riconoscimento della recidiva e alla dosimetria della pena. 5. Ricorre per cassazione, altresì, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Primo motivo. Identico al primo motivo del ricorso Manusia. 5.2. Secondo motivo. Identico al terzo motivo del ricorso Manusia. 5.3. Terzo motivo. Violazione di legge, in relazione al diniego della messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., ingiustificatamente ribadito dalla Corte di appello a fronte di soggetto totalmente incensurato, senza aver dato neppure modo all'Ufficio di esecuzione penale esterna di redigere un programma di trattamento che potesse essere convenientemente valutato. 5.4. Quarto motivo. Vizio di motivazione e travisamento della prova, in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., argomentato in maniera inaccettabilmente unitaria rispetto a tutti gli imputati. Il ricorrente non aveva pregiudizi penali, né a lui era riferibile l'opposizione violenta all'intervento dei militari, e, ciò nonostante, la sentenza impugnata muoveva anche da tali presupposti per giustificare la decisione sfavorevole. La condotta complessiva, tenuta dal ricorrente, era minimamente offensiva, e il suo atteggiamento, dopo l'arrivo dei Carabinieri, era stato collaborativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ciascuno dei ricorrenti, nel primo motivo dei rispettivi atti di impugnazione, e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] altresì nel terzo motivo, sviluppano censure in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità sul capo A) e, a monte, in ordine alla stessa procedibilità dell'azione penale sul capo medesimo. Anche in ragione dell'identità o somiglianza delle argomentazioni, i motivi possono essere congiuntamente trattati, risultando conclusivamente infondati.2. Si tratta, infatti, di censure dal contenuto eminentemente rivalutativo del fatto e della prova, che la Corte territoriale ha, rispettivamente, ricostruito e apprezzato in modo logico ed esaustivo, traendovi esatte conseguenze giuridiche. 2.1. Non vi è, anzitutto, alcuna seria ragione di dubitare dell'attendibilità delle testimonianze, adeguatamente convergenti nella parte del narrato oggetto di percezione comune. La deposizione Ferraro, in particolare, è adeguatamente rivelatrice del compimento, ad opera di Manusia e Lipsia, di atti idonei, inequivocamente diretti alla commissione del furto, e come tale è stata correttamente valutata. 2.2. Lo stesso ricorrente, all'udienza di convalida dell'arresto, ha ammesso di essere entrato nel deposito per smontare pezzi meccanici di autovetture e di avere concentrato la sua attenzione su una Mercedes (sicché poco importa se questa fosse, o meno, dotata di catalizzatore). Nessuna altra plausibile spiegazione si può dare, del resto, della presenza dei due imputati nel deposito. L'azione si è arrestata per l'intervento delle forze dell'ordine, allorché aveva raggiunto uno sviluppo dal quale dedurre l'assoluta improbabilità che gli agenti, in difetto, non la portassero a compimento (sul principio cfr. Sez. 1, n. 6120 del 11/12/2013, dep. 2014, Letizia, Rv. 259407-01). 2.3. Le automobili, e relative componenti, custodite nel deposito, chiuso da recinzione, non erano all'evidenza res nullius. Trattavasi, certo, di beni di scarso valore, e l'attenuante corrispondente è stata infatti riconosciuta in appello. 2.4. Cantore aveva accompagnato i correi sul luogo, e li aspettava onde agevolare il loro successivo allontanamento con la refurtiva. I correi, fuggendo, tentarono infatti di raggiungerlo. La sua sosta, nei pressi del deposito, non era affatto casuale, essendo totalmente implausibile la giustificazione dello pneumatico forato, tardivamente accampata e priva di ogni riscontro. All'arrivo dei Carabinieri gli pneumatici erano tutti integri, né avrebbe avuto senso trattenersi sul luogo a sostituzione avvenuta. Le condotte indicate, riferite a Cantore, hanno dunque piena valenza concorsuale, al di là del fatto che Cantore facesse propriamente da «palo». Basti al riguardo rammentare che, per la configurabilità della compartecipazione criminosa, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei correi, tale da aumentare le chances di produzione del reato stesso (da ultimo, Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990-01); come è innegabilmente avvenuto.2.5. Il tentativo di furto è allora addebitabile a tre persone e il reato è perseguibile d'ufficio (artt. 624, terzo comma, e 625, primo comma, n. 7, cod. pen.). 2.6. La causa di non punibilità, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è stata ineccepibilmente negata rispetto a Lipsia, venendo per lui in assorbente rilievo la non trascurabile offensività della condotta complessiva. E' ad essa che si deve in effetti guardare in caso di reato continuato (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01). Anzi, in chiave di valutazione complessiva, va rilevato che nella continuazione sono confluiti reati commessi in danno di pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni, ai quali l'istituto non è in radice applicabile (secondo comma dell'art. 131- bis, pro-tempore vigente). 3. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Lipsia, nel secondo motivo dei rispettivi atti di impugnazione, sviluppano censure in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità sul capo B). Anche tali censure, connesse e congiuntamente esaminabili, sono infondate. 