CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 agosto 2021
Cassazione n. 45232/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, commessi nella qualità di amministratore di fatto della società Copil s.r.I., dichiarata fallita il 14 luglio 2010; mentre, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato in anni quattro e mesi sei la durata delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fall.. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché un motivo aggiunto nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], trasmesso il 23 agosto 2021, tramite posta elettronica certificata, unitamente alla nomina del nuovo difensore. 2.1. Con il primo motivo del ricorso principale e con l'unico motivo aggiunto, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla notificazione all'imputato de: l'avviso di conclusione delle indagini; il decreto di fissazione dell'udienza preliminare; il decreto che dispone il giudizio. Evidenzia il ricorrente che le dette notificazioni sono state eseguite con il rito degli irreperibili, mentre: l'imputato non era irreperibile perché la sua residenza era nota; le ricerche a norma dell'art. 159 cod. proc. pen. non sono state effettuate in modo esaustivo né sono state ripetute nel passaggio da una fase procedimentale all'altra. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione. Sostiene il ricorrente: che non vi sarebbe prova della condotta distrattiva; che difetterebbe sia il nesso di causalità tra la distrazione e il fallimento sia il dolo del reato, integrato dalla coscienza e volontà di produrre il fallimento "o meglio il suo presupposto di fatto, cioè lo stato di insolvenza". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente denuncia anche vizio di motivazione sulla risoluzione di una questione di nullità. Va chiarito che qualora sia sottoposta allo scrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. 2.2. Ne consegue che è compito di questo collegio stabilire se le eccezioni di nullità proposte siano accoglibili, alla luce delle regole di cui agli artt. 177 e ss. cod. proc. pen. e dei principi che governano il ricorso per cassazione. 2.2.1. Con l'atto di appello, il difensore dell'imputato ha eccepito soltanto la nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio.L'eccezione, respinta dal giudice di secondo grado e riproposta in questa sede, è del tutto destituita di fondamento. 2.2.1. Come risulta dagli atti del fascicolo (esaminabili in ragione della natura del vizio in esame), il giudice del dibattimento, all'udienza del 25 settembre 2014, ha disposto la rinnovazione della notificazione del decreto che dispone il giudizio, previe ricerche dell'imputato. Il processo è stato rinviato finché, il 25 maggio 2015, il decreto che dispone il giudizio e il verbale contenente la data della successiva udienza (30 giugno 2015) sono stati notificati all'imputato a mani proprie (cfr. verbale di notifica redatto in pari data dal Carabinieri della stazione di [OSCURATO:PERSONA], recante la sottoscrizione dell'imputato). Dunque all'imputato è stata assicurata la piena conoscenza della vocatio in ius, nel modo più efficace, vale a dire mediante consegna della citazione "a mani proprie" (cfr. per tutte in motivazione Sez. Un. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail). Solo a partire da quel momento, il corso del giudizio di primo grado si è sviluppato, garantendo all'imputato la possibilità di parteciparvi. All'udienza del 30 giugno 2015 (per la quale l'imputato era stata convocato) si è presentato il difensore di fiducia dell'imputato, che ha depositato la nomina ricevuta e la dichiarazione di elezione di domicilio. In quell'udienza: le parti sono state regolarmente costituite ex art. 484 cod. proc. pen.; nella fase preliminare, ex art. 491 cod. proc. pen., il difensore di fiducia non ha formulato istanze (ad esempio di rinnessione in termini per la richiesta di riti alternativi) né eccezioni; è stata dichiarata l'apertura del dibattimento; sono state ammesse le prove richieste dalle parti, compresa la produzione documentale della difesa; è stato sentito un testimone nel contraddittorio delle parti. Il processo è proseguito nelle udienze successive. È evidente che, ai fini in rassegna, quel che rileva non è la modalità della originaria notificazione del decreto che dispone il giudizio (come invece sembra ritenere il ricorrente), ma quella successiva, che, in rinnovazione dell'atto nullo, è andata a buon fine. 2.2.2. Rimangono in discussione la dedotta nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - eccezioni non denunciate con l'atto di appello. La nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. è una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere sollevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen.. Mentre, nella specie, è stata dedotta tardivamente solo nel corso del giudizio di secondo grado.Quanto alla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, va ricordato che l'omessa notifica all'imputato di tale avviso configura un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento equiparabile all'omessa citazione dell'imputato (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027), tuttavia tale nullità ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, cit. Rv. 269028). Va poi aggiunto che, quando una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (per tutte Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329). Nel caso in esame occorre osservare: - che, sotto il primo profilo, la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non è stato omesso, e che la doglianza del ricorrente sembra esaurirsi nella asserita violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; - che, sotto il secondo profilo, ai fini della notifica dell'atto in parola, opera la dichiarazione di irreperibilità effettuata dal pubblico ministero o dal giudice nel corso delle indagini preliminari (l'efficacia di quel decreto cessa solo con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare come stabilisce l'art. 160, comma 1, cod. proc. pen.), gli atti e le ricerche effettuate non risultano inseriti nel fascicolo del dibattimento, né il ricorrente li ha prodotti, dunque l'impugnazione non risponde al requisito di autosufficienza. Peraltro da quanto risulta dalla sentenza di primo grado e dal certificato di residenza storico prodotto dalla difesa all'udienza del 30 giugno 2015, è possibile affermare che, nel corso delle indagini preliminari, il decreto di irreperibilità è stato correttamente emesso, in quanto: - l'imputato risultava iscritto all'AIRE dal 2008 perché emigrato in Romania, e residente a Timisoara, strada [OSCURATO:PERSONA], n. 3;- il 31 agosto 2011 l'imputato era stato cancellato, per irreperibilità, dallo schedario consolare dei cittadini residenti all'estero; - tale condizione di irreperibilità si era protratta sino al 29 gennaio 2014, finché il 30 gennaio 2014, l'imputato ha nuovamente preso residenza in Italia, nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], via Contini n. 4. L'imputato dunque si è reso irrintracciabile dal 31 agosto 2011 al 29 gennaio 2014, lasso temporale nel quale si colloca la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. 3. Il secondo motivo è, per un verso, generico e, per altro verso, manifestamente infondato. 3.1. La doglianza è generica nella parte in cui propone una rilettura del materiale probatorio raccolto e non si confronta con il nucleo essenziale della decisione: - la società, di fatto amministrata dal ricorrente, ha ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. merce del valore di 223.000,00 euro. - il curatore non ha reperito nel patrimonio societario né la merce, né l'eventuale corrispettivo della successiva rivendita. Tanto basta per affermare la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. 3.2. Le tesi giuridiche prospettate in ricorso circa i caratteri del reato in rassegna sono manifestamente prive di fondamento, in quanto fanno leva sulla pronuncia, rimasta isolata, della quinta sezione (n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493), secondo cui nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento, in qualità di evento del reato, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo. Di contro la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (n. 22474 del 31/03/201, Passarelli), ha ribadito l'indirizzo consolidato in forza del quale: - ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Rv 266804); - l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né occorre lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Rv 266805). 4. La inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen.. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eur