CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40175/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in epigrafe indicata ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 novembre 1997, irrevocabile il 23 dicembre 1997. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Vero che prima il Comune e poi il Tar della Campania hanno respinto le istanze dei ricorrenti ma è pendente il termine per il ricorso al Consiglio di Stato. La questione, quindi, non risulta definita in sede amministrativa e si doveva valutare la possibilità di una definizione favorevole ai ricorrenti in tempi ragionevoli. 2. 2. Violazione di legge (art. 173, cod. pen. , 7, CEDU e legge 689/1981). Essendo decorsi molti anni dalla sentenza di condanna, senza esecuzione, l'ordine di demolizione (equiparabile ad una sanzione penale per la giurisprudenza CEDU, pena) deve ritenersi prescritto. La qualificazione dell'ordine di demolizione quale sanzione amministrativa pone una seria questione di costituzionalità, in relazione all'interpretazione da sempre seguita dalla CEDU sulle sanzioni di carattere penale. 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.), e per genericità. In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 - dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 - dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336). 4. La questione della natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu (sulla confisca, ad esempio la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/ italia del 29 gennaio 2009) è mal posta. Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima dell'abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti, Rv 245918). 5. Non specifico poi l'ulteriore motivo sulla possibilità di ricorso al Consiglio di Stato. L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine dì demolizione. (Nella specie è stata giudicata inidonea a tal fine la semplice presentazione di un ricorso al TAR dopo oltre dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ebbe a disporre l'ordine di demolizione). (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 - dep. 21/11/2007, Parisi, Rv. 238145; vedi inoltre, Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016 - dep. 22/08/2016, Citarella e altro, Rv. 26803201, e Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 - dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763). Nel provvedimento di rigetto della concessione edilizia in sanatoria il Comune evidenziava la non ultimazione delle opere al 31 dicembre 1993 e la realizzazione di ulteriori opere abusive con aggravio del carico urbanistico. Tali dati venivano ripresi dall'ordinanza della Corte di appello oggi impugnata. I ricorrenti non si confrontano affatto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, ma reiterano le motivazioni dell'istanza, in fatto e senza reali motivi di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci