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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 35675/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore Generale ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva dichiarato colpevole del reato continuato di furto aggravato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della notificazione del decreto di citazione in giudizio di appello.

Si rappresenta che con atto del 29 dicembre 2015 l'imputato aveva nominato proprio difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Rovigo anche al fine di interporre appello avverso la sentenza di primo grado.

Contestualmente al deposito dell'atto di impugnazione veniva depositato anche l'atto di nomina del nuovo difensore di fiducia nell'ambito del quale l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio di tale difensore, in Rovigo via Pascoli n. 1/L.

Tuttavia l'atto introduttivo del giudizio di appello veniva notificato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verona presso il cui studio l'imputato aveva eletto domicilio nel corso del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di primo grado aveva peraltro rinunciato al mandato difensivo informandone anche l'imputato, che veniva anche invitato ad eleggere il domicilio presso la propria abitazione ovvero presso il nuovo difensore.

A maggior ragione, pertanto, la notifica del decreto di citazione in appello presso lo studio del precedente difensore rinunciante è da considerare nulla posto che quest'ultimo aveva implicitamente rinunciato anche all'elezione di domicilio presso di lui.

La notificazione della citazione dell'imputato per il processo di appello, al quale comunque l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato, è stata quindi eseguita a persona diversa da quella a cui doveva essere consegnata la copia dell'atto.

Indi si eccepisce la nullità assoluta della citazione dell'imputato e degli atti conseguenziali

2.2. Col secondo motivo deduce la mancanza di motivazione con riferimento alla conferma della responsabilità penale dell'imputato laddove si afferma che egli abbia partecipato alla commissione dì entrambi i furti per cui è processo.

Si percorrono alcuni passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, in particolare quelli in cui si si fonda il giudizio di responsabilità sulle impronte digitali rinvenute sui tagliandi autostradali e sulle immagini estrapolate dalle telecamere installate ai caselli autostradali, e si evidenzia come gli elementi probatori emersi non consentano di giungere con certezza all'affermazione di colpevolezza dell'imputato.

Né il tribunale di Pesaro, nè la Corte di Appello di Ancona hanno preso in considerazione determinate circostanze puntualmente indicate in ricorso; alla luce di esse si conclude che ammesso e non concesso che l'imputato la sera dei fatti fosse effettivamente a bordo della [OSCURATO:PERSONA] in questione intestata a [OSCURATO:PERSONA], non può ritenersi comunque provato che tale vettura fosse stata in qualche modo coinvolta nei due furti di cui all'imputazione (basti pensare che tale autovettura è transitata dal casello di [OSCURATO:PERSONA] ove non risulta mai passato invece l'autocarro oggetto di furto). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato relativamente al primo, assorbente motivo, che lamenta la mancata hotificazione del decreto di citazione in appello presso il nuovo domicilio eletto.

Dall'intestazione della sentenza d'appello risulta che l'imputato ed il suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], erano assenti e che quest'ultimo fu sostituito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 97 co. 4 c.p.p.; risulta altresì che l'imputato fosse ancora elettivamente domiciliato presso il precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tale indicazione risulta tuttavia errata, risultando documentato dalla difesa, attraverso specifiche allegazioni al ricorso, che sin dal 30.12.2015, allorchè aveva nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato aveva anche eletto domicilio presso il suo studio in Rovigo.

Sebbene l'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse (Sez. 5, n. 55242 del 15/10/2018, Rv. 274169 - 01; conf.

Rv 163083-01), deve rilevarsi che però nel caso di specie alla designazione del nuovo difensore si è accompagnata l'espressa nuova elezione di domicilio presso il suo studio; sicchè la notificazione del decreto di citazione in appello dell'imputato intervenuta al precedente domicilio eletto presso il primo difensore di fiducia deve ritenersi affetta da nullità e ciò a prescindere dal fatto - pure a tal fine segnalato dalla difesa - che il precedente difensore, domiciliatario, abbia rinunciato al mandato e abbia anche espressamente invitato l'imputato a individuare un nuovo domicilio per le notificazioni (dal momento che la rinuncia al mandato non fa venir meno l'elezione di domicilio); tale aspetto piuttosto rileva ai fini della qualificazione della nullità verificatasi nel caso di specie; ed invero, in considerazione delle circostanze concrete, quali, da un lato, appunto, l'intervenuta rinuncia al mandato con espresso invito a individuare un nuovo difensore e un nuovo domicilio per le notifiche, e, dall'altro, l'assenza in giudizio del nuovo difensore, oltre che dell'imputato, si deve equiparare la notificazione intervenuta presso il precedente domicilio eletto ad una omessa notificazione e ritenere quindi che si sia verificata una nullità assoluta per mancata citazione dell'imputato in giudizio, ex art. 179 cod. proc. pen. 2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore Generale ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva dichiarato colpevole del reato continuato di furto aggravato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della notificazione del decreto di citazione in giudizio di appello. Si rappresenta che con atto del 29 dicembre 2015 l'imputato aveva nominato proprio difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Rovigo anche al fine di interporre appello avverso la sentenza di primo grado. Contestualmente al deposito dell'atto di impugnazione veniva depositato anche l'atto di nomina del nuovo difensore di fiducia nell'ambito del quale l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio di tale difensore, in Rovigo via Pascoli n. 1/L. Tuttavia l'atto introduttivo del giudizio di appello veniva notificato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verona presso il cui studio l'imputato aveva eletto domicilio nel corso del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di primo grado aveva peraltro rinunciato al mandato difensivo informandone anche l'imputato, che veniva anche invitato ad eleggere il domicilio presso la propria abitazione ovvero presso il nuovo difensore. A maggior ragione, pertanto, la notifica del decreto di citazione in appello presso lo studio del precedente difensore rinunciante è da considerare nulla posto che quest'ultimo aveva implicitamente rinunciato anche all'elezione di domicilio presso di lui. La notificazione della citazione dell'imputato per il processo di appello, al quale comunque l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato, è stata quindi eseguita a persona diversa da quella a cui doveva essere consegnata la copia dell'atto. Indi si eccepisce la nullità assoluta della citazione dell'imputato e degli atti conseguenziali 2.2. Col secondo motivo deduce la mancanza di motivazione con riferimento alla conferma della responsabilità penale dell'imputato laddove si afferma che egli abbia partecipato alla commissione dì entrambi i furti per cui è processo. Si percorrono alcuni passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, in particolare quelli in cui si si fonda il giudizio di responsabilità sulle impronte digitali rinvenute sui tagliandi autostradali e sulle immagini estrapolate dalle telecamere installate ai caselli autostradali, e si evidenzia come gli elementi probatori emersi non consentano di giungere con certezza all'affermazione di colpevolezza dell'imputato. Né il tribunale di Pesaro, nè la Corte di Appello di Ancona hanno preso in considerazione determinate circostanze puntualmente indicate in ricorso; alla luce di esse si conclude che ammesso e non concesso che l'imputato la sera dei fatti fosse effettivamente a bordo della [OSCURATO:PERSONA] in questione intestata a [OSCURATO:PERSONA], non può ritenersi comunque provato che tale vettura fosse stata in qualche modo coinvolta nei due furti di cui all'imputazione (basti pensare che tale autovettura è transitata dal casello di [OSCURATO:PERSONA] ove non risulta mai passato invece l'autocarro oggetto di furto). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato relativamente al primo, assorbente motivo, che lamenta la mancata hotificazione del decreto di citazione in appello presso il nuovo domicilio eletto. Dall'intestazione della sentenza d'appello risulta che l'imputato ed il suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], erano assenti e che quest'ultimo fu sostituito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 97 co. 4 c.p.p.; risulta altresì che l'imputato fosse ancora elettivamente domiciliato presso il precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tale indicazione risulta tuttavia errata, risultando documentato dalla difesa, attraverso specifiche allegazioni al ricorso, che sin dal 30.12.2015, allorchè aveva nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato aveva anche eletto domicilio presso il suo studio in Rovigo. Sebbene l'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse (Sez. 5, n. 55242 del 15/10/2018, Rv. 274169 - 01; conf. Rv 163083-01), deve rilevarsi che però nel caso di specie alla designazione del nuovo difensore si è accompagnata l'espressa nuova elezione di domicilio presso il suo studio; sicchè la notificazione del decreto di citazione in appello dell'imputato intervenuta al precedente domicilio eletto presso il primo difensore di fiducia deve ritenersi affetta da nullità e ciò a prescindere dal fatto - pure a tal fine segnalato dalla difesa - che il precedente difensore, domiciliatario, abbia rinunciato al mandato e abbia anche espressamente invitato l'imputato a individuare un nuovo domicilio per le notificazioni (dal momento che la rinuncia al mandato non fa venir meno l'elezione di domicilio); tale aspetto piuttosto rileva ai fini della qualificazione della nullità verificatasi nel caso di specie; ed invero, in considerazione delle circostanze concrete, quali, da un lato, appunto, l'intervenuta rinuncia al mandato con espresso invito a individuare un nuovo difensore e un nuovo domicilio per le notifiche, e, dall'altro, l'assenza in giudizio del nuovo difensore, oltre che dell'imputato, si deve equiparare la notificazione intervenuta presso il precedente domicilio eletto ad una omessa notificazione e ritenere quindi che si sia verificata una nullità assoluta per mancata citazione dell'imputato in giudizio, ex art. 179 cod. proc. pen. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di ap
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