CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 13740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 13602/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in R01\L-k, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 284, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1694/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 31/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRL Rilevato che, con sentenza resa in data 31/10/2018, il Tribunale di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha riget- tato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna della Logi- stica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento, in proprio favore, dei danni subiti dall'attrice a seguito del trasporto di cose eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell'interesse della Sira s.r.I.; a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come il primo giudice avesse correttamente qualificato la domanda origina- riamente proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla stregua di una domanda di ri- sarcimento da inadempimento contrattuale (e non già, come preteso dalla società attrice, quale domanda di risarcimento alternativamente qualificabile in termini contrattuali o aquiliani), giungendo altrettanto correttamente a ritenere estinto per prescrizione il diritto così azionato dalla Sira s.r.I.; più in particolare, il tribunale ha evidenziato come la specificazione contenuta nella memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (diretta a sostenere l'avvenuta proposizione di una domanda risarcitoria alternativamente qualificabile in termini contrattuali o aquiliani), fosse effettivamente valsa, come correttamente rilevato dal primo giudice, a integrare un'ipotesi di inammissibile mutatio libelli, segnatamente in relazione alla proposizione di una domanda (nuova) di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., conseguentemente confermando la correttezza della li- mitazione del thema decidendi alla prospettiva contrattuale fatta pro- pria dal primo giudice, con le coerenti conseguenze rilevate sul piano dell'identificazione della disciplina applicabile in materia di prescri- zione; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cas- sazione sulla base di due motivi di impugnazione, illustrati da succes- siva memoria;Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 13602/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 320 e 183 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il tribunale erro- neamente ritenuto che, attraverso le precisazioni contenute nella me- moria ex art. 183 c.p.c. depositata dalla società attrice nel corso del giudizio di primo grado, quest'ultima avesse avanzato una domanda nuova (ex art. 2043 c.c.), con ciò determinando un preteso mutamento della domanda risarcitoria originariamente proposta in relazione all'ina- dempimento contrattuale di controparte, dovendo piuttosto ritenersi che la Sira s.r.I., con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, avesse solo genericamente individuato le premesse in fatto della domanda ri- sarcitoria spiegata, con la conseguente necessaria considerazione della successiva precisazione (contenuta nella memoria ex art. 183 c.p.c.) alla stregua, se non proprio di una ripetizione di quanto originaria- mente dedotto in modo generico e onnicomprensivo, di un mera (am- missibile) emendati° libelli; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2947 e 2951 c.c., nonché degli artt. 320 e 183 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere il Tribunale di Ancona omesso di motivare in modo adeguato sulla qualificazione giuridica della pretesa risarcitoria origi- nariamente spiegata dalla società attrice alla stregua di una domanda di risarcimento dei danni fondata su un titolo contrattuale, non avve- dendosi della diretta incidenza pregiudizievole del comportamento della controparte su un proprio diritto assoluto, nella specie leso in ra- gione di un comportamento illecito pienamente valutabile ai sensi della disciplina del danno extracontrattuale, coerentemente a quanto tem- pestivamente dedotto in limine litis;Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 13602/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utn entrambi i motivi congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione sono inammissibili; osserva sul punto il Collegio come, nel considerare l'estensione della domanda risarcitoria proposta dall'originaria attrice in relazione all'esecuzione della prestazione di trasporto da parte della società con- venuta, la corte territoriale risulti essersi attenuta a canoni interpreta- tivi della domanda non palesemente illogici o incongrui; al riguardo, varrà richiamare il principio consolidato nella giurispru- denza di questa Corte, alla stregua del quale l'interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza della do- manda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitata- mente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identifi- cazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla mede- sima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è ir- rilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 - 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 - 01); peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individua- zione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 - 01);Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 13602/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella specie, la ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell'eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall'interpretazione fornita dal giudice d'appello, così risol- vendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità; varrà, in ogni caso sottolineare, pur volendo entrare nel merito delle censure in esame, come il Tribunale di Ancona abbia avuto cura, nel riportare integralmente i contenuti dell'atto di citazione originaria- mente proposto dalla Sira s.r.I., di precisare come l'intera argomenta- zione articolata a fondamento della domanda risarcitoria fosse stata costruita in relazione al rapporto contrattuale instaurato tra le parti, all'inadempimento in cui era incorsa la società convenuta e al ricono- scimento, da parte di quest'ultima, del danno provocato alla società attrice a seguito dell'inadeguata esecuzione della prestazione di tra- sporto promessa; ne deriva la corretta affermazione del giudice a quo secondo cui il successivo tentativo della società attrice (avanzato con la memoria ex art. 183 c.p.c.), diretto a porre a fondamento della domanda risarcito- ria la rilevanza di fatti (come la violazione del canone generale del ne- minem laedere, in particolare sotto il profilo della negligenza, impru- denza o imperizia del comportamento extracontrattuale della società avversaria) in buona misura diversi da quelli connessi alla verifica della scorretta esecuzione di un impegno contrattuale (originariamente in- vocati in termini espliciti dalla società attrice), è valso a determinare una sostanziale mutatio libelli, e quindi la proposizione di una domanda nuova (avente ad oggetto la rivendicazione di un risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.), come tale inammissibile; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev'essere for- malmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 13602/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquida- zione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giu- dizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 22/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]