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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19820/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panariti unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]V.i.m. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sarra-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2359/2022,pubblicata in data 20/10/2022, nel procedimento RG n. 400/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2888/2023Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 19820/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Massimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panariti unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]V.i.m. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sarra-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2359/2022,pubblicata in data 20/10/2022, nel procedimento RG n. 400/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2888/2023Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 19820/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Massimo Ferro
Sentenza Cassazione n. 19820/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris