CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 01817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udite relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '\``N, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 10 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Milano, in data 18 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 493-ter e 624 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata hanno difatti logicamente desunto dalle risultanze istruttorie la colpevolezza del prevenuto in ordine a ciascuno degli episodi contestati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] te