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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14054/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SANNA Luca, parte civile nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] Gianni in relazione al reato di lesioni colpose a seguito di incidenl:e stradale, ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cagliari, a seguito degli atti di appello dell'imputato e della parte civile, aveva rideterminato il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 30 per cento.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge con riferimento all'art.2054 commi 1 e 2 cod.civ. e dell'art.41 cod.pen., per essere stato determinato un concorso di colpa in capo al ricorrente nonostante l'assorbente rilevanza causale della condotta posta in essere dal conducente investitore, nonché in relazione alla misura delle statuizioni di natura provvisionale disposte dal giudice distrettuale.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria e di confronto rispetto al provvedimento impugnato.

Va sotto diverso profilo evidenziato che le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costi- tuiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (sez.4, n.45797 del 22/06/2017, PG, PC e altro in proc.Antoci, Rv.271053; n.43159 del 20/06/2013, PC e Sparapani, Rv.258083) e parimenti inammissibili sono le cen- sure che attengono alle statuizioni civili relative al riconoscimento di somma prov- visionale, le quali non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità stante il loro carattere di non definitività.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SANNA Luca, parte civile nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] Gianni in relazione al reato di lesioni colpose a seguito di incidenl:e stradale, ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cagliari, a seguito degli atti di appello dell'imputato e della parte civile, aveva rideterminato il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 30 per cento. 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge con riferimento all'art.2054 commi 1 e 2 cod.civ. e dell'art.41 cod.pen., per essere stato determinato un concorso di colpa in capo al ricorrente nonostante l'assorbente rilevanza causale della condotta posta in essere dal conducente investitore, nonché in relazione alla misura delle statuizioni di natura provvisionale disposte dal giudice distrettuale. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria e di confronto rispetto al provvedimento impugnato. Va sotto diverso profilo evidenziato che le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costi- tuiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (sez.4, n.45797 del 22/06/2017, PG, PC e altro in proc.Antoci, Rv.271053; n.43159 del 20/06/2013, PC e Sparapani, Rv.258083) e parimenti inammissibili sono le cen- sure che attengono alle statuizioni civili relative al riconoscimento di somma prov- visionale, le quali non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità stante il loro carattere di non definitività. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensor
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