CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 13117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 9/11/2022 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23 comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile per tardività il ricorso per riesame proposto in data 31/10/2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ordinanza del Gip di Napoli che il 24/12/2021 aveva applicato nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere per vari reati di truffa aggravata.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 309, comma 2, cod.proc.pen. Il difensore segnala che l'ordinanza custodiale a carico dell'indagato non veniva eseguita in ragione della sua latitanza, cessata solo in data 26/10/2022 allorché -in esecuzione di mandato di arresto europeo- il ricorrente veniva arrestato in Spagna, evento a seguito del quale veniva proposta richiesta di riesame. Il Tribunale cautelare ha ritenuto il ricorso tardivo per effetto dell'avvenuta nomina da parte dell'indagato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di un difensore di fiducia che riceveva l'avviso di deposito degli atti. Secondo il ricorrente la valutazione del collegio cautelare è erronea, avendo trascurato che il secondo comma dell'art. 309 cod.proc.pen. espressamente dispone che il termine dell'impugnazione per l'imputato latitante decorre dalla data della notificazione eseguita a norma dell'art. 165 cod.proc.pen. mediante consegna di copia dell'ordinanza a mani del difensore, nella specie non avvenuta. L'avviso di deposito degli atti al difensore è, infatti, adempimento idoneo a far decorrere i termini per l'impugnazione unicamente nei confronti del legale officiato. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ritiene che in caso di estradizione dall'estero il termine dell'impugnazione decorra dalla notificazione dell'ordinanza di custodia all'interessato a prescindere dall'avvenuta notifica a mani del difensore. L'ordinanza impugnata ha erroneamente equiparato l'avviso di deposito al difensore, avvenuto il 22/2/2022, alla notifica che questi avrebbe dovuto avere per conto del proprio assistito mediante la consegna di copia integrale dell'ordinanza custodiale sicché la richiesta di riesame doveva ritenersi tempestiva e ammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha c:ondivisibilmente chiarito che il termine per la richiesta di riesame della misura cautelare personale decorre per il latitante, secondo il combinato disposto degli art. 309, comma secondo, e 165 cod. proc. pen., dalla notifica del provvedimento eseguita mediante consegna di copia al difensore. Quando manchi tale adempimento, posto che non può considerarsi ad esso equivalente la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento spedito al difensore contestualmente alla dichiarazione di latitanza (art. 296, comma secondo, cod. proc. pen.), il termine decorre dalla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare. Ne consegue che nello stesso termine - alla luce della regola generale per cui, in caso di diversa decorrenza dei termini per l'imputato e il suo difensore, vale per entrambi quello che scade per ultimo (art. 585, comma terzo, cod. proc. pen.) - è ammessa la richiesta di riesame anche da parte del difensore, sempre che questi non abbia già in precedenza impugnato la medesima ordinanza (Sez. 5, n. 42363 del 2 B-, 25/05/2004, Rv. 230001-01; n. 47556 del 02/10/2008, Rv. 242320-01; Sez. 1, n. 6613 del 22/12/1998, dep. 1999, Rv. 212279 - 01; in relazione a fattispecie analoga a quella a giudizio Sez. 4, n. 46486 del 15/10/2003, Rv. 227768-01). 1.1 Nella specie non consta che il difensore abbia ricevuto la notificazione dell'ordinanza a norma dell'art. 165 cod.proc.pen. sicché deve escludersi che fossero decorsi i termini per la richiesta di riesame da parte dell'indagato. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame dell'istanza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del Riesame di Napoli per nuovo esame Così deciso in Roma il 28/2/2023 Il