4. Sulla concludenza delle testimonianze occorre infatti considerare che, nella valutazione di una pluralità di prove dichiarative destinate a ricomporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna di esse non è compromessa dal rilievo che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, ove risulti che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione dei segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda (Sez. 5, n. 15669 del 24/02/2020, Esekhaigbe, Rv. 279162-01; Sez. 1, n. 34473 del 27/05/2015, Bottigliero, Rv. 264276-01). Quanto alla resistenza e alla lesione personale a carico di Ferraro, il fatto che l'appuntato Liquori non abbia osservato (o memorizzato) la scena non mina affatto, dunque, l'attendibilità della vittima. Né consta alcun contrasto significativo tra quanto da lei riferito in udienza e le risultanze del verbale di arresto. Lo strattonare e il divincolarsi, per impedire il proprio arresto, sono condotte di resistenza punibili, ogni qualvolta non ci si arresti alla mera opposizione passiva, ma si impieghi la forza per neutralizzane l'azione del pubblico ufficiale e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (da ultimo, Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043-01), e ciò è quanto la sentenza impugnata ha inappuntabilmente stabilito. In ordine alle lesioni fanno poi stato i certificati medici, che danno atto di alterazioni anatomiche, ancorché lievi, e di corrispondenti limitazioni funzionali, di breve durata (sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa: Sez. 5, n. 33492 del 14/05/2019, Gattuso, Rv. 276930-01). La preesistenza di tali stati morbosi, rispetto alle condotte sub capo C), è dedotta in termini meramente congetturali. 5. Viene ora in considerazione il terzo motivo del ricorso Cantore. Occorre premettere che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, del medesimo codice, nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia accordato la sospensione (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237-01). La decisione della Corte di appello è quindi, sul punto, ricorribile in cassazione (Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582-01). Il motivo è dunque ammissibile. Il motivo è però infondato. In tema di messa alla prova, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato, o ad attendere quello in fieri (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602-01). Nell'odierno processo è intervenuta una siffatta pregiudiziale prognosi sfavorevole, non implausibilnnente motivata. Né vi è necessaria contraddizione con la sospensione condizionale della pena in seguito accordata, la cui valutazione si sostanzia in un giudizio prognostico successivo, fondato su un accertamento di responsabilità ormai consolidato in esito al giudizio e sui conseguent, effetti deterrenti (in termini, per il giudizio minorile, Sez. 2, n. 37860 del 06/10/2021, M., Rv. 282198-01). 6. E' invece fondato il quarto motivo del ricorso Cantore. Per i compartecipi, diversi da lui, l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è saldamente ancorata alla valutazione complessiva delle plurime condotte delittuose, certamente non riportabile alla fattispecie della particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio andava, tuttavia, opportunamente differenziato, posto che questo imputato, che risulterebbe incensurato, risponde solo del furto tentato di cose di particolare tenuità e della contravvenzione. Il giudice di appello opera, invece, un'insoddisfacente valutazione unitaria.L'impugnazione deve essere sul punto accolta, in modo da permettere al giudice di rinvio un più puntuale riscontro della reale entità del fatto, oltre che del suo effettivo carattere isolato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (non essendo peraltro indispensabile la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi previsti, ma dovendo farsi ragionevole indicazione di quelli appropriati e rilevanti: cfr., tra le molte, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01). 7. Infondato appare, infine, il terzo motivo del ricorso Lipsia. 7.1. A suo carico è stata ineccepibilmente ritenuta la recidiva, sulla base del consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419- 01) secondo cui, a detti fini, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza impugnata non si è infatti attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto, che parallelamente giustifica l'accresciuto rigore sanzionatorio. 7.2. Le attenuanti generiche sono state negate sulla base di esaustive valutazioni di fatto, insindacabili in questa sede, che danno conto - come è sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01) - delle circostanze, tra quelle indicate nell'art. 133 cod. pen., preponderanti ai fini dell'esclusione (gravità delle condotte fatti e negativa personalità del suo autore), e facenti così premio su ogni altro, pur prospettato, ma recessivo, elemento. 7.3. La pena si è attestata, per il reato base, non lontano dal minimo edittale e gli aumenti per la continuazione risultano ad essa proporzionati. Le censure dell'imputato appaiono astratte, generiche e meramente rivalutative di aspetti su cui questa Corte non può esercitare alcun diretto sindacato. 8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e il ricorso del medesimo imputato deve essere nel resto respinto. Devono essere anche respinti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che devono essere condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuov