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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10685/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore P. Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio anche per la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 11 aprile 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due di reclusione, riconosciute al predetto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante, nonché alle pene accessorie fallimentari nella misura di anni dieci, in relazione al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, 223, comma 1, legge fall. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 163 cod. pen.Il primo giudice avrebbe negato il beneficio per la presenza di un precedente ostativo, giudicato con sentenza del 3 aprile 1991, relativo al reato di lesioni personali, con condanna a pena che, cumulata con quella irrogata nel presente procedimento, è stata considerata superiore al limite edittale stabilito per la concedibilità del beneficio.

Si era dedotto con l'appello che, con provvedimento del giudice di esecuzione, era stata dichiarata l'estinzione del delitto di lesioni personali, ma la Corte territoriale ha ribadito il diniego motivando nel senso che la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa posto che non sono estinti, automaticamente, gli effetti penali della condanna irrevocabile, diversi da quelli stabiliti dalla legge. 2.1.11 ricorrente, invece, assume che i precedenti indicati nella sentenza di appello si riferiscono a casi diversi da quello di specie, nel quale non è contestata la recidiva e il reato, che rappresenta l'unico precedente a carico, è stato dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. requisitoria scritta, per l'udienza del 14 dicembre 2020 poi rinviata alla data odierna, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente al punto relativo al diniego della sospensione condizionale della pena e per quanto concerne la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato, ma deve essere rilevata, d'ufficio, l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato.

2. Quanto al motivo proposto, si osserva che è costante l'indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo il quale (tra le altre, Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277457; Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271143; Sez. 3, n. 8411 del 04/12/2002, dep. 2003, Chiudioni, Rv. 223465; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 24168) l'estinzione della pena, a norma dell'art. 167 cod. pen., non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti; sicché di tale reato deve, comunque, tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Orbene, si osserva che la pena irrogata con la sentenza sub iudice, non poteva essere sospesa perché, cumulata con quella precedente, superava il limite dei due anni di reclusione di cui al divieto posto dall'art. 164, comma 4, cod. pen., in relazione all'art. 163 e 168 ultimo comma cod. pen.

Si tratta di effetto ostativo prodotto nonostante l'intervenuta estinzione, ai sensi dell'art.167 cod. pen., della pena di mesi due giorni venti di reclusione, irrogata con la precedente condanna irrevocabile.

Per queste ragioni, la motivazione del provvedimento impugnato emesso dal giudice della cognizione è ineccepibile, perché tale effetto penale della precedente condanna permane ai fini dell'applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., nonostante l'estinzione della pena, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., precedentemente irrogata.

3. Va rilevata, come peraltro dedotto dal Procuratore generale, l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari, irrogate dal primo giudice nella misura di anni dieci e non modificate dalla Corte territoriale.

E' noto, infatti, che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, u. c.

Legge fall. nella parte in cui dispone: la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".

La sostituzione operata dalla sentenza citata, determina, dunque, l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, nella misura fissa di anni dieci che andranno rideterminate secondo i parametri fissati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, a cura del giudice del rinvio (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 : le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte Cost., così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.). 3.1.Nel caso al vaglio, infatti, le pene accessorie fallimentari, irrogate dal primo giudice nella misura fissa di cui all'art. 216 legge fall. ultimo comma, risultano nella stessa durata confermate anche dalla Corte territoriale.

Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sul punto, a diversa sezione della Corte d'appello di Roma.

Nel reato il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sul punto, a diversa sezione della Corte d'appello di Roma.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso, il 30/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore P. Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio anche per la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 11 aprile 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due di reclusione, riconosciute al predetto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante, nonché alle pene accessorie fallimentari nella misura di anni dieci, in relazione al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, 223, comma 1, legge fall. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 163 cod. pen.Il primo giudice avrebbe negato il beneficio per la presenza di un precedente ostativo, giudicato con sentenza del 3 aprile 1991, relativo al reato di lesioni personali, con condanna a pena che, cumulata con quella irrogata nel presente procedimento, è stata considerata superiore al limite edittale stabilito per la concedibilità del beneficio. Si era dedotto con l'appello che, con provvedimento del giudice di esecuzione, era stata dichiarata l'estinzione del delitto di lesioni personali, ma la Corte territoriale ha ribadito il diniego motivando nel senso che la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa posto che non sono estinti, automaticamente, gli effetti penali della condanna irrevocabile, diversi da quelli stabiliti dalla legge. 2.1.11 ricorrente, invece, assume che i precedenti indicati nella sentenza di appello si riferiscono a casi diversi da quello di specie, nel quale non è contestata la recidiva e il reato, che rappresenta l'unico precedente a carico, è stato dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. requisitoria scritta, per l'udienza del 14 dicembre 2020 poi rinviata alla data odierna, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente al punto relativo al diniego della sospensione condizionale della pena e per quanto concerne la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato, ma deve essere rilevata, d'ufficio, l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato. 2. Quanto al motivo proposto, si osserva che è costante l'indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo il quale (tra le altre, Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277457; Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271143; Sez. 3, n. 8411 del 04/12/2002, dep. 2003, Chiudioni, Rv. 223465; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 24168) l'estinzione della pena, a norma dell'art. 167 cod. pen., non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti; sicché di tale reato deve, comunque, tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena. Orbene, si osserva che la pena irrogata con la sentenza sub iudice, non poteva essere sospesa perché, cumulata con quella precedente, superava il limite dei due anni di reclusione di cui al divieto posto dall'art. 164, comma 4, cod. pen., in relazione all'art. 163 e 168 ultimo comma cod. pen. Si tratta di effetto ostativo prodotto nonostante l'intervenuta estinzione, ai sensi dell'art.167 cod. pen., della pena di mesi due giorni venti di reclusione, irrogata con la precedente condanna irrevocabile. Per queste ragioni, la motivazione del provvedimento impugnato emesso dal giudice della cognizione è ineccepibile, perché tale effetto penale della precedente condanna permane ai fini dell'applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., nonostante l'estinzione della pena, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., precedentemente irrogata. 3. Va rilevata, come peraltro dedotto dal Procuratore generale, l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari, irrogate dal primo giudice nella misura di anni dieci e non modificate dalla Corte territoriale. E' noto, infatti, che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, u. c. Legge fall. nella parte in cui dispone: la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni". La sostituzione operata dalla sentenza citata, determina, dunque, l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, nella misura fissa di anni dieci che andranno rideterminate secondo i parametri fissati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, a cura del giudice del rinvio (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 : le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte Cost., così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.). 3.1.Nel caso al vaglio, infatti, le pene accessorie fallimentari, irrogate dal primo giudice nella misura fissa di cui all'art. 216 legge fall. ultimo comma, risultano nella stessa durata confermate anche dalla Corte territoriale. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sul punto, a diversa sezione della Corte d'appello di Roma. Nel reato il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sul punto, a diversa sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso, il 30/11/2
Sentenza Cassazione n. 10685/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris